| (Catasto dei rifiuti).
1. Chiunque produce o svolge attività inerenti la gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 5 comunica alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati ad essi
relativi con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
vengono definite le linee guida per l'uso dei codici previsti
dal Catalogo europeo dei rifiuti.
2. Nel caso in cui i produttori di rifiuti di cui
all'articolo 5, comma 2, conferiscano i medesimi al servizio
pubblico di raccolta effettuata in regime di privativa ovvero
mediante convenzioni, l'obbligo di cui al comma 1 è assolto
dai comuni.
3. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi a cura delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e
alle agenzie regionali o provinciali.
4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le
quantità dei rifiuti prodotti, raccolti anche separatamente,
trasportati, recuperati e smaltiti, gli impianti di recupero e
smaltimento. L'ANPA assicura la pubblicità dei dati.
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