| (Campo di applicazione).
1. La presente legge disciplina le attività di gestione
dei rifiuti e costituisce recepimento delle direttive
91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è sottoposta alle disposizioni della
presente legge, che sono princìpi fondamentali e norme di
riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione ed alle quali le regioni a statuto ordinario sono
tenute a conformarsi anche al fine del rispetto degli obblighi
comunitari.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
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