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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3817
DDL0206-0022
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Competenze dei comuni).
     1.  Sono di competenza dei comuni la gestione dei rifiuti
  urbani nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, e la determinazione delle tariffe
  sulla base dei criteri di cui al capo VII della presente
  legge.
     2.  I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani,
  anche pericolosi, con appositi regolamenti, che stabiliscono,
  in particolare, nel rispetto dei princìpi previsti dalla
  normativa vigente:
         a)  le modalità del servizio di raccolta dei
  rifiuti urbani;
         b)  l'obbligo della pesata dei rifiuti urbani prima
  di inviarli allo smaltimento o al recupero.
         c)  le disposizioni per assicurare la tutela
  igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
  urbani;
         d)  le modalità di raccolta differenziata per il
  recupero dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
         e)  le norme atte a garantire, fin dal
  conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
  urbani pericolosi;
         f)  l'assimilabilità ai rifiuti urbani di altre
  categorie di rifiuti, ai fini della raccolta e dello
  smaltimento.
     3.  Nell'attività di gestione dei rifiuti di cui al comma 2
  i comuni si avvalgono dell'apporto e della collaborazione
 
                              Pag. 35
 
  delle associazioni di volontariato e, in generale, della
  partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
     4.  I comuni provvedono inoltre a:
         a)  prevedere nei propri regolamenti disposizioni
  volte a ottimizzare le forme di conferimento dei rifiuti di
  imballaggio anche in sinergia con altre frazioni merceologiche
  recuperabili fissando  standard  minimi da rispettare;
         b)  fissare le tariffe di cui all'articolo 41;
         c)  attivare adeguati sistemi di raccolta
  differenziata.
     5.  I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
  legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, i
  servizi integrativi per:
         a)  la gestione dei rifiuti assimilabili agli
  urbani ma non dichiarati tali dai regolamenti di cui al comma
  2;
         b)  la gestione dei rifiuti provenienti da attività
  produttive, non pericolosi;
         c)  la gestione dei rifiuti inerti.
     6.  I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alle
  province tutte le informazioni dalle stesse richieste sulla
  gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.
     7.  Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni sono tenuti
  a comunicare alle regioni le seguenti informazioni relative
  all'anno precedente:
         a)  la quantità di rifiuti urbani raccolti nel
  proprio territorio;
         b)  i soggetti che hanno provveduto alla gestione
  dei rifiuti, specificando per ciascuno le operazioni svolte,
  le tipologie e la quantità di rifiuti gestiti;
         c)  i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
  finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei
  rifiuti ed il ricavato dalla tariffa di cui all'articolo
  41.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=011 PAGFIN=0035 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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