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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3806
DDL0206-0011
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
                    gestione dei rifiuti).
     1.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della
  sanità e dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le
  modalità organizzative e di funzionamento, ivi comprese la
  determinazione delle fideiussioni e le modalità della loro
  presentazione, dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
  servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
  successive modificazioni, che assume la denominazione di Albo
  nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione dei
  rifiuti e che di seguito è denominato "Albo".
     2.  L'Albo ha sede presso il Ministero dell'ambiente ed è
  articolato in un Comitato nazionale e in sezioni regionali,
 
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  istituite presso le camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura del capoluogo di ogni regione e
  provincia autonoma.
     3.  Sono obbligate ad iscriversi all'Albo le imprese che
  intendono svolgere attività di raccolta o di trasporto di
  rifiuti per conto terzi, che provvedono allo smaltimento o al
  recupero di rifiuti per conto terzi o che intendono effettuare
  attività di bonifica o messa in sicureza dei siti, di bonifica
  dei beni contenenti amianto, imprese di commercio e di
  intermediazione di rifiuti o che svolgono attività di gestione
  in conto terzi di impianti di smaltimento o di recupero di
  rifiuti.
     4.  L'iscrizione all'Albo delle imprese esercenti attività
  di raccolta o di trasporto di rifiuti per conto terzi, di
  bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
  commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di
  impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti in conto
  terzi, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 23 ed
  è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui
  circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in
  attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse
  dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo.
     5.  Le imprese che intendono svolgere attività di
  smaltimento non comprese fra quelle individuate al comma 4,
  sono iscritte all'Albo a seguito della autorizzazione allo
  smaltimento rilasciata dalla regione ai sensi dell'articolo
  23.  A tal fine la regione trasmette alla sezione regionale
  dell'Albo, entro trenta giorni dall'adozione, copia del
  provvedimento di autorizzazione.
     6.  Le aziende speciali, i consorzi e le società di cui
  all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
  esercitano i servizi di gestione dei rifiuti sono iscritti
  all'Albo.
     7.  I soggetti e le imprese per i quali sussiste l'obbligo
  di iscrizione all'Albo sono tenuti a corrispondere un diritto
  di iscrizione annuale pari a lire cinquecentomila.
     8.  Ai soggetti e alle imprese che effettuano
  l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti si applicano,
 
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  rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 27 ed al
  capo V della presente legge.  Le sezioni regionali dell'Albo
  territorialmente competenti iscrivono in un apposito elenco
  gli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui
  agli articoli 27 e 29.  I soggetti e le imprese di cui al
  presente comma corrispondono all'Albo un diritto di segreteria
  annuale, pari a lire centomila.
     9.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
  Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, le modalità di riscossione, di
  versamento e di aggiornamento delle somme di cui ai commi 7 e
  8, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
  il funzionamento delle sezioni regionali dell'Albo.
     10.  Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
  dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
  giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
  Comitato nazionale dell'Albo.
     11.  In caso di variazioni del parco automezzi, intervenute
  dopo l'iscrizione all'Albo, le imprese soggette all'iscrizione
  medesima inviano alle rispettive sezioni regionali una
  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
  indicando i nuovi mezzi.  Le variazioni sono annotate a cura
  del presidente della sezione regionale.
     12.  In caso di accertata mancanza, originaria o
  sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per
  l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente
  competente o il Comitato nazionale procedono, in
  contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione
  dell'impresa dall'Albo.  Se l'impresa è stata iscritta a
  seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, ne danno
  comunicazione alla regione per i provvedimenti di revoca
  dell'autorizzazione.
     13.  Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni
  rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
 
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  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono
  prorogate dalle stesse amministrazioni che le hanno
  rilasciate.  Le proroghe hanno durata sino alla pronuncia della
  sezione regionale in merito all'iscrizione all'Albo e, in caso
  di pronuncia favorevole, sino al decreto di accettazione delle
  garanzie finanziarie.  Fino a tali date, il provvedimento di
  variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
  decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982, nonché
  i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca sono
  adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le
  autorizzazioni.
  14.  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
  1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione
  all'Albo.
     15.  Alla gestione dell'Albo è destinato personale
  comandato da amministrazione dello Stato ed enti pubblici,
  secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
  dell'ambiente.
     16.  All'onere derivante dall'attività di supporto al
  funzionamento dell'Albo, si provvede a carico del capitolo
  2055 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
 
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