| (Trasporto ferroviario e marittimo).
1. Il trasporto ferroviario e marittimo dei rifiuti è
disciplinato con apposito regolamento emanato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità, dei trasporti e della
navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1 si
applicano, per il trasporto ferroviario, le disposizioni del
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 giugno 1991, n. 308 e successive modificazioni;
per il trasporto marittimo, si applicano le disposizioni del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22
luglio 1991.
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