Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382298
SMC0363-0008
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2772; C4093. LAVCOMM
C2772; C4093.
Rilancio ERP e interventi opere ambientali. Emendamenti al nuovo testo degli abbinati disegni di legge C. 2772 Governo e C. 4093 Governo. (Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere sugli emendamenti).
Paolo CORSINI. Giacomo GARRA. Luigi MASSA, Presidente.
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo),
  relatore,  illustrando gli emendamenti e gli articoli
  aggiuntivi in esame, rileva come essi siano stati approvati in
  linea di principio dalla Commissione di merito ed abbiano
  principalmente ad oggetto i seguenti aspetti: modifiche di
  adeguamento al decreto legislativo n. 112 del 1998, recante
  trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
  alle regioni e agli enti locali; aggiornamento di termini
  previsti nel testo originario del provvedimento; introduzione
  di ulteriori disposizioni volte a risolvere talune difficoltà
  applicative ed interpretative di norme riguardanti
  principalmente i profili dell'applicazione delle agevolazioni
  fiscali previste dalla legge n. 449 del 1997 (provvedimento
  collegato alla finanziaria per il 1998) in materia di
  ristrutturazioni edilizie, erogazione di somme relative a
  mutui per la realizzazione di programmi di edilizia
  residenziale, trasferimento ai soggetti aventi titolo degli
  alloggi costruiti in base a programmi speciali di edilizia
  residenziale pubblica, nuove norme riguardanti le procedure di
  approvazione degli strumenti urbanistici da parte delle
  regioni e degli altri enti locali competenti, nonché norme
  relative all'approvazione da parte dei consigli comunali dei
  piani attuativi di iniziativa privata.  Ricorda, altresì, che
  il Comitato permanente per i pareri della I Commissione aveva
  espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul
  nuovo testo del disegno di legge n. 2772 nella seduta del 16
  dicembre 1997.
     Formula, quindi, alcune osservazioni riferite agli
  emendamenti ed articoli aggiuntivi in esame.  Quanto
  all'emendamento 6.2 del relatore, rileva come una novella ad
  un decreto-legge già convertito non possa essere finalizzata
  al raggiungimento di obiettivi specifici.  L'articolo
  aggiuntivo 7.05 del relatore contiene, poi, una norma di
  interpretazione autentica di dubbia legittimità, mentre, in
  relazione agli articoli aggiuntivi De Biasio Calimani 19.01
  (nuova formulazione) e Radice e Stradella 19.02 (nuova
  formulazione), sottolinea come essi contengano un
  indifferenziato rinvio a quanto previsto in materia di
  approvazione di strumenti urbanistici dalle leggi regionali,
  rinvio che sarebbe opportuno, a suo parere, sostituire con una
  puntuale indicazione delle disposizioni legislative regionali
  di cui si prevede la perdurante efficacia fino all'adozione di
  nuove normative regionali attuative del provvedimento in
  esame.  Sempre con riferimento all'articolo aggiuntivo Radice e
  Stradella 19.02  (nuova formulazione),  rileva
  l'opportunità di prevedere che la disciplina da esso recata si
  applichi anche ai piani attuativi degli strumenti urbanistici
  di iniziativa pubblica e di chiarire il termine entro il quale
  le regioni che non abbiano adottato norme legislative in
  materia sono tenute a definire contenuti e limiti delle
  varianti non essenziali dello strumento urbanistico.  Con
  riferimento, infine, all'emendamento 21.10 del Governo, rileva
  il rischio che il differimento dei termini degli oneri
  concessori dia vita ad un contenzioso difficilmente
  gestibile.
 
                              Pag. 15
 
     Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) rileva come
  l'emendamento 2.29 del relatore stabilisca un termine entro il
  quale la Cassa depositi e prestiti deve provvedere al
  trasferimento alle regioni delle disponibilità di cui al comma
  2 del provvedimento cui sono riferiti gli emendamenti in
  esame, mentre altrettanto non accade per le regioni, in
  relazione alle quali non è stabilito alcun termine.
 
     Luigi MASSA,  Presidente,  intervenendo sul rilievo
  formulato dal deputato Garra, fa presente che l'emendamento
  2.29 del relatore non fissa un termine per le regioni in
  quanto è prevista una competenza delle regioni per i programmi
  di investimento da esse realizzate.
 
     Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), dopo aver preso
  atto della precisazione fornita dal Presidente, si sofferma
  sull'emendamento 2.30 del relatore, che avrebbe un senso
  soltanto se la regione non avesse nel frattempo provveduto
  entro il termine ad essa assegnato.  Quanto all'emendamento 6.2
  del relatore, il riferimento alla data del 31 dicembre 1994
  appare privo di significato, trattandosi ormai di un termine
  scaduto.  Rileva, quindi, che l'articolo aggiuntivo Zagatti
  6.02 è formulato in maniera oscura, oltre che impropria, dal
  momento che in esso si fa riferimento ad una riduzione delle
  ritenute d'acconto che, in realtà, si è successivamente
  trasformata in vera e propria esenzione.  In relazione a tale
  articolo aggiuntivo andrebbe, poi, quantificata e coperta la
  riduzione del gettito dell'erario da esso discendente, pena la
  violazione dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione.
     Si sofferma, poi, sull'emendamento 7.5 del relatore, che
  giudica invasivo delle competenze regionali, nonché sugli
  articoli aggiuntivi 7.05, 7.06 e 7.07 del relatore, che
  sarebbe, a suo parere, opportuno unificare in un articolo
  aggiuntivo.  Anche l'emendamento 11.1 del relatore, se letto in
  combinato disposto con l'emendamento 11.2 del relatore, appare
  lesivo delle competenze regionali, mentre l'emendamento 13.4
  del Governo contiene una normativa assai penetrante dei
  rapporti tra le società concessionarie, al punto di integrare
  una violazione della libertà d'iniziativa economica privata,
  di cui all'articolo 41, primo comma, della Costituzione.
  Quanto all'articolo aggiuntivo De Biasio Calimani 19.01
  (nuova formulazione),  il suo giudizio è meno severo
  rispetto a quello del relatore: riterrebbe, comunque,
  necessario introdurre un ulteriore comma che faccia salve le
  competenze delle regioni a statuto speciale.  Rileva, infine,
  che gli identici articoli aggiuntivi Scalia e Turroni 25.01
  (nuova formulazione)  e 25.07  (nuova formulazione)
  del Governo riguardano materia estranea rispetto al contenuto
  del provvedimento cui gli emendamenti in esame sono
  riferiti.
 
     Luigi MASSA,  Presidente,  nel concordare con le
  osservazioni formulate dal relatore, manifesta perplessità sui
  rilievi formulati dal deputato Garra.  In particolare, il
  rilievo relativo all'emendamento 2.30 del relatore non ha
  fondamento poiché un'analoga norma è già contenuta nel
  medesimo comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento.  Tale
  emendamento, nel consentire che la decisione dei comuni si
  adegui allo schema deliberato dal CIPE in assenza di norme
  regionali, contiene, anzi, un apprezzabile elemento di
  garanzia per i comuni medesimi.
     Quanto ai rilievi del deputato Garra relativi all'articolo
  aggiuntivo 6.02, osserva che con la legislazione in vigore si
  fa gravare sulle cooperative edilizie a proprietà indivisa
  anche la proprietà dell'immobile, con ciò ponendole su un
  piano di non parità.  Neppure risulta invocabile, inoltre,
  l'articolo 81 della Costituzione, in quanto i profili
  attinenti alla copertura finanziaria rientrano nelle
  competenze della Commissione bilancio.
     Dopo aver rilevato che l'emendamento 7.5 del relatore si
  limita a prevedere una facoltà di promuovere gli accordi di
  programma, giudica infondato il rilievo secondo cui
  l'emendamento 11.1 del relatore sarebbe invasivo delle
  competenze regionali.
 
                              Pag. 16
 
     Sottolinea, quindi, che l'emendamento 13.4 del Governo
  muove dalla circostanza che le società concessionarie non
  possono considerare tra le proprie passività partecipazioni di
  carattere differenziato e che il rilievo del deputato Garra
  sull'articolo aggiuntivo De Biasio Calimani 19.01  (nuova
  formulazione)  potrebbe tutt'al più essere recepito nella
  premessa del parere come osservazione di carattere generale a
  tutela delle competenze delle regioni a statuto speciale.
     Fa notare, infine, che gli identici articoli aggiuntivi
  25.01 (nuova formulazione) e 25.07 (nuova formulazione) non
  hanno ad oggetto materia estranea, in quanto il provvedimento
  cui gli emendamenti in esame sono riferiti riguarda anche gli
  interventi in materia di opere a carattere ambientale, come
  tali rientranti nelle competenze del Ministero dei lavori
  pubblici.
 
     Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo),
  relatore,  dopo aver ringraziato il deputato Garra per la
  minuziosa attenzione che egli dedica alla lettura dei testi,
  formula, sulla base degli elementi emersi nel corso del
  dibattito, la seguente proposta di parere:
     Il Comitato,
       rilevata la necessità che il provvedimento in esame
  salvaguardi le competenze delle regioni a statuto speciale in
  materia urbanistica;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
     sull'emendamento 6.2 del relatore, con le seguenti
  osservazioni:
       si segnala che una novella ad un decreto-legge già
  convertito in legge non può essere finalizzata ad obiettivi
  specifici, poiché una finalizzazione del genere potrebbe
  ingenerare il dubbio che per finalità diverse resti in qualche
  modo vigente il testo originario;
       valuti, inoltre, la Commissione di merito l'effettiva
  congruità del riferimento alla data del 31 dicembre 1994,
  trattandosi di un termine ormai scaduto la cui modifica non
  avrebbe, pertanto, senso, salvo che essa non sia intesa come
  forma di sanatoria;
                      PARERE FAVOREVOLE
       sull'articolo aggiuntivo Zagatti 6.02,
     con la seguente osservazione:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  sostituire, a fini di maggiore chiarezza del testo, la parola
  "limite" con la parola "esenzione", considerato che le
  disposizioni legislative richiamate nell'emendamento in esame
  segnano il passaggio da un regime di riduzione della ritenuta
  d'acconto ad un regime di totale esenzione;
                      PARERE FAVOREVOLE
       sull'articolo aggiuntivo 7.05 del relatore,
  con la seguente osservazione:
       appare incongruo che in una norma di interpretazione
  autentica si disponga che la determinazione delle modalità di
  attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni fiscali
  per interventi di recupero del patrimonio edilizio deve far
  salve le specifiche modalità di pagamento per oneri
  particolari, dal momento che tale ultimo aspetto non pare
  direttamente riconducibile al contenuto del comma 3
  dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, che riguarda le
  detrazioni, e non gli aspetti attinenti al pagamento degli
  oneri, che di quelle detrazioni costituiscono il mero
  presupposto;
                      PARERE FAVOREVOLE
  sull'emendamento 13.4 del Governo,
     con la seguente osservazione:
       si segnala l'opportunità di riformulare il testo
  dell'emendamento al fine di
 
                              Pag. 17
 
  migliorarne la tecnica redazionale, anche attraverso la
  divisione in più periodi;
                      PARERE FAVOREVOLE
  sugli articoli aggiuntivi De Biasio Calimani 19.01 (nuova
  formulazione) e Radice e Stradella 19.02 (nuova
  formulazione),
     con le seguenti osservazioni:
       sarebbe opportuno specificare quali disposizioni delle
  leggi regionali vigenti in materia di approvazione di
  strumenti urbanistici o loro varianti mantengono la loro
  efficacia fino all'adozione di apposite normative da parte
  delle regioni, piuttosto che utilizzare l'espressione "salvo
  quanto previsto in materia dalle leggi regionali", atteso che,
  in caso contrario, il provvedimento in esame, nella parte
  de qua,  esprimerebbe una norma di principio suscettibile
  di prevalere senza alcuna limitazione sulle preesistenti
  disposizioni legislative regionali; al riguardo si segnala,
  infatti, che - secondo la giurisprudenza costituzionale - la
  legislazione statale di dettaglio trova applicazione nel
  territorio regionale non solo nella ipotesi che faccia
  difetto, nella materia data, una normazione regionale, ma
  anche nel caso in cui preesista una disciplina legislativa
  regionale, nei cui confronti, dunque, la legge statale prevale
  automaticamente, salva la possibilità per le leggi regionali
  di tornare a sostituirsi alla normativa provvisoriamente
  dettata dalla legge statale, sempre che siano rispettati i
  principi fondamentali da questa indicati;
       quanto, più specificamente, all'articolo aggiuntivo
  19.02, il testo originario del provvedimento si riferiva sia
  agli strumenti di iniziativa privata, sia a quelli di
  iniziativa pubblica, ora, invece, non contemplati
  nell'articolo aggiuntivo in esame; valuti, pertanto, la
  Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la
  disciplina di cui all'articolo aggiuntivo in esame si applichi
  altresì ai piani attuativi degli strumenti urbanistici di
  iniziativa pubblica;
       sarebbe, infine, opportuno chiarire, all'ultimo periodo
  del comma 6 dell'articolo aggiuntivo 19.02, entro quale
  termine le regioni che non abbiano ancora adottato norme
  legislative in materia sono tenute a definire contenuti e
  limiti delle varianti non essenziali dello strumento
  urbanistico;
                      PARERE FAVOREVOLE
     con la seguente osservazione:
       valuti la Commissione di merito se il differimento dei
  termini per l'applicazione degli oneri concessori dalla data
  di entrata in vigore delle leggi regionali al 17 marzo 1995
  non comporti il rischio di introdurre un criterio retroattivo
  che finirebbe per aprire un contenzioso insuperabile;
                      PARERE FAVOREVOLE
       sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.
 
     Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) dichiara il suo
  voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal
  relatore.
     Il Comitato approva, quindi, la proposta di parere
  formulata dal relatore.
 
     La seduta termina alle 16,15.
 
DATA=980618 FASCID=SMC13-363 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=CP NSTA=0363 TOTPAG=0103 TOTDOC=0075 NDOC=0008 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D FCN PAGINIZ=0014 RIGINIZ=007 PAGFIN=0017 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=17 SORTRES=9806183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00363 SORTNAV=59806180 00363 b00000 ZZSMC363 NDOC0008 TIPDOCB DOCTIT0008 NDOC0008



Ritorna al menu della banca dati