| La Camera,
considerato che le parlate locali delle regioni sono a
tutti gli effetti lingue, possedendo esse una secolare
tradizione letteraria scritta;
evidenziato che l'indubbia necessità di avere una lingua
scritta e orale comune e codificata in tutta la Repubblica non
esclude la tutela delle lingue locali affinché queste non
divengano lingue "morte" ed il patrimonio culturale
l'importanza sociale che esse svolgono come strumento di
comunicazione venga in tal modo gradualmente distrutto o
cancellato;
posto che l'UNESCO, cui l'Italia aderisce, promuove e
salvaguarda le differenze culturali, e quindi anche
linguistiche, nel mondo come irrinunciabile patrimonio comune
dell'umanità;
impegna il Governo
a sostenere in tutte le forme possibili, nell'ambito della
sua competenza, la salvaguardia, la diffusione e
l'insegnamento delle lingue e delle culture presenti nel
territorio nazionale di ogni altra popolazione stanziale nel
territorio stesso che non siano comprese nell'articolo 2 del
provvedimento in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, e per le quali venga fatta richiesta con
delibera motivata dal rispettivo consiglio regionale o da
almeno i due terzi dei relativi consigli comunali.
9/169/2 Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano
Dussin.
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