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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382302
SMC0363-0012
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.21 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
Pag. 21 IN SEDE CONSULTIVA
C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642. LAVCOMM
C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642.
Proposte di legge: C. 4420 Governo, C. 210 Lorenzetti, C. 264 Formenti, C. 743 Martinat, C. 1411 Radice, C. 3516 Contento, C. 3574 Malgieri, C. 3642 Radice: Legge quadro in materia di lavori pubblici.
(Esame per il parere alla VIII Commissione e conclusione. - Parere favorevole).
Marcella LUCIDI.
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Vicepresidente Anna Maria SERAFINI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC2 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     Marcella LUCIDI (gruppo democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore,  osserva che il
  provvedimento apporta una serie di modifiche sia di tipo
  sostanziale sia di tipo formale alle disposizioni contenute
  nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro sui lavori
  pubblici".  Le modifiche riguardano l'ambito oggettivo e
  soggettivo della legge, i sistemi di qualificazione, le
  procedure di ammissione alle gare per l'aggiudicazione dei
  lavori pubblici e i sistemi di realizzazione dei lavori
  pubblici, la programmazione dei lavori pubblici, le misure per
  l'adeguamento della funzionalità della pubblica
  amministrazione, la redazione dei progetti; i criteri di
  aggiudicazione e le commissioni aggiudicatrici, la licitazione
  privata, le varianti in corso d'opera, la materia dei
  collaudi, la disciplina dei piani di sicurezza, il contratto
  di subappalto, la definizione delle controversie e
  l'introduzione di un sistema di realizzazione di opere
  pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
  amministrazione  (project financing).
     Circa i profili di competenza della Commissione giustizia,
  osserva che l'articolo 10 reca disposizioni per la definizione
  delle controversie relative a lavori pubblici, modificando di
  quelle recate dalla legge n. 109 del 1994, all'articolo 32.
     Il citato articolo, al comma 1, ha introdotto l'istituto
  dell'arbitrato rituale obbligatorio per la definizione delle
  controversie sorte durante la gestione del contratto
  d'appalto.  E', infatti, previsto che tale definizione sia
  attribuita ad un collegio arbitrale, secondo quanto stabilito
  nel titolo VIII del codice di procedura civile, allorché non
  si raggiunga, tra le parti, un accordo bonario come definito
  dall'articolo 31- bis,  comma 1, della medesima legge.
     Ricorda che la legge Merloni ha di fatto delineato un
  sistema di risoluzione delle controversie formulato con una
  procedura, interna all'amministrazione, per dirimere il
  contenzioso insorto nell'ambito del rapporto contrattuale,
  ovvero prima e durante i lavori ed in sede di collaudo: il
  contenzioso viene formalizzato con l'iscrizione di riserve e
  la procedura può concludersi con un accordo bonario.  In caso
  di mancato raggiungimento di accordo bonario, la controversia
  viene definita mediante un arbitrato.
     Il testo in esame, che non prevede modifiche alle
  disposizioni dell'articolo 31- bis  della legge Merloni in
  materia di accordo bonario o di definizione accelerata delle
  controversie, dispone una nuova procedura di regolamentazione
  delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
  per le quali i nuovi Commi 1 e 2 dell'articolo 32, introdotto
  dal presente articolo, prevedono la facoltà di ricorso ad un
  collegio arbitrale, costituito presso la camera arbitrale per
  i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di vigilanza.  La
  possibilità di ricorrere al collegio arbitrale è quindi data
  sia nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
  sia, più in generale, in tutte le questioni attinenti
  all'esecuzione del contratto e quindi rimesse alla competenza
  del giudice ordinario.
     La composizione e le modalità di funzionamento della
  camera arbitrale saranno indicate nel regolamento previsto
  all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, mentre con
  successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno
  fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale, nonché
  le tariffe per la determinazione del compenso spettante agli
  arbitri.
     Ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del
  1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 16 della legge n. 741 del 1981,
  nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale
  possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno
  dei contraenti (ed anche la giurisprudenza della Corte di
  cassazione sembra essersi sostanzialmente uniformata a
 
                              Pag. 22
 
  questo principio).  Per quanto la pronuncia citata abbia ad
  oggetto solamente l'articolo 16 della legge n. 741 del 1981, è
  da ritenere che anche l'articolo 32 della legge n. 109 del
  1994, nella parte in cui prevede una forma di arbitrato
  obbligatorio, sia conseguentemente inficiato di forti sospetti
  di incostituzionalità.
     La modifica proposta dal testo in esame ha quindi lo scopo
  di rimuovere tali dubbi, reintroducendo come nella disciplina
  originaria del 1962, una forma di arbitrato su accordo delle
  parti.
     Inoltre segnala che il testo in esame contiene norme
  abrogative delle disposizioni contenute nel decreto del
  Presidente della Repubblica 1063 del 1962 sui collegi
  arbitrali, ma che l'effetto abrogativo si dispiega solo dopo
  l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, la cui
  adozione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore del
  presente provvedimento.  Posto quindi che il ricorso agli
  arbitrati diviene facoltativo e non più obbligatorio a partire
  dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si
  dovrebbe ritenere che per il periodo transitorio nel quale non
  risulta ancora operante la nuova procedura di definizione
  degli arbitrati, rimangono in piedi le norme di cui al decreto
  del Presidente della Repubblica 1063 del 1962, ad esempio per
  quanto concerne la composizione del collegio arbitrale,
  disciplinato dall'articolo 45.
     Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.
     La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
     La seduta termina alle 15,40.
 
DATA=980618 FASCID=SMC13-363 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=CO NSTA=0363 TOTPAG=0103 TOTDOC=0075 NDOC=0012 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D CN PAGINIZ=0021 RIGINIZ=001 PAGFIN=0022 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES=9806183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00363 SORTNAV=59806180 00363 b00000 ZZSMC363 NDOC0012 TIPDOCB DOCTIT0012 NDOC0012



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