| (Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
gestione dei rifiuti).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della
sanità e dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le
modalità organizzative e di funzionamento, ivi comprese la
determinazione delle fideiussioni e le modalità della loro
presentazione, dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
successive modificazioni, che assume la denominazione di Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione dei
rifiuti e che di seguito è denominato "Albo".
2. L'Albo ha sede presso il Ministero dell'ambiente ed è
articolato in un Comitato nazionale e in sezioni regionali,
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istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo di ogni regione e
provincia autonoma.
3. Sono obbligate ad iscriversi all'Albo le imprese che
intendono svolgere attività di raccolta o di trasporto di
rifiuti per conto terzi, che provvedono allo smaltimento o al
recupero di rifiuti per conto terzi o che intendono effettuare
attività di bonifica o messa in sicureza dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, imprese di commercio e di
intermediazione di rifiuti o che svolgono attività di gestione
in conto terzi di impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti.
4. L'iscrizione all'Albo delle imprese esercenti attività
di raccolta o di trasporto di rifiuti per conto terzi, di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti in conto
terzi, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 23 ed
è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui
circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in
attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse
dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo.
5. Le imprese che intendono svolgere attività di
smaltimento non comprese fra quelle individuate al comma 4,
sono iscritte all'Albo a seguito della autorizzazione allo
smaltimento rilasciata dalla regione ai sensi dell'articolo
23. A tal fine la regione trasmette alla sezione regionale
dell'Albo, entro trenta giorni dall'adozione, copia del
provvedimento di autorizzazione.
6. Le aziende speciali, i consorzi e le società di cui
all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti sono iscritti
all'Albo.
7. I soggetti e le imprese per i quali sussiste l'obbligo
di iscrizione all'Albo sono tenuti a corrispondere un diritto
di iscrizione annuale pari a lire cinquecentomila.
8. Ai soggetti e alle imprese che effettuano
l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti si applicano,
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rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 27 ed al
capo V della presente legge. Le sezioni regionali dell'Albo
territorialmente competenti iscrivono in un apposito elenco
gli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui
agli articoli 27 e 29. I soggetti e le imprese di cui al
presente comma corrispondono all'Albo un diritto di segreteria
annuale, pari a lire centomila.
9. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità di riscossione, di
versamento e di aggiornamento delle somme di cui ai commi 7 e
8, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il funzionamento delle sezioni regionali dell'Albo.
10. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
11. In caso di variazioni del parco automezzi, intervenute
dopo l'iscrizione all'Albo, le imprese soggette all'iscrizione
medesima inviano alle rispettive sezioni regionali una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
indicando i nuovi mezzi. Le variazioni sono annotate a cura
del presidente della sezione regionale.
12. In caso di accertata mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per
l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente
competente o il Comitato nazionale procedono, in
contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione
dell'impresa dall'Albo. Se l'impresa è stata iscritta a
seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, ne danno
comunicazione alla regione per i provvedimenti di revoca
dell'autorizzazione.
13. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
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Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono
prorogate dalle stesse amministrazioni che le hanno
rilasciate. Le proroghe hanno durata sino alla pronuncia della
sezione regionale in merito all'iscrizione all'Albo e, in caso
di pronuncia favorevole, sino al decreto di accettazione delle
garanzie finanziarie. Fino a tali date, il provvedimento di
variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982, nonché
i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca sono
adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le
autorizzazioni.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione
all'Albo.
15. Alla gestione dell'Albo è destinato personale
comandato da amministrazione dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente.
16. All'onere derivante dall'attività di supporto al
funzionamento dell'Albo, si provvede a carico del capitolo
2055 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
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