| 1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi
informativi automatizzati e della rete informatica della
ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di
lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28
dicembre 1995, n. 550.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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