Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382305
SMC0363-0015
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.25 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
...C455; C770; C1157; C2527; C4391. LAVCOMM
...C455; C770; C1157; C2527; C4391.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Vicepresidente Anna Maria SERAFINI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC2 ZZNO ZZXX
     Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
  1955, comma 1, sopprimere le parole:  o dell'assegno
  bancario.
  *1. 15.   Mantovano.
     Al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sopprimere
  le parole:  o dell'assegno bancario.
  *1. 14.   Pisapia.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
  modificato, al comma 1, sostituire le parole:  nel termine
  di otto mesi  con:  decorso il termine di due anni.
  1. 1.   Parrelli.
     Al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire
  le parole:  otto mesi  con le seguenti:  quattro
  mesi.
  1. 18.   Lucidi, Olivieri.
     Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
  1955, al comma 1, sostituire le parole:  otto mesi  con le
  parole:  un anno.
  *1. 16.   Mantovano.
     Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
  1955, al comma 1, sostituire le parole:  otto mesi  con le
  parole:  un anno.
  *1. 13.   Gazzilli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, nel testo
  modificato, sopprimere:  entro sette giorni dall'avvenuto
  pagamento.
  1. 2.   Parrelli.
     Dopo le parole:  rifiuto di pagamento  inserire le
  seguenti:  risultante dal verbale di offerta reale
  effettuata ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile.
  1. 8.   Parrelli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
  modificato, comma 1, dopo  pagamento  inserire
  risultante dal verbale di offerta reale ai sensi
  dell'articolo 1209 del codice civile.
  1. 3.   Parrelli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
  modificato, comma 1, sopprimere il comma 2.
  1. 4.   Parrelli.
     Aggiungere il seguente comma 2:  E' abrogato
  l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  *1. 17.   Mantovano.
 
                              Pag. 26
 
     Aggiungere il seguente comma 2:  E' abrogato
  l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  * 1. 12.   Gazzilli.
     Al comma 3, sostituire:  5  con:  10.
  1. 10.   Parrelli.
     Al comma 4, sostituire:  di cui al comma 3  con:
  di giorni venti dalla comunicazione del relativo provvedimento
  effettuata all'interessato in plico chiuso e a mezzo di
  raccomandata.
  1. 11.   Parrelli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
  modificato, comma 4, dopo:  territorio  inserire:  sotto
  la sua personale responsabilità.
  1. 15.   Parrelli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
  modificato, comma 4:  cassa dieci  sostituire con:
  trenta.
  1. 6.   Parrelli.
     Al comma 1, al testo dell'articolo 3 della legge n. 77
  del 1955, inserire il seguente comma:  6. -
  Contestualmente alla consegna dei tiroli ai pubblici ufficiali
  abilitati alla levata dei protesti cambiari, l'azienda di
  credito è tenuta a comunicare tempestivamente al debitore
  l'avvenuta consegna, specificandone la data e l'ora, nonché
  indicando dettagliatamente il pubblico ufficiale
  consegnatario.
  1. 18.   Mantovano.
     Aggiungere il seguente comma:  6. - Il presidente
  della camera di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura risponde personalmente della negligenza negli
  adempimenti di cui al numero 4 che precede.
  1. 9.   Parrelli.
     All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955nel testo
  modificato, comma 1, aggiungere n. 7  - Il presidente della
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  risponde personalmente della negligenza negli adempimenti di
  cui al numero 4 che precede.
  1. 7.   Parrelli.
       Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
                        Art. 1- bis.
     1.  Dopo l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
  e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art.
  3- bis.  - 1.  Uno degli esemplari dell'elenco riguardante
  i protesti per mancato pagamento di assegni bancari, nonché
  dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con
  l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal
  cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro
  il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di
  commercio, industria e agricoltura competente per
  territorio.
     2.  Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla
  Cancelleria del tribunale, e la sua visione è consentita a
  chiunque ne faccia richiesta.
     3.  Il debitore che esegue il pagamento di un assegno
  bancario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto
  può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due
  esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della
  presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al
  pagamento, formale istanza al presidente del tribunale
  competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di
  protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.
     4.  Analoga richiesta può essere presentata, purché in
  tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici
  ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende
  di credito, quando si è proceduto illegittimamente od
  erroneamente alla levata del protesto.
 
                              Pag. 27
 
     5.  Il presidente del tribunale, accertata la regolarità
  dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o
  dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce
  all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti
  dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su
  entrambi gli esemplari dell'elenco.
     6.  Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco
  nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione.
  L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per
  esclusivo uso di ufficio.
     7.  Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto
  dal comma precedente è punito con la sanzione amministrativa
  da lire 40.000 a lire 200.000, salvo che per il fatto sia
  prevista una sanzione più grave.
     8.  Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è
  dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di
  fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17
  febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n.
  157".
  1. 01.    Pisapia.
 
DATA=980618 FASCID=SMC13-363 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=XX NSTA=0363 TOTPAG=0103 TOTDOC=0075 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM=C2 D TX PAGINIZ=0025 RIGINIZ=006 PAGFIN=0027 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=27 SORTRES=9806183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00363 SORTNAV=59806180 00363 b00000 ZZSMC363 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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