| (Competenze delle province).
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo
02 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, alle
province competono le funzioni relative all'organizzazione ed
al controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale,
nonché il rilascio della autorizzazione all'esercizio di
impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi.
2. Le province sono responsabili del controllo su tutte le
attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni della presente legge. Per tali fini possono
avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, nonché degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
attività di gestione dei rifiuti. Ad essi non può essere
opposto il segreto industriale. Gli addetti al controllo sono
tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente.
4. Per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate ai
sensi della presente legge, le province si avvalgono degli
organismi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61. Possono, altresì, avvalersi di organismi pubblici tecnici,
in relazione alle specifiche esperienze e competenze dei
medesimi.
5. Il personale appartenente al nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri è autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
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