| Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6- bis.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui
all'articolo 3- bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 3
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata, fino alla
data di operatività del registro informatico, dagli elenchi
dei protesti di cui all'articolo 4 della suddetta legge n. 77
del 1955, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso
"Art. 3 - comma 1", sopprimere le parole: o, nel caso in
cui il suddetto registro non sia ancora operativo, dagli
elenchi dei protesti di cui all'articolo 4 della presente
legge; al capoverso "Art. 3 - comma 3", sopprriere le
parole: o, qualora esso non sia ancora operativo, dagli
elenchi dei protesti,.
6. 01. Il Relatore.
| |