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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3821
DDL0206-0026
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Flussi dei rifiuti, piani di settore, accordi e contratti
                  di programma e incentivi).
  1.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le
  regioni:
         a)  individuano i flussi omogenei di produzione dei
  rifiuti con più elevato impatto ambientale e che presentano le
  maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità
  di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
  sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
         b)  definiscono piani di settore per la riduzione e
  l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
     2.  I piani di settore sono attuati mediante accordi e
  contratti di programma.
     3.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stipula
  contratti e accordi di programma con le imprese maggiormente
 
                              Pag. 42
 
  presenti sul mercato nazionale, che prevedano:
         a)  lo studio, la sperimentazione, la promozione e
  l'attuazione di processi produttivi idonei a prevenire o
  ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità e a
  ottimizzarne il recupero;
         b)  lo sviluppo di tecnologie pulite per la
  riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti con maggiore
  impatto ambientale;
         c)  lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
  produttivi per favorire metodi di produzione dei beni con
  impiego di materiali meno inquinanti e comunque
  riciclabili;
         d)  l'adozione di tecniche per il riciclo dei
  residui nell'impianto o per il loro reimpiego;
         e)  le modifiche del ciclo produttivo e la
  riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
  controllo;
         f)  la realizzazione di prodotti progettati,
  confezionati e messi in commercio in modo da ridurre al
  massimo la quantità dei rifiuti e i rischi d'inquinamento;
         g)  lo sviluppo di tecniche appropriate per
  l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
  rifiuti;
         h)  i sistemi di controllo della riduzione o del
  recupero dei rifiuti.
     4.  Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e
  nei contratti di programma, con l'approvazione del programma
  triennale di tutela dell'ambiente, ai sensi della legge 28
  agosto 1989, n. 305, sono individuate le risorse e stabilite
  le modalità per la concessione di contributi fino a un massimo
  del 25 per cento della spesa di investimento ammissibile,
  documentata per ciascun progetto.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0041 RIGINIZ=020 PAGFIN=0042 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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