| (Competenze dei comuni).
1. Sono di competenza dei comuni la gestione dei rifiuti
urbani nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e la determinazione delle tariffe
sulla base dei criteri di cui al capo VII della presente
legge.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani,
anche pericolosi, con appositi regolamenti, che stabiliscono,
in particolare, nel rispetto dei princìpi previsti dalla
normativa vigente:
a) le modalità del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani;
b) l'obbligo della pesata dei rifiuti urbani prima
di inviarli allo smaltimento o al recupero.
c) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
d) le modalità di raccolta differenziata per il
recupero dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
e) le norme atte a garantire, fin dal
conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi;
f) l'assimilabilità ai rifiuti urbani di altre
categorie di rifiuti, ai fini della raccolta e dello
smaltimento.
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti di cui al comma 2
i comuni si avvalgono dell'apporto e della collaborazione
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delle associazioni di volontariato e, in generale, della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. I comuni provvedono inoltre a:
a) prevedere nei propri regolamenti disposizioni
volte a ottimizzare le forme di conferimento dei rifiuti di
imballaggio anche in sinergia con altre frazioni merceologiche
recuperabili fissando standard minimi da rispettare;
b) fissare le tariffe di cui all'articolo 41;
c) attivare adeguati sistemi di raccolta
differenziata.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, i
servizi integrativi per:
a) la gestione dei rifiuti assimilabili agli
urbani ma non dichiarati tali dai regolamenti di cui al comma
2;
b) la gestione dei rifiuti provenienti da attività
produttive, non pericolosi;
c) la gestione dei rifiuti inerti.
6. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alle
province tutte le informazioni dalle stesse richieste sulla
gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.
7. Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni sono tenuti
a comunicare alle regioni le seguenti informazioni relative
all'anno precedente:
a) la quantità di rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando per ciascuno le operazioni svolte,
le tipologie e la quantità di rifiuti gestiti;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei
rifiuti ed il ricavato dalla tariffa di cui all'articolo
41.
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