| (Ordinanze contingibili e urgenti).
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il
presidente della giunta regionale o della provincia, ovvero il
sindaco, può emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze di carattere contingibile ed urgente per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione
dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Di
tali ordinanze deve essere data comunicazione, entro tre
giorni, al Ministro dell'ambiente, che può disporne
l'annullamento, da adottarsi con delibera del Consiglio dei
ministri, ove non ricorrano i motivi eccezionali ed urgenti
oppure il provvedimento non sia adeguato rispetto agli
stessi.
2. Ove l'urgente necessità abbia carattere interregionale
le ordinanze di cui al comma 1 sono emesse dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro della sanità.
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3. Le ordinanze di cui al presente articolo hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Restano salvi i poteri previsti dall'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dalle vigenti disposizioni
in materia di tutela della sicurezza pubblica.
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