| (Autorizzazioni).
1. Tutte le imprese e le aziende che effettuano operazioni
di trattamento e riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali
esausti, nonché quelle che provvedono alla loro raccolta e
stoccaggio sono sottoposte al regime autorizzatorio previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, e dalle relative disposizioni attuative.
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2. Sono soggette alle medesime autorizzazioni di cui al
comma 1 le imprese e le aziende produttrici di oli e grassi
vegetali e animali che provvedono allo smaltimento degli
eventuali residui nei luoghi stessi di produzione.
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