| Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, nell'illustrare
il contenuto del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181 - il
quale proroga al 19 giugno, senza alcuna maggiorazione, i
termini per i versamenti di imposte, dovute in base alle
dichiarazioni relative all'anno 1997, da eseguire entro il 15
giugno 1998 - sottolinea il sostanziale consenso di tutti i
gruppi alla proroga, pur rilevando come appaia criticabile la
scarsa tempestività con cui il Governo è intervenuto.
Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, il
differimento dei termini è esteso anche al versamento
unificato delle imposte dovute dai contribuenti titolari di
partita IVA che eseguono versamenti unitari delle imposte, al
versamento dei contributi spettanti all'INPS, nonché delle
altre somme destinate allo Stato, alle regioni e agli enti
previdenziali. Inoltre, con il comma 3 dello stesso articolo
si conferma che il termine ordinario per l'effettuazione dei
riversamenti delle imposte, il termine per il cui versamento è
prorogato con il decreto legge, resta comunque fissato al 30
giugno 1998.
Dopo aver ricordato che il gruppo della lega nord per
l'indipendenza della Padania, attraverso una interrogazione
parlamentare, aveva per tempo richiamato l'attenzione del
Governo sulla necessità di una proroga, ne critica l'operato
in relazione al ritardo con il quale sono state emanate le
disposizioni fiscali, così rendendosi impossibile la
tempestiva predisposizione dei programmi informatici per la
stessa dichiarazione dei redditi. Ne è conseguita una
situazione caotica per i contribuenti e per gli intermediari
che prestano assistenza fiscale, chiamati a gestire un'enorme
massa di nuovi dati contenuti nella dichiarazione dei redditi.
Tali difficoltà sono state più volte e sollecitamente
segnalate sia dalle categorie interessate, addirittura in
occasione della seduta della Commissione parlamentare
consultiva in materia di riforma fiscale ai
Pag. 6
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del 19 marzo
1998; quest'ultima sottolineava nel proprio parere
l'opportunità di differire i termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei versamenti. Se
l'esecutivo avesse emanato questo tipo di provvedimento con
congruo anticipo, avrebbe permesso ai cittadini e agli
operatori di organizzare opportunamente i propri impegni di
fronte allo Stato.
In conclusione, rileva l'opportunità di elaborare - come
già avvenuto in altre occasioni - alcune osservazioni
preliminari al parere, con riguardo all'efficacia delle
disposizioni del decreto-legge, che appare carente in
particolare sotto il profilo dell'individuazione dei
versamenti d'imposte oggetto della proroga.
Il deputato Vincenzo SINISCALCHI rileva come nel caso in
esame la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza non
appaia suscettibile di valutazioni discrezionali, in quanto la
necessità, nel caso specifico, è determinata da una causa di
forza maggiore, mentre le ragioni del ritardo nell'intervento
governativo non possono rilevare in questa sede. Osserva che
eventuali considerazioni sul ritardo del provvedimento o
sull'opportunità di un provvedimento generale di
riorganizzazione della materia tributaria e fiscale esulano
dalla competenza del Comitato. Oltretutto, valutazioni di tal
genere rischierebbero di sconfinare in un'area di competenza
della Commissione parlamentare consultiva in materia di
riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Il Presidente Giorgio LA MALFA esprime perplessità sulla
congruità di un'osservazione che suggerisse direttamente
d'introdurre nel testo del decreto un'elencazione completa di
tutte le imposte cui si riferisce il provvedimento;
sembrerebbe opportuno segnalare eventualmente la questione
alla Commissione competente per il merito, rimettendo alla
stessa ogni valutazione circa l'opportunità di prevedere tale
elencazione, ove richiesta per una maggiore perspicuità del
contenuto normativo. Auspica comunque un chiarimento
preliminare da parte del rappresentante del Governo, anche con
riguardo al tipo di fonte che potrebbe opportunamente
intervenire in materia.
Il deputato Gian Franco ANEDDA osserva che il testo
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge presenta
indubbiamente carattere generico, ricorrendo alla parola
"dichiarazioni" per individuare i versamenti d'imposta oggetto
della proroga di termini. Appare quindi opportuna una maggior
chiarezza nella formulazione della disposizione.
Dopo intervento del deputato Giovanni MELONI, che rileva
il tenore contraddittorio della stessa relazione illustrativa
del decreto-legge, il deputato Alberto LEMBO, Relatore,
ritiene che il testo debba essere esaminato con il necessario
approfondimento, consentendo alla Commissione competente di
disporre dei tempi opportuni.
Il Presidente Giorgio LA MALFA, replicando
all'osservazione del relatore, fa notare che l'efficacia del
testo trova nella data del 19 giugno un termine sostanziale di
operatività. Propone quindi di introdurre nel parere due
osservazioni: l'una relativa all'esigenza che la Commissione
di merito valuti se, a fini di chiarezza per i contribuenti,
sia opportuno specificare, nell'articolo 1, comma 1, le
imposte il cui versamento è oggetto della proroga; l'altra
relativa all'imprecisione del testo della citata disposizione,
che potrebbe essere sanata richiamando quanto precisato nel
terzo paragrafo delle premesse del decreto-legge.
Il deputato Giovanni MELONI esprime perplessità sulla
prima osservazione formulata dal Presidente, considerato che
l'esigenza cui essa risponde appare soddisfatta dalla seconda
osservazione.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, condivide la
proposta avanzata dal Presidente,
Pag. 7
ritenendo tuttavia che il suo contenuto debba essere oggetto
di condizioni anziché di osservazioni, così da promuovere una
maggior chiarezza del testo.
Il sottosegretario di Stato per le finanze Giovanni
MARONGIU fa presente come l'intento che ha ispirato il Governo
nel predisporre il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge sia stato quello di comprendere nella portata
della disposizione tutte le dichiarazioni relative a
versamenti d'imposte. Pertanto, la genericità della
formulazione mira ad estenderne quanto più ampiamente la
portata. Si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che
l'articolo 1, comma 1, si riferisce a tutti i versamenti di
imposta da eseguire, in base a dichiarazioni, entro il termine
del 15 giugno 1998.
Il Presidente Giorgio LA MALFA, preso atto dei chiarimenti
forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere
parere favorevole a condizione che la Commissione chiarisca se
la norma di cui al comma 1 dell'articolo 1 si riferisca a
tutti i versamenti di imposta, ovvero soltanto a quelli
relativi ad alcune dichiarazioni.
Il deputato Alberto LEMBO, Relatore, alla luce del
dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:
"Il Comitato per la legislazione, premesso che il
provvedimento risulta conforme al canone di omogeneità di
contenuto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
la Commissione valuti e chiarisca la portata della norma
di cui al comma 1 dell'articolo 1, precisando se essa si
riferisca a tutti i versamenti di imposta, ovvero solo a
quelli relativi ad alcune dichiarazioni di imposta".
Il Comitato approva.
La seduta termina alle 15,50.
| |