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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3816
DDL0206-0021
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Competenze delle province).
     1.  In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo
  02 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, alle
  province competono le funzioni relative all'organizzazione ed
  al controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale,
  nonché il rilascio della autorizzazione all'esercizio di
  impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi.
     2.  Le province sono responsabili del controllo su tutte le
  attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
  delle violazioni della presente legge.  Per tali fini possono
  avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
  dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
  517, nonché degli organismi individuati ai sensi del
  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
     3.  Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
  ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
  stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
  attività di gestione dei rifiuti.  Ad essi non può essere
  opposto il segreto industriale.  Gli addetti al controllo sono
  tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
  vigente.
     4.  Per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate ai
  sensi della presente legge, le province si avvalgono degli
  organismi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
 
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  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
  61.  Possono, altresì, avvalersi di organismi pubblici tecnici,
  in relazione alle specifiche esperienze e competenze dei
  medesimi.
     5.  Il personale appartenente al nucleo operativo ecologico
  dell'Arma dei carabinieri è autorizzato ad effettuare le
  ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
  delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
  1986, n. 349.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=007 PAGFIN=0034 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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