Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3797
DDL0206-0002
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Da troppo tempo è avvertita la
  necessità di imprimere una svolta nell'importante comparto
  della politica ambientale costituito dalla gestione dei
  rifiuti.
     Il settore è caratterizzato da una profonda arretratezza
  culturale e da scarse azioni di informazione ai cittadini, da
  storiche carenze e rigidità legislative, da inadeguate
  politiche fiscali, da continue emergenze, da un'insufficiente
  evoluzione delle tecnologie e della ricerca.
     Le difficoltà incontrate nell'attuazione della
  legislazione sui rifiuti sono conseguenze di molteplici cause
  tra le quali prevalgono le seguenti: poteri sanzionatori poco
  efficaci in quanto non commisurati al danno ambientale e di
  scarsa efficacia preventiva; mancata applicazione del
  principio per cui "chi inquina paga", anche per lo smaltimento
  dei rifiuti solidi urbani, molto spesso causa di gravi danni
  ambientali; "l'inquinamento normativo" come è definito per
  l'eccessiva proliferazione di leggi e norme di tutela
  ambientale non coordinate tra loro; scarse disponibilità
  finanziarie per impostare un'efficace politica di risanamento
  anche attraverso la costruzione di infrastrutture per lo
  smaltimento dei rifiuti.
     Si è creato, così, uno squilibrio nel rapporto tra la
  produzione dei rifiuti e le infrastrutture e gli impianti, che
  ha determinato oltre al degrado ambientale una diseconomia di
  mercato con rilevanti effetti sui costi di smaltimento.
     Nasce di qui la prevista emergenza degli anni novanta,
  quella della bonifica di migliaia di aree contaminate che via
  via, in Italia, stanno venendo alla luce.
     La cronica insufficienza di infrastrutture ed impianti,
  decisamente più grave al centro ed al sud, ha aperto la strada
  al crescere della presenza di interessi parassitari e di
 
                               Pag. 2
 
  operatori legati alla malavita organizzata che ha approfittato
  dell'emergenza paesistica, sanitaria ed ambientale, aggravata
  anche dal mancato avviamento di impianti pubblici di
  trattamento dei rifiuti.
     E' ormai il traffico dei rifiuti l'attività più
  conveniente e meno rischiosa per la criminalità organizzata,
  persino più redditizia del traffico degli stupefacenti, come è
  stato recentemente dichiarato da alcuni  boss  della
  malavita durante i processi attivati da molti magistrati e
  d'altro canto tale situazione è anche causata dalle presunte
  politiche ambientali, anche preventive, programmate con gravi
  errori di stima e di gestione e che hanno causato
  commissariamenti in varie zone, commissariamenti che devono
  costituire una limitatissima ed eccezionale evenienza e non
  come sta accadendo una soluzione sempre più diffusa se non
  permanente.
     Una vera e propria  holding  che tende ad acquisire il
  monopolio pressoché esclusivo del settore, dietro la quale si
  muovono faccendieri, politici corrotti, mafia e camorra,
  lucrando ingenti profitti illeciti a discapito dell'equilibrio
  ecologico, come evidenziato dai lavori della Commissione
  parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
  attività illecite ad esso connesse, istituita nella XII
  legislatura.
     Non bisogna dimenticare mai che la devastazione
  dell'ambiente rappresenta una molla formidabile per creare
  quel degrado sociale e civile in cui la stessa criminalità
  pesca le sue leve.
     Una corretta legislazione può aver innanzitutto una
  funzione preventiva.
     La presente proposta di legge afferma quattro linee-guida
  fondamentali:
         a)  produrre meno rifiuti;
         b)  produrre rifiuti meno pericolosi;
         c)  programmare la raccolta, il trasporto ed il
  trattamento dei rifiuti alla scala territoriale adeguata;
         d)  promuovere il recupero di materia ed energia
  dei rifiuti.
     Già nella X, XI e XII legislatura si è tentato di
  approvare proposte di legge di riordino delle disposizioni in
  materia di gestione, di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
  L'esigenza di fondo emersa dal confronto nei lavori
  parlamentari è stata quella di elaborare un testo di legge che
  in linea con la strategia comunitaria in materia di rifiuti,
  contenesse una normativa "nuova", "snella", "efficace", capace
  di rispondere alle esigenze ambientali ed industriali del
  nostro Paese.  Le audizioni tenute dall'VIII Commissione della
  Camera dei deputati nella XII legislatura hanno confermato
  questa non più rinviabile esigenza.
     Inoltre i lavori del Parlamento sono stati sempre
  finalizzati alla predisposizione di una legge delega per un
  testo unico riguardante non soltanto la materia dei rifiuti,
  ma anche altri settori ambientali.
     La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente
  disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
  comunitaria 1993), ha previsto, all'articolo 8, il riordino
  normativo nelle materie interessate dalla direttiva
  comunitaria, con l'emanazione di testi entro due anni dalla
  data di entrata in vigore della legge (5 marzo 1996);
  all'articolo 38 i criteri di delega per l'attuazione delle
  direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991,
  relativa ai rifiuti e 91/689/CEE del Consiglio, del 12
  dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi; all'articolo 39
  norme per l'istituzione di servizi pubblici integrativi per la
  gestione di rifiuti.
     Ma lo Stato italiano a causa dei ritardi (i termini
  assegnati dalle due direttive erano rispettivamente il 1^
  aprile 1993 ed il 12 dicembre 1993), prorogati dalla legge 6
  febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) si è visto
  "richiamato" da una procedura d'infrazione riguardante il
  mancato recepimento nei termini della direttiva 91/156/CEE
  (attualmente ulteriormente prorogati) con nota della
  Commissione europea del 29 marzo 1996/XI/005828.
     La presente proposta di legge deve ispirarsi ad un
  criterio di massima coerenza con la normativa già esistente
  nonché con le direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo
 
                               Pag. 3
 
  1991, 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 e
  94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
  dicembre 1994.
     Le regioni in modo particolare hanno giocato un ruolo
  ampiamente negativo sia per come hanno gestito i loro poteri -
  di pianificazione, indirizzo e controllo - sia per la forte
  incapacità di utilizzare i finanziamenti, che non sono stati
  pochi e che lo Stato aveva messo loro a disposizione.
     E' necessario giungere all'eliminazione di contrasti e
  conflitti tra normative inerenti i rifiuti emanate in diversi
  periodi e contesti.  Ciò va fatto senza dimenticare la
  dimensione europea di alcune norme che si devono
  necessariamente armonizzare con le direttive comunitarie.
     Un primo problema che si riscontra è la grave carenza di
  dati che ha condizionato in questi anni, inevitabilmente,
  orientamenti e giudizi, producendo errori di valutazione e
  norme troppo spesso non aderenti alla realtà.
     La determinazione della quantità di rifiuti prodotta in
  Italia è oggetto di approfondite discussioni.
     Un importante ruolo avrebbero dovuto avere: il Ministero
  dell'ambiente, con l'attivazione del catasto dei rifiuti
  speciali; le regioni con l'attivazione degli osservatori
  regionali sui rifiuti; il SINA, sistema informativo nazionale
  per l'ambiente, che avrebbe dovuto sovrintendere alla
  promozione, organizzazione e coordinamento delle attività di
  acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati di
  interesse ambientale.
     I criteri ispiratori della proposta di legge devono
  prevedere una migliore razionalizzazione e semplificazione
  normativa, realizzata mediante il riordino delle varie
  disposizioni in materia, nonché con la previsione di modalità
  di aggiornamento.
     Tutto ciò permette da una parte che l'intero sistema
  normativo sia adeguato continuamente all'evolversi delle
  problematiche e delle tecnologie del settore e dall'altra
  coloro che sono preposti agli adempimenti (enti pubblici e
  cittadini) di avere maggiore chiarezza sulla sostanza delle
  norme e sugli obblighi che li riguardano.
     Finora si è seguita nella disciplina dei rifiuti una
  logica consistente nel potere di stampo burocratico, di
  verifica ossessiva e fiscale svolta dalla pubblica
  amministrazione, una barriera difficilmente superabile, perché
  in Italia i controlli sullo smaltimento dei rifiuti sono stati
  e sono tuttora carenti, per non dire inesistenti, in relazione
  alle numerose esigenze di tutela ambientale cui far fronte.
     Questa logica, costituita da reati formali,
  dall'applicazione di sanzioni penali per le inadempienze
  connesse alla mancata presentazione di domande di
  autorizzazione entro i termini perentori, deve essere superata
  e sostituita da una nuova metodologia basata sull'ampliamento
  degli enti a cui affidare i controlli.
     Rafforzare i controlli, addossando ai titolari degli
  impianti gli oneri per l'esecuzione dei controlli da fissare
  con tariffe pubbliche, ricorrendo a specifiche certificazioni
  tecniche (certificazione di qualità), si vengono così a creare
  la premessa e le condizioni per introdurre pienamente nella
  nostra legislazione l'istituto comunitario della dispensa
  dall'autorizzazione, istituto che serve a snellire ed a
  rendere più veloce l' iter  amministrativo senza intaccare
  la primaria esigenza di tutela ambientale.
     Tutto ciò può contribuire a moralizzare l'attuale sistema
  riducendo la gamma di intervento della pubblica
  amministrazione per quanto riguarda il rilascio delle
  autorizzazioni.
     Devono essere previste in maniera chiara ed inequivocabile
  le competenze per i diversi livelli istituzionali.  Le
  competenze dello Stato riprendono quelle stabilite dal decreto
  del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dal
  decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 20 del 1989 (istituzione e tenuta dell'Albo
  nazionale e del catasto nazionale; regolamentazione delle
  spedizioni trasfrontaliere, eccetera) e dall'articolo 38,
  comma 1, della legge n. 146 del 1994.
 
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     Le competenze delle regioni comprendono quelle previste
  dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  915 del 1982 e dalla legge n. 20 del 1989 (elaborazione dei
  piani di bonifica, regolamentazione della raccolta
  differenziata, istituzione dell'osservatorio regionale).
     Le competenze delle province sono stabilite in base
  all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  915 del 1982 e agli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del
  1990.
     Nel processo di realizzazione di un decentramento
  funzionale delle competenze, le province devono ampliare i
  loro poteri, prevedendo che siano preposte al rilascio delle
  autorizzazioni per la costruzione degli impianti e il loro
  esercizio.
     Le competenze dei comuni che ricalcano quelle stabilite
  dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1982 devono prevedere, inoltre, la loro
  responsabilità nella realizzazione degli interventi di
  bonifica.  L'argomento è destinato ad assumere un'importanza
  sempre maggiore per i prossimi anni ed è necessario dotarsi di
  una chiara ed apposita normativa.
     Inoltre bisogna che i rifiuti solidi urbani siano smaltiti
  di norma in ambito provinciale secondo il criterio della
  vicinanza al luogo di produzione (con conseguente risparmio
  sulle spese di trasporto e maggiore possibilità di controllo).
  L'autosufficienza provinciale nello smaltimento dei rifiuti
  solidi urbani, è quindi l'obiettivo da perseguire.
     E' necessario prestare particolare attenzione alla
  semplificazione amministrativo-burocratica con la finalità di
  facilitare lo svolgimento delle attività imprenditoriali delle
  aziende che operano nel settore.
     L'esperienza di questi anni ha insegnato, per esempio, che
  il problema della realizzazione degli impianti non è
  finanziario, ma piuttosto di individuazione dei siti e di
  procedure autorizzative lunghe e farraginose.
     Le regioni hanno sviluppato i piani di smaltimento dei
  rifiuti con molto ritardo ed il Ministero non ha utilizzato il
  potere sostitutivo.
     E' necessario quindi che vi sia un meccanismo
  procedimentale e di concerto amministrativo che dia certezze
  alle decisioni ed ai tempi.
     La conferenza dei servizi deve essere prevista per tutti
  quegli atti che richiedono la partecipazione di diverse
  amministrazioni pubbliche, a diversi livelli competenti, in un
  unico contesto temporale e spaziale, predeterminato e certo,
  superando i ritardi e gli intoppi procedimentali che si
  verificano normalmente.
     Le determinazioni stabilite dalla conferenza dei servizi
  sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i
  nulla-osta, le autorizzazioni e gli assensi che devono
  formulare le singole amministrazioni centrali e periferiche e
  comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli
  strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza
  necessità di ulteriori adempimenti, oltre alle dichiarazioni
  di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei
  lavori.
     La presente proposta di legge prevede una procedura
  semplificata per l'autosmaltimento dei propri rifiuti
  all'interno dello stabilimento produttivo nonché una diversa
  disciplina per gli impianti mobili per i quali si prevede
  l'approvazione dei relativi progetti a livello centrale e la
  successiva notifica all'autorità regionale competente.
     La capacità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in
  impianti autorizzati è di circa 5,5 milioni di tonnellate,
  meno del 30 per cento del fabbisogno.  L'Italia detiene il non
  invidiabile primato del maggiore numero di discariche
  abusive.
     Nei vari provvedimenti che si sono succeduti dopo il
  decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la
  riduzione dei rifiuti è stato sempre l'obiettivo
  prioritario.
     Su questo aspetto ci troviamo di fronte all'insuccesso più
  acuto.  Possiamo ritenere che siamo giunti a 26 milioni di
  tonnellate di produzione di rifiuti urbani (dati Federambiente
  1993) esclusi i rifiuti assimilabili non gestiti direttamente
  dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
 
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     Nel 1994 con la ripresa dei consumi, la produzione dei
  rifiuti è ripresa a crescere ovunque, dopo una certa
  stabilizzazione dovuta ad una forte recessione economica
  culminata nel 1993, tra l'1 ed il 3 per cento in più.
     Anche se, grazie alla crescita della raccolta
  differenziata, in molte città - soprattutto del centro-nord -
  i rifiuti destinati allo smaltimento finale non sono cresciuti
  altrettanto ed anzi si sono persino ridotti.
     Non ci sono però sintomi che fanno presagire un'inversione
  di tendenza e una crescita accelerata e continua della
  produzione dei rifiuti.
     Siamo comunque di fronte a due fenomeni.  Da un lato il
  passaggio ad una società post-industriale, con la diminuzione
  dei residui dell'industria chimica e l'aumento dei rifiuti
  cartacei delle attività intellettuali ed amministrative.
  Dall'altro l'avvio di un diverso sistema di distribuzione ed
  in particolare l'affermarsi degli imballaggi.  Infatti per ogni
  miliardo di lire di consumi finali interni si generavano 12,6
  tonnellate di rifiuti di imballaggio nel 1984, nel 1992 se ne
  sono generati 14,6 tonnellate.
     In nessun Paese d'Europa si registra una riduzione
  spontanea dei rifiuti.
     Solo in Germania ed in Olanda vi è una tendenza evidente
  alla stabilizzazione ed anche alla riduzione della produzione
  dei rifiuti.  Ma questo è l'effetto di politiche che si sono
  avviate in questi anni.  Infatti nel 1995 in Germania si
  prevedeva una riduzione - rispetto al valore limite raggiunto
  nel 1991 - dell'8 per cento degli imballaggi.  Si ipotizza che
  in termini economici, la semplice stabilizzazione della
  quantità di rifiuto comporta un risparmio di circa 3.000
  miliardi di investimenti.
     Una analisi compiuta sulla regione Lombardia (Ambiente
  Italia, 1994) e probabilmente estensibile al complesso del
  Paese, mostra che sul totale dei rifiuti urbani assimilabili
  gli imballaggi rappresentano poco meno del 40 per cento dei
  rifiuti e che la frazione cartacea (carta da uso ufficio,
  giornali, eccetera) è almeno il 13 per cento.
     Secondo uno studio della  Ernst e Young  Ambiente, per
  conto della Federambiente, gli imballaggi rappresentano il
  40-50 per cento del totale dei rifiuti solidi urbani in
  volume.  La loro consistenza complessiva era stimata nel 1992
  di 12.750.000 tonnellate di cui 5.684.000 di imballaggi
  primari e 7.047.000 di imballaggi secondari/terziari.
     In nessun Paese europeo si registra una incidenza tanto
  alta di imballaggi sul complesso dei rifiuti.  Si pensi che gli
  imballaggi primari e secondari in Italia sono circa 120 Kg/Ab
  l'anno, all'incirca il 20 per cento in più, ad esempio, della
  Germania.  In particolare, in Italia risulta eccezionalmente
  alta la quota di imballi in plastica e, di conseguenza, molto
  alta è in generale la frazione plastica nei rifiuti (quasi il
  doppio di molti altri Paesi europei).  Per quanto riguarda gli
  imballaggi il campo applicativo della legge n. 475 del 1988 si
  è rivelato limitato, in seguito alle difficoltà operative
  delle strutture varate (consorzi obbligatori, consorzi di
  riciclaggio, eccetera) anche se vanno tenuti presenti gli
  insegnamenti ricavabili dalle loro esperienze nonché dalle
  esperienze straniere in materia.
     Gli Stati membri dell'Unione europea, devono recepire,
  entro diciotto mesi, la direttiva 94/62/CE del Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  delle Comunità Europee n.365 del 31
  dicembre 1994.
     Nel nostro Paese il recepimento della direttiva può essere
  l'occasione per una revisione della normativa regolante i
  consorzi varati dalla legge n. 475 del 1988, revisione
  generalmente auspicata.
     Alcuni princìpi essenziali della nuova normativa
  discendono in maniera obbligata dalla direttiva e non vi può
  essere alcuna discrezionalità del legislatore.
     Essi sono:
         a)  l'obbligatorietà dell'obiettivo di recupero e
  riciclaggio parziale delle varie tipologie di imballaggi
  immessi sul mercato del nostro Paese.  Su tale aspetto la
  discrezionalità nazionale può esercitarsi nel definire
  l'esatta percentuale all'interno del  range  50-65 per
  cento per il recupero e 25-45 per cento per il riciclaggio.
 
                               Pag. 6
 
  Percentuali maggiori possono essere definite ma occorre
  dimostrare un'adeguata capacità nazionale; per ogni materia di
  imballaggio la percentuale di riciclaggio minima non può
  essere inferiore al 15 per cento;
         b)  sono obbligate a partecipare alle operazioni di
  recupero e riciclaggio le categorie economiche destinatarie, i
  produttori della materia prima utilizzata per gli imballaggi,
  i trasformatori di essa, gli importatori di imballaggi vuoti o
  pieni nonché gli importatori delle materie prime necessarie
  alla loro fabbricazione, gli utilizzatori di imballaggi, le
  imprese di distribuzione, le aziende di raccolta e recupero
  private, le aziende di raccolta e recupero pubbliche.
     L'obiettivo della citata direttiva 94/62/CE è la riduzione
  dello smaltimento finale dei rifiuti da imballaggio in
  discarica.  La presente proposta di legge deve contenere un
  approccio alla problematica dei rifiuti da imballaggio in
  un'ottica di gestione integrata dei rifiuti, improntata sulla
  fattibilità e flessibilità degli interventi da adottare.
     Il sistema previsto, nel rispetto degli impegni
  comunitari, vede gli operatori economici coinvolti nel ciclo
  di produzione, distribuzione, consumo, recupero e riciclaggio,
  le scelte delle linee operative da sviluppare e delle forme
  organizzative nelle quali aggregarsi, limitando l'intervento
  pubblico a livello di governo centrale, ad un ruolo di
  indirizzo, coordinamento e controllo.
     Si deve prevedere la creazione di un sistema nazionale di
  gestione dei rifiuti da imballaggio basato sui seguenti
  elementi principali:
       il principio della responsabilità condivisa;
       il ricorso a forme varie di cooperazione volontaria tra
  soggetti istituzionali ed economici in alternativa ad
  interventi tradizionali regolamentativi fondati sulla
  fissazione rigida di obblighi;
       la flessibilità del sistema;
       il mantenimento di condizioni paritarie per soggetti e
  materiali coinvolti anche attraverso misure diverse che non
  producano in nessun caso effetti discriminanti o distorsivi
  del mercato;
       un'impostazione che si basi sul criterio della migliore
  convenienza ambientale ed economica di sistema, non solo
  relativamente a quello di gestione degli imballaggi, ma anche
  rispetto a quello più generale dei rifiuti (gestione
  integrata);
       il ricorso, se necessario, all'uso di strumenti
  economici, con finalità incentivanti e disincentivanti;
       un'informazione e un coinvolgimento attivo dei
  consumatori.
     Il modello cioè deve identificarsi in un sistema che,
  coniugando elementi di programmazione concertata ed azioni di
  tipo contrattuale, coinvolge in maniera volontaria le filiere
  dei materiali articolato su tre diversi livelli
  d'intervento:
       un primo livello centrale, di programmazione generale,
  con funzioni di coordinamento e controllo;
       un secondo livello di filiera, organizzato in modo
  settoriale, dal quale dipende la gestione del ciclo di
  recupero e riciclaggio dei singoli materiali ed il
  coordinamento delle azioni a livello territoriale;
       un terzo livello operativo di tipo territoriale.
     L'applicazione di tale sistema comporta, in termini
  pratici, la realizzazione di tre corrispondenti livelli di
  azioni:
         a)  il piano nazionale di gestione dei rifiuti;
         b)  le filiere e relativi accordi di filiera;
         c)  i contratti d'area.
     Coerentemente con gli obiettivi e le indicazioni contenute
  nel piano nazionale, si costituiranno le filiere per materiale
  (legno, plastica, carta/cartone, vetro e metalli) che dovranno
  creare le premesse per lo sviluppo di iniziative operative a
  livello territoriale.
 
                               Pag. 7
 
     Alla filiera potranno partecipare tutti i soggetti
  pubblici e privati coinvolti nelle diverse fasi di produzione,
  utilizzo, distribuzione, consumo, raccolta e riciclaggio dei
  singoli materiali.
     In alternativa alla partecipazione alla filiera, i vari
  soggetti dovranno attivare autonomi sistemi di recupero o di
  ritorno (ad esempio cauzione).
     E' opportuna la creazione di un organismo di tipo
  privatistico: un consorzio volontario o società privata che ha
  il compito e la responsabilità di portare a termine gli
  obiettivi definiti per materiale, nell'ambito dell'accordo
  nazionale e garantire il loro raggiungimento.
     In linea con l'approccio volontaristico tale sistema non
  deve rappresentare l'unica alternativa possibile per gli
  operatori.
     Infatti devono essere previsti: l'adozione di sistemi
  cauzionali e la realizzazione di un sistema in proprio
  (contributi obbligatori a carico dei consorziati).
     Per la realizzazione degli obiettivi si devono prevedere
  forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti
  coinvolti nel ciclo di produzione, distribuzione e consumo
  degli imballaggi, pur nella convinzione che debba essere il
  mercato il meccanismo a cui affidare lo sviluppo delle
  attività di recupero e riciclaggio dei materiali e quindi sia
  estremamente opportuno creare sistemi il più possibile
  autonomi soprattutto dal punto di vista economico.
     La presente proposta di legge deve prevedere l'istituzione
  di un fondo nazionale che vada a finanziare le campagne di
  informazione e formazione dei cittadini, le attività di
  raccolta ed elaborazione dei dati, svolte da una banca dati:
  la copertura di eventuali costi differenziali che possono
  presentarsi nell'attività di recupero nel momento in cui la
  raccolta dei materiali o il loro riutilizzo non sia più
  remunerativo né economico in determinate situazioni di mercato
  (ad esempio oscillazioni dei prezzi delle materie prime e di
  quelle secondarie); la realizzazione di impianti per la
  valorizzazione energetica dei rifiuti e di nuove tecnologie
  impiantistiche nel campo del riciclaggio dei materiali.
     E' necessario introdurre taluni divieti a carico dei
  produttori, degli importatori e dei consumatori (imballaggi
  non suscettibili di recupero, imballaggi con contenuti in
  piombo, cadmio e cromo esavalente, eccetera).
     A distanza ormai di anni dalla sentenza n. 512 del 30
  ottobre 1990, con la quale la Corte costituzionale ha
  dichiarato la illegittimità del decreto del Ministro
  dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990, i problemi relativi al
  regime giuridico delle operazioni di riutilizzo delle sostanze
  e dei materiali derivanti da cicli di produzione non sono
  stati ancora risolti con chiarezza, né nell'ordinamento
  nazionale, né in quello comunitario.
     A livello nazionale la sentenza della Corte di cassazione
  a sezioni unite penali, n. 5 del 29 maggio 1992, ha precisato
  che in attesa del completamento della normativa di attuazione
  di cui all'articolo 2 della legge n. 475 del 1988, alle
  materie prime secondarie si doveva applicare il regime dei
  rifiuti determinando la pressoché completa paralisi
  dell'impiego nei cicli produttivi dei residui prodotti dai
  cicli stessi.
     Questa situazione di stallo, che a livello legislativo ha
  prodotto sedici reiterazioni del decreto-legge che disciplina
  il riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o
  di consumo in processi produttivi o di combustione per la
  produzione di energia (l'ultimo provvedimento è il
  decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246), ha riflessi
  particolarmente negativi sia sotto il profilo economico
  produttivo sia sotto il profilo ambientale.  Da un lato, si
  determina un maggior flusso di rifiuti verso gli impianti di
  smaltimento che, oltre a far lievitare i costi, determina
  anche gravi problemi di funzionalità degli impianti stessi e
  favorisce il ricorso a forme illecite di smaltimento;
  dall'altro, si obbligano le imprese a sostenere maggiori oneri
  per lo smaltimento dei rifiuti e per l'approvvigionamento
  delle materie prime con intuibili riflessi sui costi del
  prodotto finale e sulla concorrenza.
     La direttiva 91/156/CEE ha fornito una nuova versione
  della definizione di rifiuto.  E' rifiuto "ogni sostanza o
 
                               Pag. 8
 
  oggetto compresi nell'allegato 1 e di cui il detentore si
  disfa, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" a
  prescindere dalle operazioni successive a cui viene sottoposto
  il rifiuto.
     Quindi nell'evoluzione del concetto di rifiuto è andato
  sempre più affermandosi l'elemento soggettivo della
  responsabilità del detentore.  Pertanto, anche in conformità
  della decisione OCSE (88) 90/FINAL, e delle ultime risultanze
  cui risulta pervenuto il gruppo MOLITOR costituito dalla
  Commissione europea per la semplificazione di varie direttive
  aventi riflessi ambientali, al fine di approdare ad una chiara
  interpretazione del concetto di "rifiuto", occorre dunque
  distinguere nettamente i materiali che rimangono nel normale
  circuito produttivo e di consumo e materiali che escono dal
  normale circuito produttivo e di consumo per entrare in quello
  proprio dei rifiuti.  In conclusione, l'attuale definizione di
  rifiuto risultante dalla normativa comunitaria risolve tutti i
  problemi relativi alla sua applicazione pratica.
  Nell'ultimo rapporto CENSIS sulla situazione del Paese
  emerge che ogni italiano ha pagato nel 1993 una media di
  105.000 lire l'anno di tassa sui rifiuti e che dieci anni
  prima pagava solo 16.000 lire.
     In una distinzione per regioni è in Emilia Romagna
  l'importo più elevato (250.000 l'anno), seguito dalla Liguria
  e dalla Lombardia, mentre la quota più bassa si ha in Sicilia
  con 33.000 lire.
     E' necessario affermare un concetto molto chiaro ed
  esemplificativo: la tassa rifiuti si deve trasformare in
  tariffa, commisurata cioè al servizio reso.
     Fino a quando per il servizio di raccolta e di smaltimento
  dei rifiuti paghiamo una tassa, le anomalie, le incongruenze e
  le sperequazioni si verificheranno in ogni momento, in ogni
  fase di applicazione della tassa.
     Sono trascorsi decenni e si continua a parametrare la
  tassa ai metri quadrati di occupazione dei locali e delle
  aree.
     Non si vede per quale motivo, a parità di metri occupati
  una famiglia con due unità debba pagare la stessa somma di
  quella pagata da una famiglia con cinque unità.
     Il cittadino deve pagare in base ai rifiuti che produce,
  tenendo conto delle varie realtà italiane.
     Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lasciare liberi
  ed autonomi i comuni di organizzare i servizi di raccolta e di
  smaltimento dei rifiuti e di determinare le regole ed i
  parametri per i calcoli delle somme che i cittadini debbono
  pagare in cambio del servizio che ricevono.
     Solamente in questo modo avremo regole che rispettino le
  situazioni locali ed una maggiore responsabilità da parte
  degli amministratori locali.
     Autonomia e responsabilità quindi.
     La "legge comunitaria 1993" la n. 146 del 1994,
  (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 52 del 4 marzo
  1994) definisce all'articolo 39 l'assimilazione dei rifiuti
  urbani speciali ai rifiuti urbani allargandone di fatto le
  categorie merceologiche comprese; si tratta di fatto di
  togliere in parte ai comuni la potestà decisionale
  sull'assimilabilità e si autorizza per legge il conferimento
  del rifiuto speciale nel cassonetto, con rilevanti conseguenze
  sulle quantità e qualità dei rifiuti (con crescenti problemi
  impiantistici per lo smaltimento) e con riflessi economici
  negativi.  Il tutto modificando quanto stabilito dall'articolo
  4 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
     Nella riforma del sistema attuale di tassazione sarà
  necessario che:
       sia istituita una tariffa per la gestione dei rifiuti
  urbani e sia data ampia autonomia ai comuni per la sua
  applicazione;
       la tariffa, dovrà riferirsi, alla quantità di rifiuti
  solidi urbani effettivamente prodotti e conferiti dalle
  diverse categorie di utenti ed al tipo di servizio richiesto
  per la loro raccolta, trasporto e trattamento finale;
       vi sia una semplificazione al massimo degli obblighi
  dell'utente e degli adempimenti della amministrazione;
 
                               Pag. 9
 
       sia previsto un regime agevolato o forte riduzione
  dell'onere per i rifiuti destinati al recupero;
       l'importo del tributo da pagare sia corrispondente al
  servizio erogato ed in particolare alla quantità di rifiuto
  conferito;
       vi sia una disciplina regolamentata diversamente tra
  civili abitazioni ed attività commerciali, agricole,
  artigianali, industriali, eccetera (regolamento richiesto dal
  decreto-legge n. 507 del 1993) assumendo per le tariffe alcuni
  indici di riferimento basati su altre quantità ed
  eventualmente altri consumi misurabili (gas, acqua, energia
  elettrica);
       per il pagamento si potrebbe prevedere anche
  l'applicazione di nuovi strumenti (autotassazione tramite
  banche ed uffici postali ad esempio), mentre per il controllo
  sarebbe molto utile abilitare anche il personale addetto al
  servizio.
     E' necessario che si fissi il principio che fino
  all'emanazione delle disposizioni che sono previste dalla
  nuova legge continuano a valere quelle esistenti in tema di
  classificazione dei rifiuti, di norme tecniche generali di
  smaltimento e di adempimenti amministrativi.  Si tratta, quello
  delle norme transitorie e finali, di un principio che
  attribuisce "certezza" di comportamenti da tenere nel regime
  transitorio.
     Le norme sulle abrogazioni, per avviare un necessario
  processo di delegificazione, possono essere adeguatamente
  affrontate negli approfondimenti che sicuramente scaturiscono
  dal dibattito parlamentare.
     La presente proposta di legge deve contenere infine la
  delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in
  materia di rifiuti.
     Una scelta che parte dalla considerazione che la redazione
  di un testo unico è sempre stato un compito di Governo anche
  perché la formulazione diretta del testo unico da parte del
  Parlamento richiede tempi molto lunghi ed una forte volontà
  politica parlamentare.
     Oggi, purtroppo, non esistono le condizioni politiche per
  fare questo, né si può ottenere ulteriormente, perdurando
  ostacoli amministrativi e burocratici che impediscono la
  realizzazione degli impianti di smaltimento di recupero
  energetico.  Vi è la necessità di definire una corretta
  legislazione in ordine soprattutto alla questione "materie
  prime secondarie/rifiuti"; vi è soprattutto la necessità di
  attivare efficaci politiche di riduzione dei rifiuti da
  imballaggi.
     Sono problemi urgenti e che non possono più essere
  disattesi.
     Il testo unico serve a "disboscare" la fitta selva delle
  norme vigenti in tema di rifiuti.  Il testo unico deve
  raccogliere, coordinare ed integrare le disposizioni mirando a
  raggiungere obiettivi di semplificazione e di innovazione
  soprattutto sul piano delle procedure amministrative.
     In conclusione si spera, con questa proposta di legge, di
  pervenire ad una nuova disciplina dei rifiuti urbani ed
  industriali che deve incidere positivamente sui comportamenti
  delle categorie produttive e dei cittadini e deve aprire spazi
  di competitività e prospettive per l'innovazione tecnologica.
  Attraverso questo insieme di soluzioni è possibile tutelare
  contemporaneamente l'impresa e l'ambiente, insieme alla
  necessità di un serio e leale coordinamento tra i vari
  Ministeri competenti, che non esiste e che invece oggi sono in
  forte contrasto l'un l'altro e nell'interesse di un futuro
  migliore per le nuove generazioni.
     Per ultimo auspico che il Governo italiano in sede
  europea, soprattutto nella formulazione della normativa di
  settore esprima un'azione più presente ed incisiva.
 
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