| (Finalità).
1. La gestione dei rifiuti assicura la riduzione
all'origine dei medesimi, il loro recupero e smaltimento senza
pericolo per la salute dell'uomo, senza il ricorso a
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora;
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b) senza causare inconvenienti da rumori o
odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse tutelati in base alla normativa
vigente.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, realizzano le azioni idonee a
promuovere:
a) in via prioritaria, la prevenzione e la
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti,
da realizzare, in particolare, mediante:
1) lo sviluppo di tecnologie pulite ed in particolare
di quelle che consentano un maggiore risparmio di risorse
naturali;
2) l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile,
con la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento,
ad incrementare la quantità o la pericolosità dei rifiuti ed i
rischi di inquinamento;
3) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
destinati ad essere recuperati o smaltiti;
b) il recupero dei rifiuti, inteso ad ottenere da
essi materie secondarie, combustibili ed energia,
minimizzandone la quantità da avviare allo smaltimento
finale;
c) la realizzazione di forme di gestione dei
rifiuti ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili, nel
rispetto dei criteri dell'efficienza e dell'economicità e
mirate a consentire l'autosufficienza della gestione in ambiti
territoriali ottimali;
d) l'eliminazione, mediante attività di bonifica,
di situazioni di rischio connesse con la presenza
nell'ambiente di livelli elevati di inquinanti e il ripristino
di aree inquinate ad usi anche diversi da quello
originario.
3. Il responsabile ai fini amministrativi, civili e penali
della corretta gestione dei rifiuti è, ove non sia
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diversamente specificato, il detentore. E' considerato
responsabile ai fini civili il produttore dei rifiuti, ove
diverso dal detentore, nel caso in cui non possa dimostrare di
aver conferito i rifiuti a soggetti legittimati ai sensi della
presente legge o di aver ottenuto adeguate garanzie
finanziarie. L'ammontare di tali garanzie è determinato con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, lo Stato individua, nel rispetto dei princìpi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, forme di
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti; promuove azioni di
sensibilizzazione e di educazione, avvalendosi di soggetti
pubblici e privati qualificati e utilizza strumenti
economici.
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