| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni, nel rispetto dei princìpi e delle finalità
previsti dalla normativa vigente emanano norme di attuazione
della presente legge. In particolare, ad esse competono:
a) la predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani
regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20
avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati ai sensi
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
b) la regolamentazione della raccolta
differenziata per il recupero dei rifiuti urbani e per il
corretto smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi;
c) l'individuazione, ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, dell'organo tecnico competente
in ambito regionale ad effettuare l'accertamento dell'idoneità
tecnica dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti
ai sensi dell'articolo 24;
d) l'elaborazione, l'approvazione e
l'aggiornamento, in conformità ai principi generali enunciati
nella presente legge, con particolare riferimento a quelli
stabiliti ai sensi degli articoli 19 e 20, dei piani di
bonifica, avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati
ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
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61. I piani di bonifica costituiscono parte integrante dei
piani regionali di gestione di cui all'articolo 20;
e) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione
alla realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e alle modifiche di quelli
esistenti;
f) l'autorizzazione e il rinnovo della stessa a
tutte le attività di smaltimento dei rifiuti, ad esclusione di
quelle di cui all'articolo 27;
g) le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in
entrata e in uscita dal proprio territorio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 12;
2. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 19, il raggiungimento
delle finalità ivi previste e la realizzazione degli impianti
di smaltimento, le regioni adottano prioritariamente il
criterio della riduzione all'origine della produzione e della
pericolosità dei rifiuti ed il criterio del recupero
energetico anche mediante interventi di preselezione e di
pretrattamento, senza pericolo per la salute e per
l'ambiente.
3. Le regioni assicurano altresì che lo smaltimento dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani avvenga
negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, lettera d).
4. Le regioni istituiscono, avvalendosi degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, osservatori sulla produzione, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti. Gli osservatori regionali si
avvalgono delle informazioni fornite al catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 9 dall'Albo di cui all'articolo 8. Gli
osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati
sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
tramite idonei sistemi informativi e, in ogni caso, con la
pubblicazione annuale di elenchi, prospetti, sintesi e
relazioni.
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5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emanano norme affinché gli uffici
pubblici facciano fronte al proprio fabbisogno di carta con
una quota di almeno il 40 per cento di carta interamente
proveniente dal recupero di maceri.
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