| Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
1955, comma 1, sopprimere le parole: o dell'assegno
bancario.
*1. 15. Mantovano.
Al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sopprimere
le parole: o dell'assegno bancario.
*1. 14. Pisapia.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
modificato, al comma 1, sostituire le parole: nel termine
di otto mesi con: decorso il termine di due anni.
1. 1. Parrelli.
Al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire
le parole: otto mesi con le seguenti: quattro
mesi.
1. 18. Lucidi, Olivieri.
Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
1955, al comma 1, sostituire le parole: otto mesi con le
parole: un anno.
*1. 16. Mantovano.
Al comma 1, capoverso articolo 3 della legge n. 77 del
1955, al comma 1, sostituire le parole: otto mesi con le
parole: un anno.
*1. 13. Gazzilli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, nel testo
modificato, sopprimere: entro sette giorni dall'avvenuto
pagamento.
1. 2. Parrelli.
Dopo le parole: rifiuto di pagamento inserire le
seguenti: risultante dal verbale di offerta reale
effettuata ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile.
1. 8. Parrelli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
modificato, comma 1, dopo pagamento inserire
risultante dal verbale di offerta reale ai sensi
dell'articolo 1209 del codice civile.
1. 3. Parrelli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
modificato, comma 1, sopprimere il comma 2.
1. 4. Parrelli.
Aggiungere il seguente comma 2: E' abrogato
l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
*1. 17. Mantovano.
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Aggiungere il seguente comma 2: E' abrogato
l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
* 1. 12. Gazzilli.
Al comma 3, sostituire: 5 con: 10.
1. 10. Parrelli.
Al comma 4, sostituire: di cui al comma 3 con:
di giorni venti dalla comunicazione del relativo provvedimento
effettuata all'interessato in plico chiuso e a mezzo di
raccomandata.
1. 11. Parrelli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
modificato, comma 4, dopo: territorio inserire: sotto
la sua personale responsabilità.
1. 15. Parrelli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 nel testo
modificato, comma 4: cassa dieci sostituire con:
trenta.
1. 6. Parrelli.
Al comma 1, al testo dell'articolo 3 della legge n. 77
del 1955, inserire il seguente comma: 6. -
Contestualmente alla consegna dei tiroli ai pubblici ufficiali
abilitati alla levata dei protesti cambiari, l'azienda di
credito è tenuta a comunicare tempestivamente al debitore
l'avvenuta consegna, specificandone la data e l'ora, nonché
indicando dettagliatamente il pubblico ufficiale
consegnatario.
1. 18. Mantovano.
Aggiungere il seguente comma: 6. - Il presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura risponde personalmente della negligenza negli
adempimenti di cui al numero 4 che precede.
1. 9. Parrelli.
All'articolo 3 della legge n. 77 del 1955nel testo
modificato, comma 1, aggiungere n. 7 - Il presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
risponde personalmente della negligenza negli adempimenti di
cui al numero 4 che precede.
1. 7. Parrelli.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1- bis.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art.
3- bis. - 1. Uno degli esemplari dell'elenco riguardante
i protesti per mancato pagamento di assegni bancari, nonché
dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con
l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal
cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro
il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di
commercio, industria e agricoltura competente per
territorio.
2. Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla
Cancelleria del tribunale, e la sua visione è consentita a
chiunque ne faccia richiesta.
3. Il debitore che esegue il pagamento di un assegno
bancario nel termine di 60 giorni dalla levata del protesto
può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due
esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della
presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al
pagamento, formale istanza al presidente del tribunale
competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di
protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.
4. Analoga richiesta può essere presentata, purché in
tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici
ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende
di credito, quando si è proceduto illegittimamente od
erroneamente alla levata del protesto.
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5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarità
dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o
dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce
all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti
dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su
entrambi gli esemplari dell'elenco.
6. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco
nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione.
L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per
esclusivo uso di ufficio.
7. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto
dal comma precedente è punito con la sanzione amministrativa
da lire 40.000 a lire 200.000, salvo che per il fatto sia
prevista una sanzione più grave.
8. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è
dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di
fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17
febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n.
157".
1. 01. Pisapia.
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