Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3808
DDL0206-0013
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Registri di carico e scarico).
     1.  I soggetti obbligati alla comunicazione annuale di cui
  all'articolo 9, comma 1, devono tenere un apposito registro di
  carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
  del registro, su cui annotare, con cadenza almeno
  quindicinale, le caratteristiche qualitative e quantitative
  dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
  medesima.
     2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche
  di cui al comma 1 e viene adottato un modello uniforme di
  registro.  Con lo stesso decreto sono individuati documenti
  sostitutivi del registro, purché già previsti da altre
  normative per altri fini ed opportunamente integrati.
     3.  Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, ai
  rifiuti pericolosi si applicano le disposizioni previste dalla
  normativa vigente.
     4.  I registri devono essere messi a disposizione
  dell'autorità di controllo nel caso di ispezione.
  5.  I registri devono essere conservati per cinque anni
  dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei
  registri relativi agli impianti di stoccaggio definitivo che,
  trascorso tale periodo, devono essere depositati presso
  l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.  Qualora presso
  questi ultimi impianti siano stati depositati rifiuti
 
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  pericolosi, copia del registro deve essere inviata al comune
  interessato, che provvede alla catalogazione di detti rifiuti
  ai fini di una futura utilizzazione dell'area interessata.
     6.  In ogni caso, a seguito di cessazione dell'attività, i
  registri devono essere consegnati all'autorità che ha
  rilasciato l'autorizzazione.
     7.  I piccoli produttori possono adempiere all'obbligo
  della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
  destinati al recupero anche tramite le organizzazioni di
  categoria interessate o loro società di servizi che provvedono
  ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
     8.  I registri di cui al presente articolo possono essere
  utilizzati anche per le annotazioni relative agli olii
  minerali esausti e alle batterie al piombo esauste.
     9.  Per le imprese che operano in virtù di autorizzazioni o
  di diritti speciali o esclusivi, concessi dalla pubblica
  amministrazione per la installazione, anche mediante
  appaltatori, o per la gestione di reti pubbliche di
  telecomunicazioni ovvero di reti fisse per la produzione o
  distribuzione di acqua potabile, elettricità o gas, diffuse
  sul territorio in modo capillare, l'obbligo della tenuta dei
  registri di carico e scarico può essere adempiuto in forma
  aggregata, con il limite territoriale massimo della provincia,
  da centri di coordinamento contabile o amministrativo per più
  insediamenti o luoghi di produzione purché dai registri
  risulti la totalità delle movimentazioni e previa
  comunicazione alle autorità competenti della allocazione dei
  centri di coordinamento medesimi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=008 PAGFIN=0025 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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