| La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge
rinviato nella seduta di ieri.
Furio COLOMBO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
sottolinea che la proposta di legge n. 3702, abbinata in un
secondo momento alle proposte in materia di affidamento, colma
una grave lacuna della legge, stabilendo che in ogni causa
civile e penale che coinvolge a qualsiasi titolo un minore,
questi ha diritto di essere rappresentato da un avvocato
scelto in un albo speciale istituito presso il tribunale per i
minorenni. Il minore, che nelle cause di separazione non è
considerato come una persona, bensì come un pacco conteso dai
genitori, sarà in questo modo rappresentato da un legale in
modo indipendente dai rappresentanti legali dei genitori e
dalle loro richieste o posizioni processuali.
Il codice civile prevede, invece, che gli interessi del
minore debbano essere tutelati dal pubblico ministero,
differenziando in tal modo gli strumenti di tutela offerti
agli adulti, i quali nel processo sono rappresentati da un
proprio legale, da quelli dei minori. Considerando le funzioni
che la legge attribuisce al pubblico ministero, appare
evidente che affidare a questi la rappresentanza del minore
nell' iter giudiziario non è giustificabile. Si tenga
conto poi che il pubblico ministero, nell'esercitare i compiti
di tutela del minore, si avvale largamente degli assistenti
sociali, i quali, nonostante la loro competenza e capacità in
materia nelle materie psichiche e sociali, non sono in grado
di assicurare un adeguato livello di protezione degli
interessi dei bambini nel processo.
Non vi è ragione di minimizzare l'esigenza propria del
minore di essere assistito da un legale che lo rappresenti in
condizioni di parità con i rappresentanti delle altre parti in
causa, ogni volta che deve essere presa da un giudice una
decisione che riguarda la vita ed il benessere del minore
stesso. A tale proposito
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ricorda il caso di Serena Cruz, una bambina di circa tre anni
e mezzo, età nella quale si è già depositari di memoria ed
affetti, che, a causa di un errore del padre, è stata
prelevata dalla famiglia che conosceva come sua per essere
assegnata ad un'altra, che per lei era del tutto sconosciuta.
Per questa bambina, alla quale non è stata data alcuna voce
che rappresentasse la sua solitudine, il suo dolore e dramma,
vi è stata una vera e propria condanna a morte della famiglia
che lei considerava come la propria.
Osserva che spesso l'ipotesi della istituzione
dell'avvocato del minore viene criticata, in quanto si
tratterebbe di un avvocato d'ufficio che come tale non sarebbe
di fatto in grado di garantire sufficientemente gli interessi
del bambino. In realtà, occorre prescindere da questo tipo di
considerazioni, così come avviene quando si afferma la
necessità che l'adulto debba essere sempre rappresentato da un
legale che tuteli i suoi interessi nel processo. Ciò che è
veramente importante è affermare il diritto naturale di difesa
anche del minore, che in quanto persona deve avere voce nel
processo.
Annuncia che presenterà un emendamento all'articolo 4
della proposta di legge, in modo tale che il minore sia
ascoltato dal giudice non solamente con l'assistenza
dell'avvocato che lo rappresenta, ma anche di uno
psicologo.
Giuliano PISAPIA, Presidente, ringrazia il
deputato Colombo per la passione con cui ha argomentato
umanamente e giuridicamente l'ipotesi di istituire la figura
dell'avvocato del minore.
Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia), relatore per
le disposizioni concernenti le relazioni dei coniugi,
rileva che il Comitato ristretto ha formulato un testo,
diretto a garantire al minore la massima protezione, in cui si
prevede che il minore è rappresentato nel giudizio di
separazione dal pubblico ministero, anziché dal proprio
avvocato come previsto nella proposta di legge n. 3702. E'
stata una scelta dettata principalmente da ragioni di
carattere economico, poiché, considerato l'alto costo del
giudizio di separazione, non tutte le coppie sono in grado di
affrontare le spese di un ulteriore avvocato. Non è stato
possibile far gravare la spesa sullo stato in quanto tale
scelta avrebbe comportato la necessità costituzionale di una
copertura finanziaria della legge che non può essere
assicurata. Pertanto, partendo dal presupposto che il minore
deve essere una parte reale ed effettivamente tutelata nel
procedimento di separazione, è stato affidato il compito di
tutelare gli interessi di costui al pubblico ministero. Al
minore è stato attribuito il diritto di essere sentito dal
giudice, salvo che questi non lo ritenga opportuno per ragioni
che devono emergere obiettivamente dalle carte processuali o
per richiesta del pubblico ministero che ne cura gli
interessi.
La scelta del Comitato ristretto di sopprimere il concetto
di addebito della separazione è diretta ad assicurare che il
minore subisca la separazione in maniera meno traumatica
rispetto a come avviene oggi.
Ringraziando il deputato Colombo per l'apporto dato alla
discussione con argomentazioni di sicuro interesse, assicura
che non sussiste alcuna preclusione a soluzioni diverse, che
modifichino il testo adottato dal Comitato ristretto, purché
queste tengano conto della inderogabilità del principio di
copertura finanziaria della legge.
Marcella LUCIDI (gruppo democratici di
sinistra-l'Ulivo), relatore per le disposizioni concernenti
i minori, ricorda che compito del Comitato ristretto è
stato quello di formulare una proposta relativa all'ipotesi
della istituzione della figura del curatore del minore,
prevista dalla proposta di legge n. 842, inserita nel
calendario dell'Assemblea. Dalle audizioni che si sono
susseguite in seno al Comitato ristretto è emersa una
valutazione non totalmente positiva di tale figura. In quella
sede si è ribadito con fermezza che, nel caso in cui venisse
istituita la figura del curatore del minore, deve trattarsi di
un avvocato e non di un assistente sociale.
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Sottolinea che il punto di partenza della riforma della
materia dell'affidamento deve essere il concetto che i
genitori devono essere i primi soggetti ad assumersi le
responsabilità verso il minore. Nei lavori del Comitato
ristretto è stata ribadita più volte la volontà di rifuggire
da qualsiasi tentativo di colonizzare i rapporti tra i
genitori ed i minori, con delle nuove figure giuridiche nel
processo. Sono state scelte delle soluzioni, quali, ad
esempio, l'eliminazione del concetto di addebito e la
previsione dell'affidamento congiunto, che portano i genitori
ad assumere le proprie responsabilità verso i figli minori.
La previsione del pubblico ministero come soggetto nel
processo che tuteli gli interessi del minore, che deve essere
considerato come una vera e propria parte, potrebbe anche
essere rivista in considerazione delle argomentazioni
formulate dal deputato Colombo. Si potrebbe, ad esempio,
prevedere tale figura in una ottica di residualità, cioè
stabilire che questo debba essere nominato quando, sulla base
della dinamica processuale, risulta che i genitori non sono in
grado di assumere le proprie responsabilità verso il
minore.
La questione della tutela degli interessi del minore nel
processo rimane sicuramente un problema aperto sul quale la
Commissione dovrà continuare a discutere e ragionare.
Giuliano PISAPIA, Presidente, sottolinea che dal
dibattito in corso emerge che è stato opportuno abbinare la
proposta di legge n. 3702 sull'istituzione dell'avvocato del
minore alle proposte in materia di separazione dei coniugi ed
affidamento dei minori.
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
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