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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3800
DDL0206-0005
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Finalità).
     1.  La gestione dei rifiuti assicura la riduzione
  all'origine dei medesimi, il loro recupero e smaltimento senza
  pericolo per la salute dell'uomo, senza il ricorso a
  procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
  all'ambiente e, in particolare:
         a)  senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il
  suolo e per la fauna e la flora;
 
                              Pag. 11
 
         b)  senza causare inconvenienti da rumori o
  odori;
       c)  senza danneggiare il paesaggio e i siti di
  particolare interesse tutelati in base alla normativa
  vigente.
     2.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
  delle rispettive competenze, realizzano le azioni idonee a
  promuovere:
         a)  in via prioritaria, la prevenzione e la
  riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti,
  da realizzare, in particolare, mediante:
         1) lo sviluppo di tecnologie pulite ed in particolare
  di quelle che consentano un maggiore risparmio di risorse
  naturali;
         2) l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in
  modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile,
  con la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento,
  ad incrementare la quantità o la pericolosità dei rifiuti ed i
  rischi di inquinamento;
         3) lo sviluppo di tecniche appropriate per
  l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
  destinati ad essere recuperati o smaltiti;
         b)  il recupero dei rifiuti, inteso ad ottenere da
  essi materie secondarie, combustibili ed energia,
  minimizzandone la quantità da avviare allo smaltimento
  finale;
         c)  la realizzazione di forme di gestione dei
  rifiuti ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili, nel
  rispetto dei criteri dell'efficienza e dell'economicità e
  mirate a consentire l'autosufficienza della gestione in ambiti
  territoriali ottimali;
         d)  l'eliminazione, mediante attività di bonifica,
  di situazioni di rischio connesse con la presenza
  nell'ambiente di livelli elevati di inquinanti e il ripristino
  di aree inquinate ad usi anche diversi da quello
  originario.
     3.  Il responsabile ai fini amministrativi, civili e penali
  della corretta gestione dei rifiuti è, ove non sia
 
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  diversamente specificato, il detentore.  E' considerato
  responsabile ai fini civili il produttore dei rifiuti, ove
  diverso dal detentore, nel caso in cui non possa dimostrare di
  aver conferito i rifiuti a soggetti legittimati ai sensi della
  presente legge o di aver ottenuto adeguate garanzie
  finanziarie.  L'ammontare di tali garanzie è determinato con
  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
  4.  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
  2, lo Stato individua, nel rispetto dei princìpi
  dell'ordinamento nazionale e comunitario, forme di
  responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella
  produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo
  di beni da cui originano i rifiuti; promuove azioni di
  sensibilizzazione e di educazione, avvalendosi di soggetti
  pubblici e privati qualificati e utilizza strumenti
  economici.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=024 PAGFIN=0012 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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