| Onorevoli Colleghi! - Al fine di ridurre la quantità di
rifiuti, lo spreco e la dispersione inutile di sostanze
plastiche nell'ambiente si propone una revisione della vigente
legislazione in materia. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, all'articolo 9- sexies sancisce, sempre al
fine di ridurre la produzione e l'accumulo di rifiuti, che
sull'intero territorio nazionale è vietata la produzione di
sacchetti di plastica con dimensioni inferiori a 27 centimetri
di larghezza per 50 centimetri di lunghezza. Purtroppo la
norma, essendo priva di sanzione, non riesce a bloccare il
proliferare di sacchetti di plastica nei più svariati formati.
Tale mancanza di sanzione rende vano il fine della legge
recante "misure per la minore produzione di rifiuti, per il
recupero di materiali e per le tecnologie innovative" e, nel
caso specifico, non contrasta la produzione di sacchetti di
plastica in formati riutilizzabili in altri modi. La sanzione
prevista va considerata in forma transitoria rispetto ad una
revisione organica delle sanzioni per violazioni di legge di
carattere ambientale.
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