| (Divieto di abbandono).
1. Sono vietati l'abbandono, lo scarico e il deposito
incontrollato di rifiuti. Fatta salva l'aplicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 43, chiunque abbandona, scarica o
deposita in modo incontrollato rifiuti è tenuto alla loro
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento degli
stessi nonché al ripristino delle aree.
2. In caso di mancata rimozione, il sindaco dispone con
ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere,
l'esecuzione delle operazioni di rimozione, recupero,
smaltimento dei rifiuti e ripristino delle aree a carico di
colui che ha abbandonato, scaricato o depositato in maniera
incontrollata i rifiuti e, in solido, da parte del produttore
dei rifiuti, del detentore degli stessi, del proprietario
dell'area e di chiunque vanti un diritto reale di godimento o
personale sulla stessa.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il
sindaco procede alla rimozione, recupero, smaltimento dei
rifiuti depositati, scaricati o abbandonati e al ripristino
dell'area in danno dei soggetti obbligati di cui al comma 2,
con il recupero delle somme anticipate mediante le procedure
previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è vietata la
immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque
pubbliche e private.
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