| (Conferenza di servizi).
1. Per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni,
pareri, concerti, intese, nulla osta, od assensi, comunque
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denominati, di altre amministrazioni pubbliche,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 23 indìce una conferenza di servizi.
2. La conferenza di cui al comma 1 è convocata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e ne produce gli effetti ivi
previsti.
3. Ai fini di cui al presente articolo si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica, la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza
di servizi di cui al comma 1 o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi di competenza ad esprimere
definitivamente la volontà dell'amministrazione medesima,
salvo che essa non comunichi al presidente della conferenza di
servizi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni
adottate.
4. Le determinazioni stabilite dalla conferenza di servizi
sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi
formulati dalle singole amministrazioni centrali e periferiche
e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa
degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza
necessità di ulteriori adempimenti. Tali determinazioni
comportano, altresì, le dichiarazioni di pubblica utilità, di
urgenza e di indifferibilità dei lavori.
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