| 1. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per i progetti che abbiano avuto
parere favorevole dal comitato tecnico scientifico nei
riguardi delle linee strategiche generali e che richiedano, a
giudizio dello stesso comitato, una specifica fase di studio
di fattibilità ed altre indagini necessarie per la successiva
definizione del progetto esecutivo, può riconoscere ai parchi
scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del 25
marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187
dell'11 agosto 1994, un rimborso spese fino al 3 per cento
dell'importo assegnato a ciascun progetto. Tali fattibilità ed
indagini debbono essere eseguite entro sei mesi dalla
richiesta del comitato tecnico scientifico, a pena di
decadenza. Per l'esecuzione degli studi sopraindicati e la
redazione del progetto esecutivo, il Ministro medesimo
autorizza, contro garanzia bancaria o assicurativa, l'istituto
gestore del fondo ad erogare in anticipo le suddette spese se
giustificate con documentazione dei costi da sostenere.
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