| (Sanzioni).
1. Alle attività di smaltimento attraverso l'eliminazione,
il trattamento, la rigenerazione, la raccolta e lo stoccaggio
di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni penali di
cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.
2. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore
della presente legge, attività di eliminazione, di
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trattamento, di rigenerazione, di raccolta e di stoccaggio,
non presenta nei successivi quindici giorni domanda di
autorizzazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo
7, comma 1, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con
l'ammenda sino a lire 50 milioni.
3. Chiunque non osservi gli obblighi stabiliti
dall'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire
5 milioni.
4. Chiunque, nell'attività di trattamento di
rigenerazione, non osserva gli obblighi previsti dalla
presente legge, è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 1 milione a lire 10
milioni.
5. Resta ferma l'applicazione della disciplina
sanzionatoria per violazione delle norme vigenti in tema di
tutela dell'inquinamento idrico, del suolo e dell'atmosfera
del sottosuolo.
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