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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382261
ALA0374-0058
Allegato A n. 374 del 17 giugno 1998 (ALA13-374)
(suddiviso in 87 Unità Documento)
Unità Documento n.58 (che inizia a pag.44 dello stampato)
Aloi 9 / 169 / 1. TESTIASS
(A.C. 169 - sezione 22) ORDINI DEL GIORNO
Aloi 9 / 169 / 1.
ZZALA ZZRES ZZALA170698 ZZALA980617 ZZALA000698 ZZALA000098 ZZALA374 ZZ13 ZZTX
     La Camera,
       premesso che:
         la proposta di legge, n. 169, recante norme in materia
  di tutela delle minoranze linguistiche, rappresenta una
  sintesi funzionale di numerosi progetti di legge presentati
  allo scopo di tutelare specifiche minoranze linguistiche
  esistenti in molti territori della nostra nazione.  Si tratta
  di gruppi etnici di grande importanza storica e rilevante
  valore culturale che testimoniano
 
                              Pag. 45
 
  con la loro esistenza i segni di antiche civiltà ormai del
  tutto scomparse, da cui, è bene ricordarlo, trae origine anche
  la nostra attuale società;
         il testo della proposta rappresenta una cornice
  normativa di carattere generale e di indirizzo attraverso cui,
  in fase di attuazione delle relative disposizioni, si potranno
  tutelare le rispettive minoranze linguistiche adottando misure
  particolari idonee a promuoverne e diffonderne i caratteri
  storico-culturali che le caratterizzano;
         al fine di tutelare due peculiari minoranze
  linguistiche presenti nelle regioni Calabria, Basilicata,
  Puglia e Sicilia, la Grecanica e l'Albanese, è stata
  presentata il 15 maggio 1996, la proposta di legge n. 918 con
  lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare la loro
  cultura.  Di questa proposta di legge l'atto in esame recepisce
  le finalità generali senza trattare le disposizioni
  specifiche, che, come detto, spetterà ad altri soggetti
  attuare;
         si ritiene opportuno evidenziare che l'esigenza di
  tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi
  presenti in Calabria e Basilicata è, da tempo, avvertita.  Ciò
  - del resto - in armonia con quanto previsto dall'articolo 6
  della Costituzione, il quale a sua volta non intende
  ovviamente mettere in forse valori e princìpi che attengono
  alla sacralità dell'unità nazionale, frutto del sacrificio di
  chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il
  proprio contributo a tale grande causa.  Per questi motivi la
  tutela delle minoranze linguistiche grecaniche ed albanesi,
  presenti in Calabria e Basilicata come in Puglia e in Sicilia,
  non rappresenta alcun pericolo per l'unità nazionale,
  trattandosi, come nel caso delle comunità albanesi, di
  presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti
  formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal
  quale sono emerse le coscienze che hanno contribuito al
  riscatto nazionale;
         nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono
  battuti per l'Italia su tutti i fronti, interni ed esterni,
  dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera; altrettanto
  deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le
  quali, nel corso dei secoli, a partire dal VIII secolo a.C.
  hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse
  tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di
  tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo
  italiano;
         il Governo, al fine di non far perdere l'essenza
  peculiare della proposta di legge n. 918 del 1996, la quale in
  via di massima potrebbe ritenersi assorbita dalla presente
  proposta di legge, anche alla luce delle sue funzioni
  istituzionali di organo esecutivo, quando avranno efficacia le
  disposizioni contenute in questo atto, potrà svolgere una
  importante azione di stimolo e di controllo affinché le
  province, i comuni e la pubblica amministrazione delle regioni
  Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, provvedano a
  realizzare gli interventi che venivano riportati nella citata
  proposta di legge 918 del 1996, utili a tutelare l'identità
  nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed
  albanesi;
                     impegna il Governo:
       ad attivarsi in modo fattivo affinché nella fase di
  attuazione delle disposizioni recate dalla proposta di legge
  n. 169 si possa conseguire il risultato di tutelare le
  minoranze etnico-linguistiche grecaniche, albanesi ed occitane
  nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, in
  collaborazione con le associazioni regolarmente riconosciute
  come la lega italiana della minoranza  arberesh;
       a stimolare i soggetti delegati affinché provvedano ad
  attuare le misure che la nuova legge gli affida ed in
  particolare:
         le università delle regioni Calabria, Basilicata,
  Puglia e Sicilia perché istituiscano corsi di laurea in
  lingua, letteratura e storia albanese, grecanica, grika ed
  occitana, anche utilizzando le strutture pubbliche già
  esistenti, come l'Istituto regionale superiore di studi
  ellenofoni di Bova Marina ed il Collegio italo-albanese di San
  Demetrio Corone, siti nella regione Calabria;
 
                              Pag. 46
 
      le regioni Calabria e Basilicata perché provvedano ad
  istituire ed organizzare l'Istituto superiore di studi
  albanesi e grecanici, atto a favorire la diffusione delle due
  culture.
  9/169/1   Aloi, Valensise, Poli Bortone, Fino, Molinari,
  Galeazzi, Olivo, Bergamo, Lo Presti, Brunetti, Filocamo,
  Maselli, Saia, Pampo, Crema, Romano Carratelli, Tassone.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
 
DATA=980617 FASCID=ALA13-374 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0374 TOTPAG=0056 TOTDOC=0087 NDOC=0058 TIPDOC=P DOCTIT=0015 COMM= TX PAGINIZ=0044 RIGINIZ=055 PAGFIN=0046 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=46 SORTRES=9806175 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00374 SORTNAV=59806172 00374 300000 ZZALA374 NDOC0058 TIPDOCP DOCTIT0015 NDOC0015



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