| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore,
osserva che la Commissione bilancio ha espresso parere
favorevole sul testo del disegno di legge nella seduta del 19
maggio 1998, a condizione che il comma 4 dell'articolo 1 fosse
modificato in modo tale da riferire l'onere agli anni 1998 e
1999.
Nella seduta del 27 maggio 1998 la Commissione si è
espressa sugli emendamenti ricompresi nel fascicolo n. 1 per
l'Assemblea e sui relativi subemendamenti, esprimendo parere
contrario sull'emendamento Taradash 1.2 e sul subemendamento
Taradash 0.1.2.2.
La VII Commissione cultura, cui il disegno di legge è
stato trasferito in sede legislativa, ha approvato in linea di
principio, nella seduta di ieri, 17 giugno 1998, quattro
emendamenti.
L'emendamento 1.1. del relatore riformula il testo
dell'intero disegno di legge, stabilendo la proroga non più
fino al 31 dicembre 1999, ma per un ulteriore triennio, della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro
di produzione s.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9,
comma del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, e rivalutando
in 11 miliardi e 500 milioni l'importo, di cui al comma 4 del
medesimo articolo, da corrispondere al concessionario (nel
testo approvato dal Senato l'onere era determinato in 11
miliardi e 150 milioni annui). Tale onere, ai sensi del comma
4, è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, sembrano necessari chiarimenti da parte del
Governo sulle ragioni che possono motivare l'aumento
dell'onere rispetto al testo approvato dal Senato (peraltro
anch'esso privo di relazione tecnica). Per quanto riguarda la
copertura
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finanziaria, essa risulta corretta, dal momento che il
relativo accantonamento risulta capiente, anche se si dovranno
ridurre voci di fondo speciale relativo ad altre
finalizzazioni (oltre a quelle già sacrificate sulla base del
testo approvato dal Senato, dovrebbero subire decurtazioni, in
relazione all'aumento e alla prosecuzione dell'onere, le voci
destinate al teatro Carlo Felice di Genova e a provvedimenti
nel settore dell'editoria). Osserva inoltre che la disciplina
sostanziale di tale onere è ricavata attraverso il rinvio ad
un decreto-legge (il decreto-legge n. 602 del 1994) non più in
vigore, benché i suoi effetti siano stati sanati dall'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
L'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03 procede, al comma 1,
all'abrogazione dell'articolo 11- bis dell'articolo 3
della legge n. 250 del 1997 e, al comma 2, novella il testo
dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
in modo tale da consentire l'accesso ai contributi previsti
per la cosiddetta editoria di partito ai quotidiani e ai
periodici ai quali corrisponda un gruppo parlamentare in una
delle Camere o nel Parlamento europeo con almeno un
rappresentante in un ramo del Parlamento italiano. Il comma 3
del medesimo emendamento contiene una norma di interpretazione
autentica dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativo ai contributi alle imprese editrici di
quotidiani e periodici; l'emendamento è volto, a quanto
sembra, ad escludere dall'applicazione del "tetto" (pari al 50
per cento dei costi) i contributi di cui al comma 8 della
legge n. 250 del 1990 (previsti per i quotidiani nei quali gli
introiti pubblicitari non superino il 40 per cento dei costi
complessivi); in questo modo per tali contributi si
continuerebbe ad applicare il "tetto" (pari al 60 per cento
dei costi) fissato dal comma 9 della medesima legge.
Riguardo ai commi 1 e 2, si osserva che da essi sembrano
derivare effetti positivi per la finanza pubblica, dal momento
che esso - almeno a quanto sembra di comprendere dalla
formulazione del testo - riduce la platea dei quotidiani o
periodici destinatari dei contributi all'editoria di partito,
che attualmente sono previsti in favore delle forze politiche
che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti
nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento
europeo. Riguardo al comma 3, sembra opportuno che il Governo
fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della norma di
interpretazione autentica, che, benché di lettura tutt'altro
che agevole, sembra comunque comportare l'elevazione del
"tetto" dei contributi in favore delle imprese editrici di
quotidiani.
L'articolo aggiuntivo Di Bisceglie 1.02 contiene una norma
di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 14
agosto 1991, n. 278, ai sensi della quale i contributi annui
ivi previsti in favore di quotidiani in lingua slovena si
devono intendere come aggiuntivi ed integrativi dei contributi
già previsti da altre leggi in materia di editoria, ai quali
si sommano a tutti gli effetti contabili.
Al riguardo, sembrano opportuni chiarimenti, da parte del
Governo, onde comprendere se attualmente i contributi
assegnati ai quotidiani in lingua slovena ai sensi della legge
n. 278 del 1991 (che stanzia 2 miliardi annui) siano
aggiuntivi o sostitutivi rispetto ai contributi per l'editoria
previsti in via generale dalla normativa vigente: nella
seconda ipotesi, dall'articolo aggiuntivo in esame potrebbero
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infine, l'articolo aggiuntivo De Murtas 1.01 consente, tra
l'altro, una modifica dei piani di ammortamento dei mutui
agevolati per l'estinzione delle passività per il settore
editoriale concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge n.
67 del 1997 e dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del
1991.
Al riguardo, sembrano necessari chiarimenti, da parte del
Governo, sulle implicazioni per il bilancio dello Stato (al
quale spetta assicurare la garanzia primaria) di tali
modifiche ai piani di ammortamento.
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Il sottosegretario Vincenzo VITA, nel rispondere, per
quanto di sua competenza, alle richieste di chiarimento poste
dal relatore avverte che sul provvedimento all'ordine del
giorno il Governo ha inteso sin dall'inizio, una volta
presentato un proprio disegno di legge in materia, rimettersi
alle scelte compiute dalle Camere nel corso dell'esame
parlamentare, visto che si tratta di decidere le forme di
trasmissione dei lavori parlamentari. E, in effetti, tale
testo è stato sostanzialmente modificato sia nel corso
dell'esame presso il Senato sia durante i lavori fin qui
svoltisi alla Camera.
In merito all'aumento dell'onere alla quota di 11 miliardi
e 500 milioni annui, ricorda che nel testo inizialmente
presentato dal Governo si parlava non di rinnovo ma solo di
prosecuzione nel tempo, alle medesime condizioni della
convenzione già in essere con il Centro di produzione s.p.a.
Nell'emendamento approvato dalla Commissione di merito si
ipotizza invece un rinnovo triennale della convenzione, al
termine del quale si procederà poi ad una gara. L'aumento
dell'onere deriva dalla necessità, che si è avvertita nel
corso dell'ultima fase del dibattito parlamentare, di
computare nell'ambito dell'importo relativo al rinnovo della
convenzione l'aumento del costo della vita registratosi dal
1993 ad oggi.
Giudica inoltre evidente che i contratti collettivi di
lavoro devono essere rispettati a prescindere da un esplicito
richiamo legislativo. In questo caso il riferimento deve
intendersi operato al contratto unico giornalistico, che non
può non applicarsi nei confronti di un'emittente che, per
effetto della suddetta convenzione, viene a svolgere
un'attività che si è scelto di configurare come un servizio
pubblico.
Riguardo alla proibizione, rivolta nei confronti della
RAI, ad estendere la rete degli impianti di trasmissione,
precisa che nel testo in esame si è compiuto un passo in
avanti rispetto ad altre ipotesi pure prospettate nel corso
del dibattito, in quanto esso consente comunque alla RAI di
proseguire le trasmissioni già avviate. Precisa inoltre che la
previsione contenuta nel comma 2 dell'emendamento 1.1 del
relatore non origina in alcun modo nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Relativamente all'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03, fa
presente che la disciplina attualmente in vigore circa i
contributi alla cosiddetta "editoria di partito" presuppone
unicamente la presenza di due parlamentari che dichiarino di
riconoscersi in un organo di stampa per attribuire allo stesso
il diritto ai contributi in questione; per effetto
dell'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03 si limiterebbe perciò,
dal 1998 in poi, l'ambito di applicazione di tali contributi.
Tale norma, pertanto, non determina maggiori spese ma anzi ha
effetti positivi sul bilancio dello Stato, dal momento che
richiede che il periodico finanziato faccia riferimento ad un
gruppo parlamentare costituito presso la Camera o il Senato,
ovvero presso il Parlamento europeo (in quest'ultimo caso
occorre anche la presenza di un parlamentare nazionale).
Infine, fa presente che l'articolo aggiuntivo Di Bisceglie
1.02 contiene una norma di interpretazione autentica dalla
quale non discendono ulteriori oneri, dal momento che i
contributi in questione rientrano comunque nel "tetto" massimo
di due miliardi l'anno.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, nel concordare con
il collega Vita sulla non onerosità dell'articolo aggiuntivo
Di Bisceglie 1.02, fa presente in linea generale che il
Tesoro, su questo provvedimento, non può che aderire alle
scelte compiute in sede parlamentare. Sull'articolo aggiuntivo
De Murtas 1.01, chiarisce che esso è volto a prendere in
considerazione il caso nel quale le testate finanziate
attraverso mutui agevolati abbiano cambiato l'assetto
proprietario: si vuole far sì che la garanzia prestata dallo
Stato possa estendersi anche alla fattispecie in questione, a
condizione però che il debito primario risulti essere stato
estinto. Pertanto, dall'articolo aggiuntivo non deriveranno
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
dichiara di concordare con il contenuto del provvedimento in
esame. Desidera peraltro sollevare un problema relativo alla
previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1,
dell'emendamento 1.1 del relatore, nella parte in cui prevede
soltanto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge l'applicabilità ai
dipendenti del Centro di produzione s.p.a. del contratto unico
nazionale di lavoro dei giornalisti: l'introduzione di questa
specifica vacatio legis di 60 giorni rischia infatti di
avere ricadute negative sia sul gettito tributario che su
quello contributivo, oltre a minacciare di ledere i diritti
dei singoli lavoratori.
Si augura inoltre che possa essere organicamente
ridefinita, in tempi rapidi, la materia dei contributi
pubblici all'editoria, che appare caratterizzata da un caotico
sovrapporsi di normative volte ad estendere sempre a nuovi
soggetti l'applicabilità di tali benefici.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, concorda con
il rilievo formulato dal deputato Cherchi sul termine di
entrata in vigore della previsione relativa all'applicabilità
dei contratti collettivi, osservando inoltre che occorre
evitare che la suddetta previsione venga interpretata come una
sanatoria nei confronti del passato: anche in questo caso, vi
sarebbero infatti effetti negativi sulle entrate pubbliche.
Il sottosegretario Vincenzo VITA, in risposta al rilievo
formulato dal deputato Cherchi, ricorda che l'argomento è
stato a lungo approfondito nell'ambito dell'esame della
Commissione di merito, avvertendo peraltro che forse esso
potrebbe essere ripreso in considerazione in tale sede.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, ritiene
che il Comitato potrebbe esprimersi favorevolmente sugli
emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, rilevando
peraltro, in un'apposita osservazione, che la norma di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, dell'emendamento
1.1 del relatore non deve configurare una sanatoria e che la
norma stessa dovrebbe essere modificata escludendo il termine
di 60 giorni per la sua applicazione.
Giancarlo GIORGETTI (gruppo lega nord per l'indipendenza
della Padania) concorda con il giudizio favorevole espresso
dal relatore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di
merito, rilevando però che l'osservazione da lui prospettata
non appare condivisibile: infatti, dalla norma in questione
non dovrebbero derivare perdite di gettito, visto che anche i
contratti attualmente in applicazione garantiscono il
versamento dei contributi previdenziali. Si tratta perciò di
un'osservazione che rientra piuttosto nelle competenze della
Commissione lavoro.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene che il parere
del Comitato debba incentrarsi essenzialmente sulla questione
della vacatio legis di 60 giorni, relativamente alla
quale si potrebbe anche apporre una condizione anziché una
semplice osservazione. Il problema relativo al pregresso
rientra invece soprattutto nelle competenze della Commissione
lavoro.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, alla
luce delle precisazioni fornite dai rappresentanti del
Governo, formula la seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 1.1 del relatore, a condizione che
all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 siano soppresse
le parole: "a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge e", allo
scopo di evitare una perdita di gettito tributario e
contributivo che non appare in alcun modo giustificata;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il medesimo ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 1,
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allo scopo di evitare perdite di gettito tributario e
contributivo, precisando che l'applicazione ai dipendenti del
Centro di produzione S.p.A. dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, ivi prevista, non configura in alcun modo
un'implicita sanatoria per l'eventuale mancato rispetto dei
contratti collettivi di lavoro nel periodo precedente
all'entrata in vigore del provvedimento in esame, né
un'autorizzazione a non rispettarli dopo la scadenza della
convenzione;
NULLA OSTA
sugli emendamenti Giulietti 1.03, Di Bisceglie 1.02 e De
Murtas 1.01.
Il Comitato approva quindi la proposta di parere formulata
dal relatore.
La seduta termina alle 9.35.
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