| 1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), ente di diritto pubblico, per
l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con
deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi
per l'anno 1997 e lire 555 miliardi per l'anno 1998. In
relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la
dotazione organica dell'INFN, così come definita sulla base
dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da
ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare
riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto
deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro.
2. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di
fisica della materia, approvato dal CIPE in data 8 agosto
1995, è autorizzato, a favore dell'Istituto nazionale di
fisica della materia (INFM), il finanziamento di lire 10
miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e
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lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000; per
lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di
sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è
autorizzato, altresì, il finanziamento per complessivi 7
miliardi nell'anno 1996, 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui
erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di
cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in
comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e
astrofisica è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi
per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore
degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in
apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche
astronomiche (CRA).
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, 565
miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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