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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382299
SMC0363-0009
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.18 dello stampato)
                             Pag. 18
 
                  II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C173ter; C398; C497; C671ter; C842; C1432ter; C1609; C1977; C2898; C3521; C3702; C3868; C4725; C4823. LAVCOMM
C173ter; C398; C497; C671ter; C842; C1432ter; C1609; C1977; C2898; C3521; C3702; C3868; C4725; C4823.
Proposte di legge: Calzolaio C. 173-ter, Lucchese C 398, Balocchi C. 497, Sbarbati C. 671-ter, Trantino C. 842, Teresio Delfino C. 1432-ter, Guidi C. 1609, Chiavacci C. 1977, Giovine C. 2898, Simeone C. 3521, Furio Colombo ed altri C. 3702, Pozza Tasca C. 3868, Cento C. 4725, Giovanardi C. 4823. Separazione coniugi e affidamento minori.
(Seguito esame e rinvio).
Furio COLOMBO. Giuliano PISAPIA, Presidente. Vittorio TARDITI. Marcella LUCIDI.
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA indi del Vicepresidente Anna Maria SERAFINI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge
  rinviato nella seduta di ieri.
 
     Furio COLOMBO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
  sottolinea che la proposta di legge n. 3702, abbinata in un
  secondo momento alle proposte in materia di affidamento, colma
  una grave lacuna della legge, stabilendo che in ogni causa
  civile e penale che coinvolge a qualsiasi titolo un minore,
  questi ha diritto di essere rappresentato da un avvocato
  scelto in un albo speciale istituito presso il tribunale per i
  minorenni.  Il minore, che nelle cause di separazione non è
  considerato come una persona, bensì come un pacco conteso dai
  genitori, sarà in questo modo rappresentato da un legale in
  modo indipendente dai rappresentanti legali dei genitori e
  dalle loro richieste o posizioni processuali.
     Il codice civile prevede, invece, che gli interessi del
  minore debbano essere tutelati dal pubblico ministero,
  differenziando in tal modo gli strumenti di tutela offerti
  agli adulti, i quali nel processo sono rappresentati da un
  proprio legale, da quelli dei minori.  Considerando le funzioni
  che la legge attribuisce al pubblico ministero, appare
  evidente che affidare a questi la rappresentanza del minore
  nell' iter  giudiziario non è giustificabile.  Si tenga
  conto poi che il pubblico ministero, nell'esercitare i compiti
  di tutela del minore, si avvale largamente degli assistenti
  sociali, i quali, nonostante la loro competenza e capacità in
  materia nelle materie psichiche e sociali, non sono in grado
  di assicurare un adeguato livello di protezione degli
  interessi dei bambini nel processo.
     Non vi è ragione di minimizzare l'esigenza propria del
  minore di essere assistito da un legale che lo rappresenti in
  condizioni di parità con i rappresentanti delle altre parti in
  causa, ogni volta che deve essere presa da un giudice una
  decisione che riguarda la vita ed il benessere del minore
  stesso.  A tale proposito
 
                              Pag. 19
 
  ricorda il caso di Serena Cruz, una bambina di circa tre anni
  e mezzo, età nella quale si è già depositari di memoria ed
  affetti, che, a causa di un errore del padre, è stata
  prelevata dalla famiglia che conosceva come sua per essere
  assegnata ad un'altra, che per lei era del tutto sconosciuta.
  Per questa bambina, alla quale non è stata data alcuna voce
  che rappresentasse la sua solitudine, il suo dolore e dramma,
  vi è stata una vera e propria condanna a morte della famiglia
  che lei considerava come la propria.
     Osserva che spesso l'ipotesi della istituzione
  dell'avvocato del minore viene criticata, in quanto si
  tratterebbe di un avvocato d'ufficio che come tale non sarebbe
  di fatto in grado di garantire sufficientemente gli interessi
  del bambino.  In realtà, occorre prescindere da questo tipo di
  considerazioni, così come avviene quando si afferma la
  necessità che l'adulto debba essere sempre rappresentato da un
  legale che tuteli i suoi interessi nel processo.  Ciò che è
  veramente importante è affermare il diritto naturale di difesa
  anche del minore, che in quanto persona deve avere voce nel
  processo.
     Annuncia che presenterà un emendamento all'articolo 4
  della proposta di legge, in modo tale che il minore sia
  ascoltato dal giudice non solamente con l'assistenza
  dell'avvocato che lo rappresenta, ma anche di uno
  psicologo.
 
     Giuliano PISAPIA,  Presidente,  ringrazia il
  deputato Colombo per la passione con cui ha argomentato
  umanamente e giuridicamente l'ipotesi di istituire la figura
  dell'avvocato del minore.
 
     Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia),  relatore per
  le disposizioni concernenti le relazioni dei coniugi,
  rileva che il Comitato ristretto ha formulato un testo,
  diretto a garantire al minore la massima protezione, in cui si
  prevede che il minore è rappresentato nel giudizio di
  separazione dal pubblico ministero, anziché dal proprio
  avvocato come previsto nella proposta di legge n. 3702.  E'
  stata una scelta dettata principalmente da ragioni di
  carattere economico, poiché, considerato l'alto costo del
  giudizio di separazione, non tutte le coppie sono in grado di
  affrontare le spese di un ulteriore avvocato.  Non è stato
  possibile far gravare la spesa sullo stato in quanto tale
  scelta avrebbe comportato la necessità costituzionale di una
  copertura finanziaria della legge che non può essere
  assicurata.  Pertanto, partendo dal presupposto che il minore
  deve essere una parte reale ed effettivamente tutelata nel
  procedimento di separazione, è stato affidato il compito di
  tutelare gli interessi di costui al pubblico ministero.  Al
  minore è stato attribuito il diritto di essere sentito dal
  giudice, salvo che questi non lo ritenga opportuno per ragioni
  che devono emergere obiettivamente dalle carte processuali o
  per richiesta del pubblico ministero che ne cura gli
  interessi.
     La scelta del Comitato ristretto di sopprimere il concetto
  di addebito della separazione è diretta ad assicurare che il
  minore subisca la separazione in maniera meno traumatica
  rispetto a come avviene oggi.
     Ringraziando il deputato Colombo per l'apporto dato alla
  discussione con argomentazioni di sicuro interesse, assicura
  che non sussiste alcuna preclusione a soluzioni diverse, che
  modifichino il testo adottato dal Comitato ristretto, purché
  queste tengano conto della inderogabilità del principio di
  copertura finanziaria della legge.
 
     Marcella LUCIDI (gruppo democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore per le disposizioni concernenti
  i minori,  ricorda che compito del Comitato ristretto è
  stato quello di formulare una proposta relativa all'ipotesi
  della istituzione della figura del curatore del minore,
  prevista dalla proposta di legge n. 842, inserita nel
  calendario dell'Assemblea.  Dalle audizioni che si sono
  susseguite in seno al Comitato ristretto è emersa una
  valutazione non totalmente positiva di tale figura.  In quella
  sede si è ribadito con fermezza che, nel caso in cui venisse
  istituita la figura del curatore del minore, deve trattarsi di
  un avvocato e non di un assistente sociale.
 
                              Pag. 20
 
     Sottolinea che il punto di partenza della riforma della
  materia dell'affidamento deve essere il concetto che i
  genitori devono essere i primi soggetti ad assumersi le
  responsabilità verso il minore.  Nei lavori del Comitato
  ristretto è stata ribadita più volte la volontà di rifuggire
  da qualsiasi tentativo di colonizzare i rapporti tra i
  genitori ed i minori, con delle nuove figure giuridiche nel
  processo.  Sono state scelte delle soluzioni, quali, ad
  esempio, l'eliminazione del concetto di addebito e la
  previsione dell'affidamento congiunto, che portano i genitori
  ad assumere le proprie responsabilità verso i figli minori.
     La previsione del pubblico ministero come soggetto nel
  processo che tuteli gli interessi del minore, che deve essere
  considerato come una vera e propria parte, potrebbe anche
  essere rivista in considerazione delle argomentazioni
  formulate dal deputato Colombo.  Si potrebbe, ad esempio,
  prevedere tale figura in una ottica di residualità, cioè
  stabilire che questo debba essere nominato quando, sulla base
  della dinamica processuale, risulta che i genitori non sono in
  grado di assumere le proprie responsabilità verso il
  minore.
     La questione della tutela degli interessi del minore nel
  processo rimane sicuramente un problema aperto sul quale la
  Commissione dovrà continuare a discutere e ragionare.
 
     Giuliano PISAPIA,  Presidente,  sottolinea che dal
  dibattito in corso emerge che è stato opportuno abbinare la
  proposta di legge n. 3702 sull'istituzione dell'avvocato del
  minore alle proposte in materia di separazione dei coniugi ed
  affidamento dei minori.
     Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
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