| (Piani regionali di gestione dei rifiuti e contributo per
il conferimento in discarica).
1. Le regioni, sentite le province e i comuni, approvano
piani di gestione dei rifiuti in conformità ai criteri
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stabiliti dal presente articolo assicurando, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguata
pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini.
2. Per le attività di recupero e di smaltimento dei
rifiuti urbani, i comuni operano in maniera congiunta con
altri comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, in modo tale che le attività di
smaltimento e recupero siano svolte unitariamente per ambiti
territoriali ottimali definiti dalle regioni tenuto conto
delle particolarità fisiche del territorio e della
caratteristica delle attività di gestione dei rifiuti.
3. Tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, sono prioritariamente localizzati
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi,
subordinatamente al rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
4. Le regioni accertano che le disposizioni di cui al
comma 2 siano rispettate, stabilendo e regolamentando, in caso
contrario, forme di cooperazione obbligatoria ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. La gestione dei rifiuti urbani deve avvenire in
impianti ubicati nel territorio delle regioni dove gli stessi
sono prodotti. E' vietata l'importazione o l'esportazione di
rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, salvo motivate
deroghe di durata massima semestrale, eventualmente concesse
ai sensi dell'articolo 11.
6. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e
il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, i
gestori di discariche che ricevono rifiuti urbani sono tenuti
a corrispondere un contributo per l'utilizzo di disponibilità
non rinnovabili e la creazione di perpetue fonti potenziali di
inquinamento, nella misura da lire 20 a lire 100 per ogni
chilogrammo di rifiuti urbani conferiti in discarica.
7. La base imponibile è costituita dalla quantità dei
rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni
contenute nei registri di cui all'articolo 10.
8. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto alla
regione nella misura e secondo le modalità dalla stessa
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fissate ed è utilizzato prioritariamente per interventi di
bonifica di siti inquinati e per le azioni di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a).
9. Le disponibilità derivanti dal versamento dei
contributi ai sensi del comma 8, non impegnate entro l'anno
successivo, sono trasferite nei fondi relativi al piano
triennale per l'ambiente e ripartite con delibera CIPE, per le
finalità di cui al comma 8, tra tutte le regioni che ne
abbiano fatto richiesta e che abbiano impegnato interamente le
proprie disponibilità derivanti dal contributo.
10. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede:
a) l'analisi dei rifiuti prodotti, sulla base
delle informazioni ed elaborazioni prodotte dall'osservatorio
regionale;
b) le iniziative dirette a limitare la produzione
dei rifiuti e la loro pericolosità;
c) le iniziative dirette a favorire il recupero
dei medesimi di materiali, di combustibili e di energia, fin
dalla fase del conferimento e della raccolta;
d) l'individuazione delle possibilità di recupero,
autosmaltimento e smaltimento offerte dal sistema
industriale;
e) la definizione dell'offerta non coperta;
f) l'individuazione delle modalità per promuovere
la realizzazione di ulteriori impianti per il recupero e
l'autosmaltimento da parte del sistema industriale;
g) l'individuazione delle iniziative residuali
pubbliche eventualmente necessarie per assicurare
l'autosufficienza nelle attività di smaltimento e dei soggetti
pubblici cui è affidata la loro realizzazione;
h) l'individuazione di ambiti territoriali
ottimali per la raccolta differenziata e il trasporto anche in
forma integrata dei rifiuti urbani;
i) l'attivazione di forme di raccolta
differenziata per specifiche tipologie di rifiuti e
l'individuazione dei soggetti pubblici cui è affidata la
realizzazione;
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l) la stima dei costi di gestione e degli
interventi per le operazioni di recupero e di smaltimento;
m) l'individuazione, sulla base delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i
comuni e le province, delle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
n) le misure per assicurare la selezione delle
materie plastiche cloroderivate, preliminare al riciclaggio e
al recupero anche energetico dei rifiuti;
o) le misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
trattamento dei rifiuti.
11. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è
coordinato con i seguenti piani di competenza regionale:
a) piani di bacino, di cui all'articolo 17 della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) piani di risanamento, di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319;
c) piani per l'uso di fonti rinnovabili di
energia, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
d) piani per la utilizzazione agricola dei fanghi,
di cui all'articolo 6, comma 1, n. 4, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99;
e) piani per la difesa dall'amianto, di cui
all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
12. Il piano regionale ha validità triennale. La regione
ha l'obbligo di adeguare il piano esistente entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari
e nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
13. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 12
entro e non oltre i successivi tre mesi, il presidente della
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regione, in qualità di commissario, predispone e approva il
piano regionale.
14. Alla scadenza dei termini previsti dal piano per
l'attuazione di specifici interventi posti a carico dei
soggetti pubblici, il presidente della regione in qualità di
commissario provvede a diffidare il soggetto titolare ad
avviare, entro il termine di tre mesi, la realizzazione delle
attività e degli interventi previsti dal piano in materia di
raccolta differenziata e di recupero di materie, di
combustibili e di energia e, in caso di specifiche previsioni,
la realizzazione di impianti pubblici di smaltimento.
Trascorso inutilmente il predetto termine, il presidente della
regione nomina commissari delegati per l'attuazione degli
interventi.
15. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, gli
oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli
impianti sono posti a carico dei comuni che debbono
utilizzarli.
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