| (Ricerche e sperimentazioni).
1. La realizzazione e la gestione degli impianti di
gestione dei rifiuti finalizzati alla ricerca, agli sviluppi
tecnologici e alla dimostrazione o che siano caratterizzati da
innovazioni che giustificano l'esigenza di effettuare prove
sono soggetti alla sola autorizzazione di cui all'articolo 23,
secondo le modalità di cui al presente articolo, purché
rispettino le seguenti condizioni:
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a) non vi sia alcun utile economico diretto dalle
attività di gestione di rifiuti;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non
superiore a 30 tonnellate al giorno.
2. La durata massima dell'autorizzazione di cui al comma 1
è di un anno.
3. I termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 24
sono ridotti alla metà. Trascorsi inutilmente tali termini
senza che sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione, il
soggetto richiedente può avanzare istanza al Ministro
dell'ambiente, che si esprime nei sessanta giorni successivi
al ricevimento della stessa. Per l'istruttoria il Ministro
dell'ambiente si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA). L'avviamento e l'esercizio
degli impianti sono soggetti al controllo dell'ANPA.
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