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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3803
DDL0206-0008
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Esclusioni dall'ambito di applicazione
                        della legge).
     1.  Sono esclusi dalla disciplina della presente legge,
  fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, le sostanze e
 
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  gli oggetti che non soddisfano la definizione di rifiuto di
  cui all'articolo 3, comma 1, lettera  a),  della presente
  legge, ed in particolare:
         a)  i semilavorati non costituenti rifiuti di
  produzione o di consumo;
         b)  i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle
  normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici,
  comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
  dei prodotti vegetali eduli;
         c)  i residui e le eccedenze derivanti dalle
  preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi
  cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di
  somministrazione che sono destinati alle strutture di ricovero
  degli animali di affezione, previste dalla legge 14 agosto
  1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
  vigente normativa;
         d)  prodotti e materiali rigenerati destinati ad
  essere utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva e
  commerciale;
         e)  i materiali individuati nell'elenco di cui
  all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
  settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
  alla  Gazzetta Ufficiale  n. 212 del 10 settembre 1994.
     2.  Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 1 ove siano
  avviati a smaltimento sono soggetti alle disposizioni di cui
  al capo IV della presente legge.
     3.  Nel rispetto delle norme a tutela della salute
  dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero
  ambientale, nonché della normativa comunitaria, con decreti
  del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
  sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono
  apportate annualmente modifiche ed integrazioni all'allegato 1
  al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
  1994.
     4.  Ai fini di cui al comma 3, le camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura comunicano, tramite
  l'Unione delle camere di commercio italiane, ai Ministeri
  dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e
 
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  dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nuovi
  materiali quotati, con precise specifiche merceologiche, in
  borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti
  presso le medesime camere di commercio sotto la vigilanza del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
     5.  Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3
  diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore
  del decreto ivi previsto.
     6.  Sono altresì esclusi dalla disciplina della presente
  legge i materiali che, pur elencati nell'allegato 3 al citato
  decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, e
  nell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 16
  gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n.12 alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 24 del 30 gennaio 1995, ovvero nel
  decreto di cui all'articolo 29, comma 2, non soddisfano la
  definizione di rifiuto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
  a),  della presente legge.
     7.  Ai fini della esclusione di cui al comma 6, i detentori
  dei materiali di cui al medesimo comma sono tenuti ad
  effettuare una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4
  gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti, sotto la propria
  personale responsabilità, che il materiale prodotto o
  posseduto non esce dal circuito commerciale, produttivo o di
  consumo, in quanto destinato, in modo effettivo, all'utilizzo
  in detto circuito.  La dichiarazione, da inviare alla provincia
  territorialmente competente, deve contenere la documentazione
  idonea a comprovare la legittimità della detenzione del
  materiale e deve indicare:
         a)  le caratteristiche del materiale;
         b)  la provenienza del materiale;
         c)  la destinazione del materiale con l'indicazione
  dello stabilimento e del ciclo produttivo o di combustione cui
  deve essere sottoposto ovvero l'attività commerciale o di
  consumo verso cui il materiale è avviato.
     8.  La provincia, qualora accerti, con motivato atto, la
  mancanza dei presupposti e dei requisiti previsti dal comma 6
 
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  per l'esclusione dalla disciplina della presente legge, può
  chiederne l'osservanza.
     9.  A garanzia della salute dell'uomo e della protezione
  dell'ambiente, qualsiasi utilizzo dei materiali di cui ai
  commi 1 e 6 è sottoposto alle norme vigenti in materia di
  sicurezza igienico-sanitaria e ambientale ad esso
  applicabili.
     10.  Sono altresì esclusi dalla disciplina della presente
  legge:
         a)  i rifiuti radioattivi disciplinati dal decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, salvo quanto previsto
  dall'articolo 154, comma 1, del medesimo decreto;
         b)  i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla
  estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali
  o dallo sfruttamento delle cave;
         c)  i rifiuti di origine vegetale e animale, anche
  derivanti da processi di lavorazione e di trasformazione
  agro-alimentare ed agro-industriale, oggetto di specifiche
  norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e
  mangimistico, nonché i rifiuti oggetto di specifiche norme in
  materia di fertilizzanti, a condizione che siano trattati con
  prodotti nematodiciti;
         d)  le carogne e i rifiuti agricoli, quali
  escrementi animali ed altre sostanze naturali e non
  pericolose, riutilizzate nell'attività agricola;
         e)  gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio
  1976, n. 319, e successive modificazioni;
         f)  gli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46
  e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
         g)  le emissioni di inquinanti nell'atmosfera
  disciplinati dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal decreto
  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
  relativi decreti attuativi;
         h)  le attività finalizzate al recupero effettuate
  nell'ambito del luogo dove il rifiuto è prodotto, che si
 
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  considerano parte integrante dell'attività di produzione;
         i)  le attività di raccolta dei rifiuti destinati
  al recupero effettuate da associazioni, organizzazioni od
  istituzioni che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli
  e comunque senza fini di lucro, di cui alla circolare del
  Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata
  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 69
  del 21 marzo 1985.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=032 PAGFIN=0019 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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