Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3788
DDL0205-0002
Progetto di legge Camera n. 205 - testo presentato - (DDL13-205)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C205. TESTIPDL
...C205.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC205 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle
  direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319, all'articolo 2 opera
  una classificazione dei rifiuti tossici e nocivi specificando
  le sostanze considerate pericolose per la salute e per
  l'ambiente, fra cui comprende anche mercurio e cadmio.
  Ottemperando a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato
  decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è
  stato stabilito che le pile e le batterie di pile sono
  considerate rifiuti urbani pericolosi.  Gli accumulatori per
  autotrazione sono classificati rifiuti speciali di tipo
  tossico e nocivo.
     Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni della legge 29 settembre 1987, n. 441, obbliga
  le regioni a redigere i piani ed i comuni ad organizzare la
  raccolta differenziata dei rifiuti tossici e nocivi, fra cui
  le pile, a far tempo dal 27 aprile 1988.
     Le pile, intendendo con il termine "generatori
  elettrochimici non ricaricabili", contenevano in effetti
  sostanze pericolose come il mercurio ed il cadmio, in quantità
  variabili a seconda del tipo e del modello.  Nel decennio
  trascorso dall'emanazione del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1982 la tecnologia dei principali tipi
  di pile si è assai evoluta anche per quanto riguarda il
  contenuto di sostanze pericolose, sceso a livelli prossimi
 
                               Pag. 2
 
  allo zero, mentre sono stati introdotti in commercio nuovi
  tipi di batterie come quelle al litio, senza mercurio e
  cadmio.
     I contenuti di questi elementi nelle pile messe in
  circolazione in Italia a partire dal 1992 sono prossimi a zero
  per le pile destinate al consumo di massa (zinco/carbone e
  manganese alcaline), che rappre- sentano il 90 per cento dei
  pezzi venduti ed il 99 per cento in peso del mercato delle
  pile.
     Invece, le pile specialistiche a bottone (circa il 10 per
  cento dei pezzi venduti, ovvero l'1 per cento in peso delle
  pile vendute), pur non contenendo in nessun caso cadmio,
  contengono ancora quantità variabili di mercurio, secondo
  l'indicazione della seguente tabella (valori medi).
  Tipo                                Hg ( peso)
  Zinco/aria                             0,5 - 1
  Zinco/mercurio ossido                   25 -30
  Zinco/argento ossido                         1
  Litio                                        -
     In considerazione di questa evoluzione tecnologica, la
  Comunità europea ha emesso la direttiva 91/157/CEE, del
  Consiglio, del 18 marzo 1991, la quale stabilisce un quadro di
  riferimento normativo che prevede sia divieti di
  commercializzazione che obblighi di marchiatura e raccolta
  separata.
     Il divieto di commercializzazione riguarda le pile
  alcaline al manganese con- tenenti più dello 0,025 per cento
  in peso di mercurio (con eccezione dei modelli per
  utilizzazione in condizioni estreme di temperatura o in
  esposizione a urti per i quali il limite ammesso è dello 0,05
  per cento in peso di mercurio).  Il divieto non si applica alle
  pile al manganese a bottone e, in generale, a tutte le pile a
  bottone.
     L'obbligo di marchiatura e raccolta separata è stabilito
  per le pile contenenti:
       oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle
  pile alcaline al manganese;
       oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
       oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.
     Alla luce delle considerazioni sopraesposte ed in
  attuazione della direttiva 91/157/CEE, del Consiglio, del 18
  marzo 1991, si rende necessario introdurre nuove ed
  appropriate misure affinché l'ambiente venga salvaguardato dai
  danni derivanti dalle pile usate non conformi alle direttive
  comunitarie, responsabilizzando produttori e importatori al
  corretto smaltimento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-205 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0205 TOTPAG=0004 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=020500 00 FASCIDC=13DDL0205 SORTNAV=0020500 000 00000 ZZDDLC205 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati