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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382303
SMC0363-0013
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.22 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 94/47/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (D216).
Luigi OLIVIERI. Vittorio TARDITI. Anna Maria SERAFINI, Presidente.
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Vicepresidente Anna Maria SERAFINI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4,
  del Regolamento e rinvio).
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore,  osserva che l'istituto
  della multiproprietà è attualmente privo di specifica
  disciplina nel diritto italiano.
     Nata dalla prassi, particolarmente da quella immobiliare
  in zone turistiche, la multiproprietà, rapidamente diffusasi,
  e peraltro tuttora giuridicamente connotata da talune
  incertezze di natura principalmente sistematica, più volte
  evidenziate dalla dottrina, che si è affannata per inquadrarla
  variamente nel novero dei diritti reali, che è incentrato
  tuttavia, come è ben noto, sul principio del numero chiuso
  degli stessi.
     In estrema sintesi, e nella forma più diffusa del
  contratto  de qua,  nella multiproprietà a ciascun
  soggetto comproprietario e attribuito il diritto di godere in
  modo esclusivo di una frazione immobiliare.  Tale frazione,
  quindi viene alienata separatamente a più soggetti, ma solo
  per periodi di tempo limitati e predeterminati, ed è
  evidentemente fruibile a turno con gli altri
  comproprietari.
     Gli accennati sforzi della dottrina per ricondurre ad
  unità l'istituto in esame devono, peraltro, essere posti a
  raffronto con una prassi che si compendia in una varietà
  negoziale assai articolata, che determina più di uno specifico
  problema di qualificazione.
     In particolare, la multiproprietà, nella prassi, si
  articola principalmente nelle forme della multiproprietà
  immobiliare (la più diffusa, che si sostanzia nell'acquisto da
  parte del singolo di una quota di un'unità immobiliare in
  comproprietà indivisa), della multiproprietà azionaria (ossia
  nell'acquisto di azioni della società alla quale è intestato
  l'immobile, nel qual
 
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  caso, peraltro, non si acquista il bene, ma piuttosto la
  qualità di socio - il godimento del bene è peraltro di solito
  connesso al possesso di azioni privilegiate), e della
  multiproprietà alberghiera (in cui al multiproprietario spetta
  un diritto di godimento commisurato ad una quota determinata
  solo nel genere ma non previamente individuata nell'ambito del
  complesso immobiliare oggetto del contratto).
     Appare quindi evidente che solo la prima delle descritte
  forme di multiproprietà può essere adeguatamente inquadrata
  nell'ambito dei diritti reali (di godimento) e, quindi, la
  dottrina che ha affrontato l'argomento sotto tale profilo si è
  concentrata in particolare sulla prima delle accennate forme
  negoziali, che è stata ricostruita ora come comunione tra i
  vari contitolari delle singole unità immobiliari ora come un
  diritto reale atipico, costituito per contratto del pari
  atipico.
     In ogni caso la dottrina ha sempre rilevato la necessità
  di uno specifico e complessivo intervento legislativo in
  materia, al fine di fornire di adeguata disciplina un istituto
  la cui utilizzazione diventa sempre più diffusa ed ha
  acquistato un rilievo economico di primaria importanza.
     Lo schema di decreto legislativo all'esame della
  Commissione sembra venire incontro a tale esigenza solo
  parzialmente, in coerenza peraltro con l'oggetto della
  direttiva da cui trae origine nonché con i criteri e principi
  direttivi della relativa delega per il recepimento della
  stessa.  Essa infatti, concernente esclusivamente i profili di
  tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
  relativi all'acquisizione di un diritto parziale di godimento
  a tempo parziale su beni immobili.  Restano pertanto esclusi
  dalla proposta disciplina in esame taluni aspetti sistematici
  la cui definizione avrebbe presumibilmente consentito una più
  chiara puntualizzazione dell'istituto e contribuito a
  risolvere le accennate incertezze interpretative.
     La direttiva 94/47/CE concerne taluni aspetti del
  contratto di acquisizione di un diritto di godimento a tempo
  parziale di beni immobili, quali gli la definizione degli
  elementi costitutivi del contratto; gli obblighi di
  informazione a carico del venditore e le modalità di
  trasmissione di tale informazione; le procedure e le modalità
  di risoluzione e recesso.
     La direttiva ha previsto che gli Stati membri mantengono
  le loro competenze per tutti gli altri aspetti.
     Per quanto riguarda il contenuto della direttiva occorre
  segnalare alcuni elementi qualificanti della disciplina
  introdotta a livello comunitario.
     Il venditore deve consegnare ad ogni persona che richieda
  informazioni sul bene immobile un documento che contenga una
  descrizione generale del bene e altre informazioni più
  dettagliate fissate da un apposito allegato.  Tutte le predette
  informazioni devono inoltre far parte integrante del
  contratto.  Modifiche a tali informazioni devono essere
  comunicate all'acquirente prima della conclusione del
  contratto.
     Il contratto deve essere obbligatoriamente stipulato per
  iscritto e deve contenere gli elementi informativi indicati
  nell'apposito allegato alla direttiva.
     Sia il contratto che il documento di carattere informativo
  devono essere redatti nella lingua dello Stato membro in cui
  risiede l'acquirente, oppure a scelta di quest'ultimo nella
  lingua dello Stato membro di cui è cittadino.
     Il venditore deve fornire all'acquirente una traduzione
  conforme del contratto nella lingua dello Stato membro in cui
  è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle
  lingue ufficiali della Comunità.
     L'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto,
  senza indicarne le ragioni, entro 10 giorni civili dalla firma
  del contratto o del contratto preliminare vincolante.  In tale
  caso l'acquirente può esercitare il diritto di recesso senza
  essere tenuto ad alcun rimborso.
     Nel caso il contratto non contenga alcune delle
  informazioni previste dall'allegato alla direttiva,
  l'acquirente ha il diritto di recedere al contratto entro i
 
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  successivi tre mesi.  E' vietato il versamento di acconti
  prima della fine del periodo di esercizio del diritto di
  recesso.
     Osserva che l'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n.
  128 (legge comunitaria 1995-1997) ha conferito al Governo la
  delega legislativa da esercitare entro il termine di un anno
  dalla data di entrata in vigore della presente legge per una
  serie di direttive comunitarie, tra cui la direttiva 94/47/CE.
  Per tale direttiva (inserita nell'allegato B della legge
  comunitaria 1995-1997) è prevista l'espressione del parere
  delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo
  schema di decreto legislativo entro il termine di quaranta
  giorni, trascorso il quale i decreti possono essere emanati
  anche in assenza di parere.
     L'articolo 4 della legge comunitaria 1995-1997 ha fissato
  inoltre i seguenti principi e criteri direttivi per
  l'attuazione della delega, che corrispondono a princìpi
  presenti nella direttiva da attuare, quali, le conseguenze
  all'acquirente di un documento informativo; la redazione del
  contratto iscritto; la possibilità per l'acquirente di
  esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità; la
  risoluzione di diritto, nell'ipotesi di recesso dell'eventuale
  contratto di concessione di credito; l'inefficacia di clausole
  contrattuali o di patti aggiunta di rinuncia dei diritti
  dell'acquirente e di esonero di responsabilità del venditore;
  i casi di nullità dei contratti e sanzioni per l'operatore
  commerciale nelle ipotesi di violazioni delle norme del
  decreto delegato; l'obbligo del venditore di fornire delle
  garanzie patrimoniali a favore dell'acquirente; la previsione
  di un foro territoriale inderogabile nelle ipotesi di
  controversie derivanti dall'applicazione delle norme del
  decreto delegato.
     Oltre a quanto già evidenziato ravvisa la necessità di
  rafforzare altri punti del decreto legislativo, quali, il
  diritto di recesso ed il divieto di acconti all'articolo 5,
  primo comma del decreto legislativo occorre meglio specificare
  che l'acquirente deve rimborsare al venditore solo le spese
  sostenute e documentate per la conclusione del contratto, di
  cui è fatta menzione nello stesso e che corrispondono ad atti
  da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di
  recesso.  Solo inserendo tale precisazione si assicura la
  conformità al dettato della direttiva.
     L'articolo 6 del testo che richiama il generale divieto di
  acconti previsto a sua volta dall'articolo 6 dalla direttiva,
  così come formulato potrebbe non impedire che al consumatore
  venga chiesto un anticipo delle spese necessarie per la
  conclusione del contratto, che sono quelle spese che il
  consumatore sarebbe tenuto a rimborsare nel caso di recesso.
  Osserva che l'articolo 5 della direttiva, richiamato
  dall'articolo 41, primo comma, lettera  c)  della legge
  delega, prevede espressamente che le spese che il consumatore
  deve pagare nell'eventualità in cui eserciti il diritto di
  recesso possano essere esclusivamente rimborsate e in nessun
  caso anticipate.
     Osserva, infine, che non pare adeguata l'entità della
  sanzione prevista dall'articolo 12.
 
     Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) annuncia la
  propria intenzione di intervenire durante la discussione sul
  provvedimento in esame, in considerazione della rilevanza
  dell'argomento.
 
     Anna Maria SERAFINI,  Presidente,  ricorda che la
  Commissione ha l'obbligo di esprimere il parere sul decreto
  legislativo in esame entro il 7 luglio, per cui la prossima
  settimana la Commissione potrà proseguire l'esame.
     Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 16.
 
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