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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3820
DDL0206-0025
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Piani regionali di gestione dei rifiuti e contributo per
                il conferimento in discarica).
      1.  Le regioni, sentite le province e i comuni, approvano
  piani di gestione dei rifiuti in conformità ai criteri
 
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  stabiliti dal presente articolo assicurando, ai sensi
  dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguata
  pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini.
     2.  Per le attività di recupero e di smaltimento dei
  rifiuti urbani, i comuni operano in maniera congiunta con
  altri comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge 8
  giugno 1990, n. 142, in modo tale che le attività di
  smaltimento e recupero siano svolte unitariamente per ambiti
  territoriali ottimali definiti dalle regioni tenuto conto
  delle particolarità fisiche del territorio e della
  caratteristica delle attività di gestione dei rifiuti.
     3.  Tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
  eccezione delle discariche, sono prioritariamente localizzati
  nelle aree destinate ad insediamenti produttivi,
  subordinatamente al rispetto delle disposizioni vigenti in
  materia.
     4.  Le regioni accertano che le disposizioni di cui al
  comma 2 siano rispettate, stabilendo e regolamentando, in caso
  contrario, forme di cooperazione obbligatoria ai sensi della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
     5.  La gestione dei rifiuti urbani deve avvenire in
  impianti ubicati nel territorio delle regioni dove gli stessi
  sono prodotti.  E' vietata l'importazione o l'esportazione di
  rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, salvo motivate
  deroghe di durata massima semestrale, eventualmente concesse
  ai sensi dell'articolo 11.
  6.  Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e
  il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, i
  gestori di discariche che ricevono rifiuti urbani sono tenuti
  a corrispondere un contributo per l'utilizzo di disponibilità
  non rinnovabili e la creazione di perpetue fonti potenziali di
  inquinamento, nella misura da lire 20 a lire 100 per ogni
  chilogrammo di rifiuti urbani conferiti in discarica.
     7.  La base imponibile è costituita dalla quantità dei
  rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni
  contenute nei registri di cui all'articolo 10.
     8.  Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto alla
  regione nella misura e secondo le modalità dalla stessa
 
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  fissate ed è utilizzato prioritariamente per interventi di
  bonifica di siti inquinati e per le azioni di cui all'articolo
  2, comma 2, lettera  a).
     9.  Le disponibilità derivanti dal versamento dei
  contributi ai sensi del comma 8, non impegnate entro l'anno
  successivo, sono trasferite nei fondi relativi al piano
  triennale per l'ambiente e ripartite con delibera CIPE, per le
  finalità di cui al comma 8, tra tutte le regioni che ne
  abbiano fatto richiesta e che abbiano impegnato interamente le
  proprie disponibilità derivanti dal contributo.
     10.  Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede:
         a)  l'analisi dei rifiuti prodotti, sulla base
  delle informazioni ed elaborazioni prodotte dall'osservatorio
  regionale;
         b)  le iniziative dirette a limitare la produzione
  dei rifiuti e la loro pericolosità;
         c)  le iniziative dirette a favorire il recupero
  dei medesimi di materiali, di combustibili e di energia, fin
  dalla fase del conferimento e della raccolta;
         d)  l'individuazione delle possibilità di recupero,
  autosmaltimento e smaltimento offerte dal sistema
  industriale;
         e)  la definizione dell'offerta non coperta;
         f)  l'individuazione delle modalità per promuovere
  la realizzazione di ulteriori impianti per il recupero e
  l'autosmaltimento da parte del sistema industriale;
         g)  l'individuazione delle iniziative residuali
  pubbliche eventualmente necessarie per assicurare
  l'autosufficienza nelle attività di smaltimento e dei soggetti
  pubblici cui è affidata la loro realizzazione;
         h)  l'individuazione di ambiti territoriali
  ottimali per la raccolta differenziata e il trasporto anche in
  forma integrata dei rifiuti urbani;
         i)  l'attivazione di forme di raccolta
  differenziata per specifiche tipologie di rifiuti e
  l'individuazione dei soggetti pubblici cui è affidata la
  realizzazione;
 
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         l)  la stima dei costi di gestione e degli
  interventi per le operazioni di recupero e di smaltimento;
         m)  l'individuazione, sulla base delle previsioni
  del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo
  15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i
  comuni e le province, delle zone non idonee alla
  localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
         n)  le misure per assicurare la selezione delle
  materie plastiche cloroderivate, preliminare al riciclaggio e
  al recupero anche energetico dei rifiuti;
         o)  le misure atte ad incoraggiare la
  razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
  trattamento dei rifiuti.
     11.  Il piano regionale di gestione dei rifiuti è
  coordinato con i seguenti piani di competenza regionale:
         a)  piani di bacino, di cui all'articolo 17 della
  legge 18 maggio 1989, n. 183;
         b)  piani di risanamento, di cui alla legge 10
  maggio 1976, n. 319;
         c)  piani per l'uso di fonti rinnovabili di
  energia, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9
  gennaio 1991, n. 10;
         d)  piani per la utilizzazione agricola dei fanghi,
  di cui all'articolo 6, comma 1, n. 4, del decreto legislativo
  27 gennaio 1992, n. 99;
         e)  piani per la difesa dall'amianto, di cui
  all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
     12.  Il piano regionale ha validità triennale.  La regione
  ha l'obbligo di adeguare il piano esistente entro un anno
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è
  condizione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari
  e nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
     13.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 12
  entro e non oltre i successivi tre mesi, il presidente della
 
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  regione, in qualità di commissario, predispone e approva il
  piano regionale.
     14.  Alla scadenza dei termini previsti dal piano per
  l'attuazione di specifici interventi posti a carico dei
  soggetti pubblici, il presidente della regione in qualità di
  commissario provvede a diffidare il soggetto titolare ad
  avviare, entro il termine di tre mesi, la realizzazione delle
  attività e degli interventi previsti dal piano in materia di
  raccolta differenziata e di recupero di materie, di
  combustibili e di energia e, in caso di specifiche previsioni,
  la realizzazione di impianti pubblici di smaltimento.
  Trascorso inutilmente il predetto termine, il presidente della
  regione nomina commissari delegati per l'attuazione degli
  interventi.
     15.  Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, gli
  oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli
  impianti sono posti a carico dei comuni che debbono
  utilizzarli.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=034 PAGFIN=0041 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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