| (Piano nazionale di gestione dei rifiuti).
1. Il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti
definisce le linee guida, gli obiettivi e i tempi di
conseguimento dei medesimi, anche in conformità ai criteri e
agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea. Il Piano è
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).
2. Obiettivi generali del Piano di cui al comma 1 sono la
minor produzione di rifiuti, la riduzione della loro
pericolosità, il loro maggior recupero e il loro smaltimento
con il minor impatto ambientale, nonché la bonifica e il
ripristino dei siti inquinati.
3. Il Piano nazionale:
a) fissa gli obiettivi di qualità dei servizi di
gestione dei rifiuti;
b) assicura la gestione integrata dei rifiuti,
intesa come complesso delle attività volte a ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e dell'energia in essi contenute;
c) coinvolge nella gestione dei rifiuti il sistema
produttivo nazionale mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera f);
d) individua i flussi omogenei di rifiuti con più
elevato impatto ambientale o che presentano le maggiori
difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di
recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti base, sia
per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi.
4. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale il
Ministro dell'ambiente stipula accordi e contratti di
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programma, che prevedono;
a) lo studio, la sperimentazione e la promozione
di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la
produzione di rifiuti e la loro pericolosità e a ottimizzarne
il recupero;
b) lo studio, la sperimentazione e la promozione
dei prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in
modo da ridurre la quantità dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
c) lo studio, la sperimentazione e la promozione
di attività di recupero di materiali, di combustibili e di
energia;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione dei rifiuti;
e) lo sviluppo di sistemi di controllo della
riduzione o del recupero dei rifiuti.
5. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui
alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse
destinate agli accordi e ai contratti di programma e fissa le
modalità della stipula dei medesimi.
6. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
fissa una riserva a favore di domande presentate dalle imprese
che attuino innovazioni tecnologiche miranti a modificare i
cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero per favorire il
recupero degli stessi.
7. Qualora la modifica dei cicli produttivi comporti anche
recupero energetico, sono concessi con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui
all'articolo 10 della legge 28 maggio 1982, n. 308.
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