| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) rifiuto: la sostanza o l'oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva
91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi e che figuri nel catalogo europeo di cui alla
decisione 94/3/CE della Commissione del 20 dicembre 1993;
b) produttore: la persona la cui attività ha
prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: il conferimento, la raccolta, il
deposito temporaneo, lo stoccaggio, il trasporto, le
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spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento,
compresi il controllo di queste operazioni nonché il controllo
degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura o la
disattivazione per un determinato periodo di tempo;
e) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più
edifici o installazioni collegati tra loro all'interno di
un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione
o di consumo;
f) conferimento: l'attività di cessione dei
rifiuti ad un soggetto che gestisce i medesimi;
g) raccolta: l'operazione di spostamento, di
prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti al fine
del loro trasporto;
h) raccolta differenziata: la raccolta delle
frazioni merceologiche dei rifiuti urbani ed assimilati
conferiti separatamente;
i) deposito temporaneo: il deposito dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, all'interno del luogo di
produzione, in attesa di avviarli allo smaltimento o al
recupero;
l) stoccaggio provvisorio: deposito preliminare
dei rifiuti effettuato all'esterno del luogo di produzione e
precedente le attività di smaltimento o di recupero;
m) trasporto: operazione di movimentazione dei
rifiuti dal luogo di produzione o dal deposito temporaneo allo
stoccaggio, allo smaltimento o al recupero;
n) recupero: le operazioni previste nell'allegato
II B alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo
1991;
o) smaltimento: tutte le operazioni previste
nell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio,
del 18 marzo 1991;
p) autosmaltimento: lo smaltimento di rifiuti
effettuato nel luogo di produzione da parte del produttore
stesso o in altri luoghi centralizzati di smaltimento a
servizio di unità produttive della medesima impresa;
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q) bonifica: l'insieme delle attività da attuarsi
sul sito inquinato e sulle aree circostanti interessate
dall'inquinamento, al fine di ridurre i livelli di inquinanti
in modo che non costituiscano rischio per la salute umana e
per l'ambiente e comunque entro i limiti fissati per le
rispettive destinazioni d'uso, come definite dagli strumenti
urbanistici;
r) ripristino ambientale: l'insieme delle
ulteriori attività da attuarsi sul sito bonificato al fine di
raggiungere nel suolo, nelle acque superficiali, nelle acque
sotterranee e nell'aria livelli di inquinanti non superiori a
quelli consentiti in relazione al nuovo utilizzo; nel caso di
utilizzo agricolo, gli inquinanti sono ridotti fino ai livelli
riscontrabili nelle aree circostanti non contaminate da
attività antropiche diverse da quelle agricole;
s) semilavorato: materiale in fase di
trasformazione fisica o chimico-fisica attuata per ottenere un
prodotto finito;
t) piccolo produttore: il soggetto la cui
produzione annua di rifiuti da attività produttive non eccede
le seguenti quantità:
1) dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi;
2) una tonnellata di rifiuti pericolosi.
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