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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3815
DDL0206-0020
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Competenze delle regioni).
     1.  Le regioni, nel rispetto dei princìpi e delle finalità
  previsti dalla normativa vigente emanano norme di attuazione
  della presente legge.  In particolare, ad esse competono:
         a)  la predisposizione, l'adozione e
  l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani
  regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20
  avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati ai sensi
  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
         b)  la regolamentazione della raccolta
  differenziata per il recupero dei rifiuti urbani e per il
  corretto smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi;
         c)  l'individuazione, ai sensi del decreto-legge 4
  dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 gennaio 1994, n. 61, dell'organo tecnico competente
  in ambito regionale ad effettuare l'accertamento dell'idoneità
  tecnica dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti
  ai sensi dell'articolo 24;
         d)  l'elaborazione, l'approvazione e
  l'aggiornamento, in conformità ai principi generali enunciati
  nella presente legge, con particolare riferimento a quelli
  stabiliti ai sensi degli articoli 19 e 20, dei piani di
  bonifica, avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati
  ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
 
                              Pag. 32
 
  61.  I piani di bonifica costituiscono parte integrante dei
  piani regionali di gestione di cui all'articolo 20;
         e)  l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione
  alla realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei
  rifiuti, anche pericolosi, e alle modifiche di quelli
  esistenti;
         f)  l'autorizzazione e il rinnovo della stessa a
  tutte le attività di smaltimento dei rifiuti, ad esclusione di
  quelle di cui all'articolo 27;
         g)  le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in
  entrata e in uscita dal proprio territorio ai sensi e per gli
  effetti dell'articolo 12;
     2.  Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di
  gestione dei rifiuti di cui all'articolo 19, il raggiungimento
  delle finalità ivi previste e la realizzazione degli impianti
  di smaltimento, le regioni adottano prioritariamente il
  criterio della riduzione all'origine della produzione e della
  pericolosità dei rifiuti ed il criterio del recupero
  energetico anche mediante interventi di preselezione e di
  pretrattamento, senza pericolo per la salute e per
  l'ambiente.
     3.  Le regioni assicurano altresì che lo smaltimento dei
  rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani avvenga
  negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi
  dell'articolo 19, comma 10, lettera  d).
     4.  Le regioni istituiscono, avvalendosi degli organismi
  individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
  496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
  1994, n. 61, osservatori sulla produzione, il recupero e lo
  smaltimento dei rifiuti.  Gli osservatori regionali si
  avvalgono delle informazioni fornite al catasto dei rifiuti di
  cui all'articolo 9 dall'Albo di cui all'articolo 8.  Gli
  osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati
  sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
  tramite idonei sistemi informativi e, in ogni caso, con la
  pubblicazione annuale di elenchi, prospetti, sintesi e
  relazioni.
 
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     5.  Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, emanano norme affinché gli uffici
  pubblici facciano fronte al proprio fabbisogno di carta con
  una quota di almeno il 40 per cento di carta interamente
  proveniente dal recupero di maceri.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=008 PAGFIN=0033 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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