| 1. Il comma 2 dell'articolo 9- sexies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è
sostituito dal seguente:
"2. Al fine di consentire un uso ripetuto, dapprima come
contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti
domestici da destinare allo smaltimento, non possono essere
commercializzati o distribuiti sul territorio nazionale, a
partire dal 31 aprile 1997, sacchetti in plastica di
dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta
centimetri".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9- sexies del
decreto-legge n.397 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.475 del 1988, come modificato dall'articolo 1
della presente legge, è inserito il seguente:
"2.- bis. Chiunque vende o distribuisce sacchetti di
plastica di dimensioni inferiori a quelle di cui al comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200.000 a lire 500.000 e con la confisca dei
sacchetti di plastica di misura irregolare eventualmente
posseduti".
| |