| Marcella LUCIDI (gruppo democratici di
sinistra-l'Ulivo), relatore, osserva che il
provvedimento apporta una serie di modifiche sia di tipo
sostanziale sia di tipo formale alle disposizioni contenute
nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro sui lavori
pubblici". Le modifiche riguardano l'ambito oggettivo e
soggettivo della legge, i sistemi di qualificazione, le
procedure di ammissione alle gare per l'aggiudicazione dei
lavori pubblici e i sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici, la programmazione dei lavori pubblici, le misure per
l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione, la redazione dei progetti; i criteri di
aggiudicazione e le commissioni aggiudicatrici, la licitazione
privata, le varianti in corso d'opera, la materia dei
collaudi, la disciplina dei piani di sicurezza, il contratto
di subappalto, la definizione delle controversie e
l'introduzione di un sistema di realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
amministrazione (project financing).
Circa i profili di competenza della Commissione giustizia,
osserva che l'articolo 10 reca disposizioni per la definizione
delle controversie relative a lavori pubblici, modificando di
quelle recate dalla legge n. 109 del 1994, all'articolo 32.
Il citato articolo, al comma 1, ha introdotto l'istituto
dell'arbitrato rituale obbligatorio per la definizione delle
controversie sorte durante la gestione del contratto
d'appalto. E', infatti, previsto che tale definizione sia
attribuita ad un collegio arbitrale, secondo quanto stabilito
nel titolo VIII del codice di procedura civile, allorché non
si raggiunga, tra le parti, un accordo bonario come definito
dall'articolo 31- bis, comma 1, della medesima legge.
Ricorda che la legge Merloni ha di fatto delineato un
sistema di risoluzione delle controversie formulato con una
procedura, interna all'amministrazione, per dirimere il
contenzioso insorto nell'ambito del rapporto contrattuale,
ovvero prima e durante i lavori ed in sede di collaudo: il
contenzioso viene formalizzato con l'iscrizione di riserve e
la procedura può concludersi con un accordo bonario. In caso
di mancato raggiungimento di accordo bonario, la controversia
viene definita mediante un arbitrato.
Il testo in esame, che non prevede modifiche alle
disposizioni dell'articolo 31- bis della legge Merloni in
materia di accordo bonario o di definizione accelerata delle
controversie, dispone una nuova procedura di regolamentazione
delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
per le quali i nuovi Commi 1 e 2 dell'articolo 32, introdotto
dal presente articolo, prevedono la facoltà di ricorso ad un
collegio arbitrale, costituito presso la camera arbitrale per
i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di vigilanza. La
possibilità di ricorrere al collegio arbitrale è quindi data
sia nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
sia, più in generale, in tutte le questioni attinenti
all'esecuzione del contratto e quindi rimesse alla competenza
del giudice ordinario.
La composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale saranno indicate nel regolamento previsto
all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, mentre con
successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale, nonché
le tariffe per la determinazione del compenso spettante agli
arbitri.
Ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del
1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 16 della legge n. 741 del 1981,
nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale
possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno
dei contraenti (ed anche la giurisprudenza della Corte di
cassazione sembra essersi sostanzialmente uniformata a
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questo principio). Per quanto la pronuncia citata abbia ad
oggetto solamente l'articolo 16 della legge n. 741 del 1981, è
da ritenere che anche l'articolo 32 della legge n. 109 del
1994, nella parte in cui prevede una forma di arbitrato
obbligatorio, sia conseguentemente inficiato di forti sospetti
di incostituzionalità.
La modifica proposta dal testo in esame ha quindi lo scopo
di rimuovere tali dubbi, reintroducendo come nella disciplina
originaria del 1962, una forma di arbitrato su accordo delle
parti.
Inoltre segnala che il testo in esame contiene norme
abrogative delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 1063 del 1962 sui collegi
arbitrali, ma che l'effetto abrogativo si dispiega solo dopo
l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, la cui
adozione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento. Posto quindi che il ricorso agli
arbitrati diviene facoltativo e non più obbligatorio a partire
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si
dovrebbe ritenere che per il periodo transitorio nel quale non
risulta ancora operante la nuova procedura di definizione
degli arbitrati, rimangono in piedi le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1063 del 1962, ad esempio per
quanto concerne la composizione del collegio arbitrale,
disciplinato dall'articolo 45.
Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 15,40.
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