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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3814
DDL0206-0019
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Competenze statali).
     1.  Sono di competenza dello Stato:
         a)  le funzioni di indirizzo e di coordinamento
  relative alle attività connesse all'attuazione della presente
  legge;
 
                              Pag. 29
 
         b)  la determinazione di criteri generali relativi
  alle metodologie per la gestione dei rifiuti;
         c)  la regolamentazione tecnica della gestione
  delle varie tipologie dei rifiuti;
         d)  la determinazione di misure dirette a limitare
  la produzione dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di
  obblighi a carico di soggetti produttori a ritirare il
  prodotto a fine vita, nonché mediante il ricorso a forme di
  deposito cauzionale di determinati manufatti immessi sul
  mercato, e ad incrementare le operazioni di recupero;
         e)  la determinazione, sentite la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni
  delle autonomie locali, di criteri generali per
  l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata
  dei rifiuti urbani e di obblighi per l'introduzione di
  raccolte differenziate per particolari tipologie di
  rifiuti;
         f)  la promozione di accordi di programma con le
  regioni e con le rappresentanze dei soggetti utilizzatori di
  materie, di combustibili e di energia derivanti dai rifiuti;
         g)   la regolamentazione della gestione dei
  veicoli fuori uso, dei rifiuti di ricerca medica e veterinaria
  e dei rifiuti di costruzioni e scavi;
         h)  la determinazione dei criteri che devono essere
  osservati per valutare l'assimilabilità ai rifiuti urbani dei
  rifiuti di diversa origine;
         i)  la determinazione dei requisiti minimi degli
  impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare
  nell'esercizio delle attività di smaltimento;
         l)  la determinazione delle garanzie finanziarie,
  prestate dalle imprese esercenti servizi di gestione dei
  rifiuti all'atto di iscrizione all'Albo, a copertura delle
  obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di
  ripristino ambientale, di trasporto e smaltimento dei rifiuti
 
                              Pag. 30
 
  nonché al risanamento degli ulteriori danni derivanti
  all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta;
         m)  la definizione dei metodi e delle procedure per
  il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
         n)  la determinazione dei criteri generali per il
  rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente
  legge;
         o)  la determinazione, attraverso appositi atti di
  indirizzo, dei criteri generali per la elaborazione dei piani
  regionali di cui all'articolo 20 e il coordinamento dei piani
  stessi anche mediante la convocazione di apposite conferenze
  interregionali;
         p)  l'individuazione dei criteri generali relativi
  alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
  degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
         q)  il riordino e la tenuta dell'Albo di cui
  all'articolo 8;
         r)  la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
  nazionale dei rifiuti e la pubblicazione dei relativi dati;
         s)  la regolamentazione del trasporto dei rifiuti
  sul territorio nazionale;
         t)  la determinazione degli  standard  di
  bonifica dei siti contaminati;
         u)  il coordinamento dei piani regionali anche ai
  fini della realizzazione di una rete nazionale integrata ed
  adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale
  rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei
  rifiuti, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva
  91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;
         v)  la redazione di comunicazioni e di periodiche
  relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti alla
  Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 3,
  paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva
  91/156/CEE, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, della
  direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.
     2.  Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
  lettera  a),  ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera
 
                              Pag. 31
 
  l)  della legge 22 febbraio 1994, n. 146, lo Stato adotta
  il piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
  19.
     3.  Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i
  competenti organi dello Stato si avvalgono dell'ANPA e
  dell'ENEA.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=031 PAGFIN=0031 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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