| (Spedizioni transfrontaliere).
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del
1^ febbraio 1993.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del citato
regolamento (CEE) n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo
Stato della città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e
la Repubblica italiana.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle
finanze, con proprio decreto, provvede ad adeguare la
normativa nazionale al regolamento (CEE) n. 259/93 del
Consiglio, del 1^ febbraio 1993, con particolare riguardo:
a) ai criteri per il calcolo degli importi minimi
delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei
rifiuti, di cui all'articolo 27 del citato regolamento (CEE)
n. 259/93;
b) alle spese amministrative da mettere a carico
dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del
citato regolamento (CEE) n. 259/93;
c) alla individuazione degli uffici doganali di
entrata o di uscita di cui all'articolo 39 del citato
regolamento (CEE) n. 259/93;
d) alle specifiche modalità per il trasporto dei
rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n.
259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, le autorità
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competenti di spedizione e di destinazione sono individuate
nelle regioni e nelle province autonome che comunicano al
Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione europea, le informazioni di cui
all'articolo 38 del citato regolamento (CEE) n. 259/93.
5. L'autorità di transito di cui al regolamento (CEE)
259/93 del Consiglio del 1^ febbraio 1993 è individuata con
decreto del Ministro dell'ambiente.
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