| (Esclusioni dall'ambito di applicazione
della legge).
1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge,
fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, le sostanze e
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gli oggetti che non soddisfano la definizione di rifiuto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente
legge, ed in particolare:
a) i semilavorati non costituenti rifiuti di
produzione o di consumo;
b) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle
normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici,
comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
c) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi
cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione che sono destinati alle strutture di ricovero
degli animali di affezione, previste dalla legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
vigente normativa;
d) prodotti e materiali rigenerati destinati ad
essere utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva e
commerciale;
e) i materiali individuati nell'elenco di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
2. Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 1 ove siano
avviati a smaltimento sono soggetti alle disposizioni di cui
al capo IV della presente legge.
3. Nel rispetto delle norme a tutela della salute
dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero
ambientale, nonché della normativa comunitaria, con decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono
apportate annualmente modifiche ed integrazioni all'allegato 1
al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994.
4. Ai fini di cui al comma 3, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura comunicano, tramite
l'Unione delle camere di commercio italiane, ai Ministeri
dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nuovi
materiali quotati, con precise specifiche merceologiche, in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti
presso le medesime camere di commercio sotto la vigilanza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3
diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto ivi previsto.
6. Sono altresì esclusi dalla disciplina della presente
legge i materiali che, pur elencati nell'allegato 3 al citato
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, e
nell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n.12 alla
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1995, ovvero nel
decreto di cui all'articolo 29, comma 2, non soddisfano la
definizione di rifiuto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), della presente legge.
7. Ai fini della esclusione di cui al comma 6, i detentori
dei materiali di cui al medesimo comma sono tenuti ad
effettuare una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti, sotto la propria
personale responsabilità, che il materiale prodotto o
posseduto non esce dal circuito commerciale, produttivo o di
consumo, in quanto destinato, in modo effettivo, all'utilizzo
in detto circuito. La dichiarazione, da inviare alla provincia
territorialmente competente, deve contenere la documentazione
idonea a comprovare la legittimità della detenzione del
materiale e deve indicare:
a) le caratteristiche del materiale;
b) la provenienza del materiale;
c) la destinazione del materiale con l'indicazione
dello stabilimento e del ciclo produttivo o di combustione cui
deve essere sottoposto ovvero l'attività commerciale o di
consumo verso cui il materiale è avviato.
8. La provincia, qualora accerti, con motivato atto, la
mancanza dei presupposti e dei requisiti previsti dal comma 6
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per l'esclusione dalla disciplina della presente legge, può
chiederne l'osservanza.
9. A garanzia della salute dell'uomo e della protezione
dell'ambiente, qualsiasi utilizzo dei materiali di cui ai
commi 1 e 6 è sottoposto alle norme vigenti in materia di
sicurezza igienico-sanitaria e ambientale ad esso
applicabili.
10. Sono altresì esclusi dalla disciplina della presente
legge:
a) i rifiuti radioattivi disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, salvo quanto previsto
dall'articolo 154, comma 1, del medesimo decreto;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla
estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali
o dallo sfruttamento delle cave;
c) i rifiuti di origine vegetale e animale, anche
derivanti da processi di lavorazione e di trasformazione
agro-alimentare ed agro-industriale, oggetto di specifiche
norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e
mangimistico, nonché i rifiuti oggetto di specifiche norme in
materia di fertilizzanti, a condizione che siano trattati con
prodotti nematodiciti;
d) le carogne e i rifiuti agricoli, quali
escrementi animali ed altre sostanze naturali e non
pericolose, riutilizzate nell'attività agricola;
e) gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni;
f) gli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46
e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le emissioni di inquinanti nell'atmosfera
disciplinati dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
relativi decreti attuativi;
h) le attività finalizzate al recupero effettuate
nell'ambito del luogo dove il rifiuto è prodotto, che si
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considerano parte integrante dell'attività di produzione;
i) le attività di raccolta dei rifiuti destinati
al recupero effettuate da associazioni, organizzazioni od
istituzioni che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli
e comunque senza fini di lucro, di cui alla circolare del
Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 21 marzo 1985.
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