| Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo),
relatore, illustrando gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi in esame, rileva come essi siano stati approvati in
linea di principio dalla Commissione di merito ed abbiano
principalmente ad oggetto i seguenti aspetti: modifiche di
adeguamento al decreto legislativo n. 112 del 1998, recante
trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni e agli enti locali; aggiornamento di termini
previsti nel testo originario del provvedimento; introduzione
di ulteriori disposizioni volte a risolvere talune difficoltà
applicative ed interpretative di norme riguardanti
principalmente i profili dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge n. 449 del 1997 (provvedimento
collegato alla finanziaria per il 1998) in materia di
ristrutturazioni edilizie, erogazione di somme relative a
mutui per la realizzazione di programmi di edilizia
residenziale, trasferimento ai soggetti aventi titolo degli
alloggi costruiti in base a programmi speciali di edilizia
residenziale pubblica, nuove norme riguardanti le procedure di
approvazione degli strumenti urbanistici da parte delle
regioni e degli altri enti locali competenti, nonché norme
relative all'approvazione da parte dei consigli comunali dei
piani attuativi di iniziativa privata. Ricorda, altresì, che
il Comitato permanente per i pareri della I Commissione aveva
espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul
nuovo testo del disegno di legge n. 2772 nella seduta del 16
dicembre 1997.
Formula, quindi, alcune osservazioni riferite agli
emendamenti ed articoli aggiuntivi in esame. Quanto
all'emendamento 6.2 del relatore, rileva come una novella ad
un decreto-legge già convertito non possa essere finalizzata
al raggiungimento di obiettivi specifici. L'articolo
aggiuntivo 7.05 del relatore contiene, poi, una norma di
interpretazione autentica di dubbia legittimità, mentre, in
relazione agli articoli aggiuntivi De Biasio Calimani 19.01
(nuova formulazione) e Radice e Stradella 19.02 (nuova
formulazione), sottolinea come essi contengano un
indifferenziato rinvio a quanto previsto in materia di
approvazione di strumenti urbanistici dalle leggi regionali,
rinvio che sarebbe opportuno, a suo parere, sostituire con una
puntuale indicazione delle disposizioni legislative regionali
di cui si prevede la perdurante efficacia fino all'adozione di
nuove normative regionali attuative del provvedimento in
esame. Sempre con riferimento all'articolo aggiuntivo Radice e
Stradella 19.02 (nuova formulazione), rileva
l'opportunità di prevedere che la disciplina da esso recata si
applichi anche ai piani attuativi degli strumenti urbanistici
di iniziativa pubblica e di chiarire il termine entro il quale
le regioni che non abbiano adottato norme legislative in
materia sono tenute a definire contenuti e limiti delle
varianti non essenziali dello strumento urbanistico. Con
riferimento, infine, all'emendamento 21.10 del Governo, rileva
il rischio che il differimento dei termini degli oneri
concessori dia vita ad un contenzioso difficilmente
gestibile.
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Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) rileva come
l'emendamento 2.29 del relatore stabilisca un termine entro il
quale la Cassa depositi e prestiti deve provvedere al
trasferimento alle regioni delle disponibilità di cui al comma
2 del provvedimento cui sono riferiti gli emendamenti in
esame, mentre altrettanto non accade per le regioni, in
relazione alle quali non è stabilito alcun termine.
Luigi MASSA, Presidente, intervenendo sul rilievo
formulato dal deputato Garra, fa presente che l'emendamento
2.29 del relatore non fissa un termine per le regioni in
quanto è prevista una competenza delle regioni per i programmi
di investimento da esse realizzate.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), dopo aver preso
atto della precisazione fornita dal Presidente, si sofferma
sull'emendamento 2.30 del relatore, che avrebbe un senso
soltanto se la regione non avesse nel frattempo provveduto
entro il termine ad essa assegnato. Quanto all'emendamento 6.2
del relatore, il riferimento alla data del 31 dicembre 1994
appare privo di significato, trattandosi ormai di un termine
scaduto. Rileva, quindi, che l'articolo aggiuntivo Zagatti
6.02 è formulato in maniera oscura, oltre che impropria, dal
momento che in esso si fa riferimento ad una riduzione delle
ritenute d'acconto che, in realtà, si è successivamente
trasformata in vera e propria esenzione. In relazione a tale
articolo aggiuntivo andrebbe, poi, quantificata e coperta la
riduzione del gettito dell'erario da esso discendente, pena la
violazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione.
Si sofferma, poi, sull'emendamento 7.5 del relatore, che
giudica invasivo delle competenze regionali, nonché sugli
articoli aggiuntivi 7.05, 7.06 e 7.07 del relatore, che
sarebbe, a suo parere, opportuno unificare in un articolo
aggiuntivo. Anche l'emendamento 11.1 del relatore, se letto in
combinato disposto con l'emendamento 11.2 del relatore, appare
lesivo delle competenze regionali, mentre l'emendamento 13.4
del Governo contiene una normativa assai penetrante dei
rapporti tra le società concessionarie, al punto di integrare
una violazione della libertà d'iniziativa economica privata,
di cui all'articolo 41, primo comma, della Costituzione.
Quanto all'articolo aggiuntivo De Biasio Calimani 19.01
(nuova formulazione), il suo giudizio è meno severo
rispetto a quello del relatore: riterrebbe, comunque,
necessario introdurre un ulteriore comma che faccia salve le
competenze delle regioni a statuto speciale. Rileva, infine,
che gli identici articoli aggiuntivi Scalia e Turroni 25.01
(nuova formulazione) e 25.07 (nuova formulazione)
del Governo riguardano materia estranea rispetto al contenuto
del provvedimento cui gli emendamenti in esame sono
riferiti.
Luigi MASSA, Presidente, nel concordare con le
osservazioni formulate dal relatore, manifesta perplessità sui
rilievi formulati dal deputato Garra. In particolare, il
rilievo relativo all'emendamento 2.30 del relatore non ha
fondamento poiché un'analoga norma è già contenuta nel
medesimo comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento. Tale
emendamento, nel consentire che la decisione dei comuni si
adegui allo schema deliberato dal CIPE in assenza di norme
regionali, contiene, anzi, un apprezzabile elemento di
garanzia per i comuni medesimi.
Quanto ai rilievi del deputato Garra relativi all'articolo
aggiuntivo 6.02, osserva che con la legislazione in vigore si
fa gravare sulle cooperative edilizie a proprietà indivisa
anche la proprietà dell'immobile, con ciò ponendole su un
piano di non parità. Neppure risulta invocabile, inoltre,
l'articolo 81 della Costituzione, in quanto i profili
attinenti alla copertura finanziaria rientrano nelle
competenze della Commissione bilancio.
Dopo aver rilevato che l'emendamento 7.5 del relatore si
limita a prevedere una facoltà di promuovere gli accordi di
programma, giudica infondato il rilievo secondo cui
l'emendamento 11.1 del relatore sarebbe invasivo delle
competenze regionali.
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Sottolinea, quindi, che l'emendamento 13.4 del Governo
muove dalla circostanza che le società concessionarie non
possono considerare tra le proprie passività partecipazioni di
carattere differenziato e che il rilievo del deputato Garra
sull'articolo aggiuntivo De Biasio Calimani 19.01 (nuova
formulazione) potrebbe tutt'al più essere recepito nella
premessa del parere come osservazione di carattere generale a
tutela delle competenze delle regioni a statuto speciale.
Fa notare, infine, che gli identici articoli aggiuntivi
25.01 (nuova formulazione) e 25.07 (nuova formulazione) non
hanno ad oggetto materia estranea, in quanto il provvedimento
cui gli emendamenti in esame sono riferiti riguarda anche gli
interventi in materia di opere a carattere ambientale, come
tali rientranti nelle competenze del Ministero dei lavori
pubblici.
Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo),
relatore, dopo aver ringraziato il deputato Garra per la
minuziosa attenzione che egli dedica alla lettura dei testi,
formula, sulla base degli elementi emersi nel corso del
dibattito, la seguente proposta di parere:
Il Comitato,
rilevata la necessità che il provvedimento in esame
salvaguardi le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia urbanistica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 6.2 del relatore, con le seguenti
osservazioni:
si segnala che una novella ad un decreto-legge già
convertito in legge non può essere finalizzata ad obiettivi
specifici, poiché una finalizzazione del genere potrebbe
ingenerare il dubbio che per finalità diverse resti in qualche
modo vigente il testo originario;
valuti, inoltre, la Commissione di merito l'effettiva
congruità del riferimento alla data del 31 dicembre 1994,
trattandosi di un termine ormai scaduto la cui modifica non
avrebbe, pertanto, senso, salvo che essa non sia intesa come
forma di sanatoria;
PARERE FAVOREVOLE
sull'articolo aggiuntivo Zagatti 6.02,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire, a fini di maggiore chiarezza del testo, la parola
"limite" con la parola "esenzione", considerato che le
disposizioni legislative richiamate nell'emendamento in esame
segnano il passaggio da un regime di riduzione della ritenuta
d'acconto ad un regime di totale esenzione;
PARERE FAVOREVOLE
sull'articolo aggiuntivo 7.05 del relatore,
con la seguente osservazione:
appare incongruo che in una norma di interpretazione
autentica si disponga che la determinazione delle modalità di
attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni fiscali
per interventi di recupero del patrimonio edilizio deve far
salve le specifiche modalità di pagamento per oneri
particolari, dal momento che tale ultimo aspetto non pare
direttamente riconducibile al contenuto del comma 3
dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, che riguarda le
detrazioni, e non gli aspetti attinenti al pagamento degli
oneri, che di quelle detrazioni costituiscono il mero
presupposto;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 13.4 del Governo,
con la seguente osservazione:
si segnala l'opportunità di riformulare il testo
dell'emendamento al fine di
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migliorarne la tecnica redazionale, anche attraverso la
divisione in più periodi;
PARERE FAVOREVOLE
sugli articoli aggiuntivi De Biasio Calimani 19.01 (nuova
formulazione) e Radice e Stradella 19.02 (nuova
formulazione),
con le seguenti osservazioni:
sarebbe opportuno specificare quali disposizioni delle
leggi regionali vigenti in materia di approvazione di
strumenti urbanistici o loro varianti mantengono la loro
efficacia fino all'adozione di apposite normative da parte
delle regioni, piuttosto che utilizzare l'espressione "salvo
quanto previsto in materia dalle leggi regionali", atteso che,
in caso contrario, il provvedimento in esame, nella parte
de qua, esprimerebbe una norma di principio suscettibile
di prevalere senza alcuna limitazione sulle preesistenti
disposizioni legislative regionali; al riguardo si segnala,
infatti, che - secondo la giurisprudenza costituzionale - la
legislazione statale di dettaglio trova applicazione nel
territorio regionale non solo nella ipotesi che faccia
difetto, nella materia data, una normazione regionale, ma
anche nel caso in cui preesista una disciplina legislativa
regionale, nei cui confronti, dunque, la legge statale prevale
automaticamente, salva la possibilità per le leggi regionali
di tornare a sostituirsi alla normativa provvisoriamente
dettata dalla legge statale, sempre che siano rispettati i
principi fondamentali da questa indicati;
quanto, più specificamente, all'articolo aggiuntivo
19.02, il testo originario del provvedimento si riferiva sia
agli strumenti di iniziativa privata, sia a quelli di
iniziativa pubblica, ora, invece, non contemplati
nell'articolo aggiuntivo in esame; valuti, pertanto, la
Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la
disciplina di cui all'articolo aggiuntivo in esame si applichi
altresì ai piani attuativi degli strumenti urbanistici di
iniziativa pubblica;
sarebbe, infine, opportuno chiarire, all'ultimo periodo
del comma 6 dell'articolo aggiuntivo 19.02, entro quale
termine le regioni che non abbiano ancora adottato norme
legislative in materia sono tenute a definire contenuti e
limiti delle varianti non essenziali dello strumento
urbanistico;
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se il differimento dei
termini per l'applicazione degli oneri concessori dalla data
di entrata in vigore delle leggi regionali al 17 marzo 1995
non comporti il rischio di introdurre un criterio retroattivo
che finirebbe per aprire un contenzioso insuperabile;
PARERE FAVOREVOLE
sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) dichiara il suo
voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal
relatore.
Il Comitato approva, quindi, la proposta di parere
formulata dal relatore.
La seduta termina alle 16,15.
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