| MARCO BOATO. Presidente, condivido le ragioni espresse dal
collega Detomas per motivare il voto contrario
sull'emendamento Fontan 2.1; anch'io dunque invito l'Assemblea
a votare contro.
Rispetto alle motivazioni già richiamate dal collega
Detomas vorrei sottolineare in particolare il fatto che questo
emendamento presupporrebbe all'interno dello statuto norme
sulla dichiarazione di appartenenza etnica anche in provincia
di Trento: in tal senso l'emendamento è quasi improponibile.
Come i miei amici della Volkspartei sanno, ho sempre avuto
grosse perplessità sulla dichiarazione di appartenenza etnica
nella stessa provincia di Bolzano - la materia non è oggi in
discussione -, ma sarei assolutamente e totalmente contrario
all'ipotesi di trasportare questo meccanismo all'interno della
provincia di Trento.
Vorrei poi rilevare un'inesattezza contenuta
nell'intervento del collega Fontan, dando poi - da parte mia -
una risposta positiva rispetto ad una questione. Il collega
Fontan ha detto che il testo della Commissione prefigura nei
territori ad insediamento ladino un collegio uninominale;
conseguentemente i voti ai candidati risultanti non eletti
andrebbero persi, in quanto sarebbe eletto un solo candidato.
Ciò è tecnicamente inesatto, perché collegio uninominale non è
sinonimo di sistema uninominale maggioritario secco
all'inglese.
Quello prefigurato all'articolo 2 dalla nostra
Commissione, sotto la guida del relatore Maselli, che con
tutti noi ha condotto in porto questo lavoro, è un collegio
territorialmente uninominale in quanto garantisce un seggio
riferito al territorio coincidente con i comuni ladini della
val di Fassa.
Niente vieterà, signor Presidente, che in sede di legge
elettorale regionale (lo deciderà sovranamente il consiglio
regionale), quando sarà data attuazione a questa disposizione
- che è disposizione statutaria di rango costituzionale - si
ipotizzino, per esempio, meccanismi di possibile collegamento
dei candidati uninominali nei territori di insediamento ladino
con altre liste nel resto del territorio provinciale, in modo
che si ottenga l'effetto che il più votato in quel territorio
sia il rappresentante delle comunità ad insediamento ladino,
ma che i voti dei non eletti possano essere utilizzati in
collegamento con le altre liste presentate sul territorio
provinciale.
Comunque, questo non è argomento di discussione in
quest'aula, perché la materia relativa alle leggi elettorali è
competenza primaria del consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige-Sùdtirol. In quest'aula è giusto precisare, perché resti
agli atti dei lavori preparatori, che ciò che abbiamo previsto
nell'articolo 2 è sicuramente la prefigurazione di un collegio
uninominale che garantisca un rappresentante dei comuni ad
insediamento ladino nel consiglio provinciale di Trento e
quindi nel consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige-Sùdtirol, ma i meccanismi elettorali che permettano di
utilizzare i voti anche in eventuale collegamento con il resto
del territorio provinciale non sono preclusi e sono, comunque,
devoluti alla competenza esclusiva in materia del consiglio
regionale che ho citato.
Tanto dovevo per dire "no" all'emendamento Fontan 2.1 e,
contestualmente, per farmi carico di una preoccupazione che
nel suo intervento si era manifestata.
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