| (Flussi dei rifiuti, piani di settore, accordi e contratti
di programma e incentivi).
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le
regioni:
a) individuano i flussi omogenei di produzione dei
rifiuti con più elevato impatto ambientale e che presentano le
maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità
di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
b) definiscono piani di settore per la riduzione e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
2. I piani di settore sono attuati mediante accordi e
contratti di programma.
3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stipula
contratti e accordi di programma con le imprese maggiormente
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presenti sul mercato nazionale, che prevedano:
a) lo studio, la sperimentazione, la promozione e
l'attuazione di processi produttivi idonei a prevenire o
ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità e a
ottimizzarne il recupero;
b) lo sviluppo di tecnologie pulite per la
riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti con maggiore
impatto ambientale;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
produttivi per favorire metodi di produzione dei beni con
impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d) l'adozione di tecniche per il riciclo dei
residui nell'impianto o per il loro reimpiego;
e) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo;
f) la realizzazione di prodotti progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre al
massimo la quantità dei rifiuti e i rischi d'inquinamento;
g) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti;
h) i sistemi di controllo della riduzione o del
recupero dei rifiuti.
4. Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e
nei contratti di programma, con l'approvazione del programma
triennale di tutela dell'ambiente, ai sensi della legge 28
agosto 1989, n. 305, sono individuate le risorse e stabilite
le modalità per la concessione di contributi fino a un massimo
del 25 per cento della spesa di investimento ammissibile,
documentata per ciascun progetto.
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