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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3811
DDL0206-0016
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Spedizioni transfrontaliere).
     1.  Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
  disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del
  1^ febbraio 1993.
     2.  Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del citato
  regolamento (CEE) n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo
  Stato della città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e
  la Repubblica italiana.
     3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto
  con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle
  finanze, con proprio decreto, provvede ad adeguare la
  normativa nazionale al regolamento (CEE) n. 259/93 del
  Consiglio, del 1^ febbraio 1993, con particolare riguardo:
         a)  ai criteri per il calcolo degli importi minimi
  delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei
  rifiuti, di cui all'articolo 27 del citato regolamento (CEE)
  n. 259/93;
         b)  alle spese amministrative da mettere a carico
  dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del
  citato regolamento (CEE) n. 259/93;
         c)  alla individuazione degli uffici doganali di
  entrata o di uscita di cui all'articolo 39 del citato
  regolamento (CEE) n. 259/93;
         d)  alle specifiche modalità per il trasporto dei
  rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
     4.  Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n.
  259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, le autorità
 
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  competenti di spedizione e di destinazione sono individuate
  nelle regioni e nelle province autonome che comunicano al
  Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
  Commissione dell'Unione europea, le informazioni di cui
  all'articolo 38 del citato regolamento (CEE) n. 259/93.
     5.  L'autorità di transito di cui al regolamento (CEE)
  259/93 del Consiglio del 1^ febbraio 1993 è individuata con
  decreto del Ministro dell'ambiente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=007 PAGFIN=0028 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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