| (Registri di carico e scarico).
1. I soggetti obbligati alla comunicazione annuale di cui
all'articolo 9, comma 1, devono tenere un apposito registro di
carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
del registro, su cui annotare, con cadenza almeno
quindicinale, le caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
medesima.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche
di cui al comma 1 e viene adottato un modello uniforme di
registro. Con lo stesso decreto sono individuati documenti
sostitutivi del registro, purché già previsti da altre
normative per altri fini ed opportunamente integrati.
3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, ai
rifiuti pericolosi si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente.
4. I registri devono essere messi a disposizione
dell'autorità di controllo nel caso di ispezione.
5. I registri devono essere conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei
registri relativi agli impianti di stoccaggio definitivo che,
trascorso tale periodo, devono essere depositati presso
l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora presso
questi ultimi impianti siano stati depositati rifiuti
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pericolosi, copia del registro deve essere inviata al comune
interessato, che provvede alla catalogazione di detti rifiuti
ai fini di una futura utilizzazione dell'area interessata.
6. In ogni caso, a seguito di cessazione dell'attività, i
registri devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
7. I piccoli produttori possono adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
destinati al recupero anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
8. I registri di cui al presente articolo possono essere
utilizzati anche per le annotazioni relative agli olii
minerali esausti e alle batterie al piombo esauste.
9. Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
di diritti speciali o esclusivi, concessi dalla pubblica
amministrazione per la installazione, anche mediante
appaltatori, o per la gestione di reti pubbliche di
telecomunicazioni ovvero di reti fisse per la produzione o
distribuzione di acqua potabile, elettricità o gas, diffuse
sul territorio in modo capillare, l'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico può essere adempiuto in forma
aggregata, con il limite territoriale massimo della provincia,
da centri di coordinamento contabile o amministrativo per più
insediamenti o luoghi di produzione purché dai registri
risulti la totalità delle movimentazioni e previa
comunicazione alle autorità competenti della allocazione dei
centri di coordinamento medesimi.
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