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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


378136
STA0362-0206
Somm. e Sten. d'Aula n. 362 del 28 maggio 1998 (STA13-362)
(suddiviso in 299 Unità Documento)
Unità Documento n.206 (che inizia a pag.66 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.107)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1687, C1787, C2236, C2403, C3076. ...(Esame dell'articolo 7 - A.C. 1687) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1687, C1787, C2236, C2403, C3076. ...(Esame dell'articolo 7 - A.C. 1687)
SANDRO SCHMID.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
ZZSTA ZZRES ZZSTA280598 ZZSTA980528 ZZSTA000598 ZZSTA000098 ZZSTA362 ZZ13 ZZDI ZZLL
    SANDRO SCHMID.  Signor Presidente, in linea di principio
  non vi è dubbio che l'emendamento proposto dal collega Fontan
  introduca un allargamento anche alla provincia di Trento di
  una norma che è già patrimonio, direi, di livello nazionale,
  la quale trova sicuramente concordi il sottoscritto ed il
  nostro gruppo, proprio dal punto di vista dell'assetto
  istituzionale che permette questo tipo di modifica con
  l'introduzione dei cosiddetti assessori esterni.
     Tuttavia, è prevalso all'interno della Commissione uno
  spirito di discussione in base al quale si cerca ora di
  perseguire al massimo l'obiettivo dell'approvazione di questa
  proposta di legge che tende ad un miglioramento complessivo
  per le minoranze linguistiche, per quanto riguarda non solo i
  ladini di Bolzano ma anche quelli della provincia di Trento,
  nonché - lo voglio ricordare - altre due piccole minoranze,
  cioè le comunità mochena e cimbra.  Quindi, sono contrario
  all'emendamento in esame per il motivo opposto a quello cui si
  riferiva il collega Zeller per Bolzano, dove esiste una
  situazione del tutto particolare, nella quale, per esempio,
 
                              Pag. 67
 
  sono contrario all'introduzione degli assessori esterni.  Ci
  troveremmo infatti, in tal caso, in una situazione
  paradossale, poiché vi è un presidente della giunta che
  coincide con il principale esponente del gruppo etnico
  maggioritario in provincia, il quale potrebbe in qualche
  maniera compiere scelte anche rispetto alle componenti
  italiana o ladina, cosa che invece, nello statuto attuale, che
  ha valore costituzionale, spetta già di diritto ma all'interno
  dei componenti eletti del consiglio provinciale.
     La questione è quindi complessa, per cui concordo con il
  collega Detomas sull'esigenza di rinviare la materia ad una
  discussione che dovrà riprendersi con molta attenzione in
  occasione di una successiva riforma dello statuto di
  autonomia.  Al riguardo abbiamo già visto introdurre
  nell'articolo 57 della riforma costituzionale alcune nuove
  formulazioni con riferimento alla regione articolata in due
  province e comunque dovremo attendere le nuove competenze che
  usciranno dal lavoro della Commissione bicamerale.  Ritengo
  dunque che questo problema debba essere rinviato alla fase
  costituente e al nuovo statuto di autonomia (o quella che
  chiamiamo la terza fase dello statuto).
     In questo senso, esprimo la mia contrarietà
  all'emendamento in esame ed auspico che il provvedimento in
  esame, per lo spirito che lo anima, venga approvato quanto
  prima.
 
DATA=980528 FASCID=STA13-362 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0362 TOTPAG=0118 TOTDOC=0299 NDOC=0206 TIPDOC=O DOCTIT=0107 COMM= DI PAGINIZ=0078 RIGINIZ=052 PAGFIN=0079 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=66 PAGEFIN=67 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00362 SORTNAV=59805282 00362 200000 ZZSTA362 NDOC0206 TIPDOCO DOCTIT0107 NDOC0107



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