| (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).
1. E' fatto divieto alle imprese che provvedono alla
raccolta, al trasporto, allo smaltimento o al recupero di
rifiuti pericolosi di miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione
di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, è ammessa a condizione che sia finalizzata a
rendere più sicuro lo smaltimento o il recupero di detti
rifiuti e che siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 2, comma 1.
3. L'attività di miscelazione è soggetta
all'autorizzazione di cui all'articolo 23 se finalizzata allo
smaltimento e alla comunicazione di cui all'articolo 29 se
finalizzata al recupero.
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