| (Competenze statali).
1. Sono di competenza dello Stato:
a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento
relative alle attività connesse all'attuazione della presente
legge;
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b) la determinazione di criteri generali relativi
alle metodologie per la gestione dei rifiuti;
c) la regolamentazione tecnica della gestione
delle varie tipologie dei rifiuti;
d) la determinazione di misure dirette a limitare
la produzione dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di
obblighi a carico di soggetti produttori a ritirare il
prodotto a fine vita, nonché mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale di determinati manufatti immessi sul
mercato, e ad incrementare le operazioni di recupero;
e) la determinazione, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni
delle autonomie locali, di criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e di obblighi per l'introduzione di
raccolte differenziate per particolari tipologie di
rifiuti;
f) la promozione di accordi di programma con le
regioni e con le rappresentanze dei soggetti utilizzatori di
materie, di combustibili e di energia derivanti dai rifiuti;
g) la regolamentazione della gestione dei
veicoli fuori uso, dei rifiuti di ricerca medica e veterinaria
e dei rifiuti di costruzioni e scavi;
h) la determinazione dei criteri che devono essere
osservati per valutare l'assimilabilità ai rifiuti urbani dei
rifiuti di diversa origine;
i) la determinazione dei requisiti minimi degli
impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare
nell'esercizio delle attività di smaltimento;
l) la determinazione delle garanzie finanziarie,
prestate dalle imprese esercenti servizi di gestione dei
rifiuti all'atto di iscrizione all'Albo, a copertura delle
obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di
ripristino ambientale, di trasporto e smaltimento dei rifiuti
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nonché al risanamento degli ulteriori danni derivanti
all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta;
m) la definizione dei metodi e delle procedure per
il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
n) la determinazione dei criteri generali per il
rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente
legge;
o) la determinazione, attraverso appositi atti di
indirizzo, dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'articolo 20 e il coordinamento dei piani
stessi anche mediante la convocazione di apposite conferenze
interregionali;
p) l'individuazione dei criteri generali relativi
alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) il riordino e la tenuta dell'Albo di cui
all'articolo 8;
r) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti e la pubblicazione dei relativi dati;
s) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti
sul territorio nazionale;
t) la determinazione degli standard di
bonifica dei siti contaminati;
u) il coordinamento dei piani regionali anche ai
fini della realizzazione di una rete nazionale integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale
rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei
rifiuti, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva
91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;
v) la redazione di comunicazioni e di periodiche
relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti alla
Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 3,
paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva
91/156/CEE, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettera a), ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera
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l) della legge 22 febbraio 1994, n. 146, lo Stato adotta
il piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
19.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i
competenti organi dello Stato si avvalgono dell'ANPA e
dell'ENEA.
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