| (Classificazione).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i rifiuti
sono classificati in base all'origine ed alle caratteristiche
di pericolosità.
2. In base alla origine, i rifiuti sono classificati
in:
a) rifiuti urbani, suddivisi in:
1) rifiuti domestici, provenienti dalle abitazioni e
dai fabbricati civili;
2) rifiuti interni, provenienti da fabbricati diversi
da quelli di cui al numero 1, ad esclusione dei rifiuti di cui
alla lettera b);
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3) rifiuti provenienti dallo spazzamento dello
strade;
4) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei fiumi;
5) rifiuti provenienti da giardini e parchi, comprese
aree cimiteriali;
b) rifiuti da attività produttive suddivisi in:
1) rifiuti da attività agricole;
2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione e scavo;
3) rifiuti da lavorazioni industriali;
4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
5) rifiuti da attività commerciali;
6) rifiuti da attività di servizio;
7) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e
smaltimento di rifiuti di cui alle lettere a) e
b), fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue;
8) rifiuti sanitari.
3. In base alle caratteristiche di pericolosità i rifiuti
sono classificati in:
a) rifiuti pericolosi: rifiuti individuati dalla
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 e
dalla decisione 94/904/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1994;
b) rifiuti non pericolosi: i rifiuti diversi da
quelli di cui alla lettera a).
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