Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382313
SMC0363-0023
Bollettino Giunte e Commissioni n. 363 del 18 giugno 1998 - edizione definitiva - (SMC13-363)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.32 dello stampato)
                             Pag. 32
 
                   V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4782. LAVCOMM
C4782.
Disegno di legge: Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (4782) (Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione e nulla osta).
Giovedì 18 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta e per le comunicazioni Vincenzo Vita.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180698 ZZSMC980618 ZZSMC000698 ZZSMC000098 ZZSMC363 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
     Antonio BOCCIA,  presidente,  sostituendo il relatore,
  osserva che la Commissione bilancio ha espresso parere
  favorevole sul testo del disegno di legge nella seduta del 19
  maggio 1998, a condizione che il comma 4 dell'articolo 1 fosse
  modificato in modo tale da riferire l'onere agli anni 1998 e
  1999.
     Nella seduta del 27 maggio 1998 la Commissione si è
  espressa sugli emendamenti ricompresi nel fascicolo n. 1 per
  l'Assemblea e sui relativi subemendamenti, esprimendo parere
  contrario sull'emendamento Taradash 1.2 e sul subemendamento
  Taradash 0.1.2.2.
     La VII Commissione cultura, cui il disegno di legge è
  stato trasferito in sede legislativa, ha approvato in linea di
  principio, nella seduta di ieri, 17 giugno 1998, quattro
  emendamenti.
     L'emendamento 1.1. del relatore riformula il testo
  dell'intero disegno di legge, stabilendo la proroga non più
  fino al 31 dicembre 1999, ma per un ulteriore triennio, della
  convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro
  di produzione s.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9,
  comma del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, e rivalutando
  in 11 miliardi e 500 milioni l'importo, di cui al comma 4 del
  medesimo articolo, da corrispondere al concessionario (nel
  testo approvato dal Senato l'onere era determinato in 11
  miliardi e 150 milioni annui).  Tale onere, ai sensi del comma
  4, è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
     Al riguardo, sembrano necessari chiarimenti da parte del
  Governo sulle ragioni che possono motivare l'aumento
  dell'onere rispetto al testo approvato dal Senato (peraltro
  anch'esso privo di relazione tecnica).  Per quanto riguarda la
  copertura
 
                              Pag. 33
 
  finanziaria, essa risulta corretta, dal momento che il
  relativo accantonamento risulta capiente, anche se si dovranno
  ridurre voci di fondo speciale relativo ad altre
  finalizzazioni (oltre a quelle già sacrificate sulla base del
  testo approvato dal Senato, dovrebbero subire decurtazioni, in
  relazione all'aumento e alla prosecuzione dell'onere, le voci
  destinate al teatro Carlo Felice di Genova e a provvedimenti
  nel settore dell'editoria).  Osserva inoltre che la disciplina
  sostanziale di tale onere è ricavata attraverso il rinvio ad
  un decreto-legge (il decreto-legge n. 602 del 1994) non più in
  vigore, benché i suoi effetti siano stati sanati dall'articolo
  3 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
     L'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03 procede, al comma 1,
  all'abrogazione dell'articolo 11- bis  dell'articolo 3
  della legge n. 250 del 1997 e, al comma 2, novella il testo
  dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
  in modo tale da consentire l'accesso ai contributi previsti
  per la cosiddetta editoria di partito ai quotidiani e ai
  periodici ai quali corrisponda un gruppo parlamentare in una
  delle Camere o nel Parlamento europeo con almeno un
  rappresentante in un ramo del Parlamento italiano.  Il comma 3
  del medesimo emendamento contiene una norma di interpretazione
  autentica dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, relativo ai contributi alle imprese editrici di
  quotidiani e periodici; l'emendamento è volto, a quanto
  sembra, ad escludere dall'applicazione del "tetto" (pari al 50
  per cento dei costi) i contributi di cui al comma 8 della
  legge n. 250 del 1990 (previsti per i quotidiani nei quali gli
  introiti pubblicitari non superino il 40 per cento dei costi
  complessivi); in questo modo per tali contributi si
  continuerebbe ad applicare il "tetto" (pari al 60 per cento
  dei costi) fissato dal comma 9 della medesima legge.
     Riguardo ai commi 1 e 2, si osserva che da essi sembrano
  derivare effetti positivi per la finanza pubblica, dal momento
  che esso - almeno a quanto sembra di comprendere dalla
  formulazione del testo - riduce la platea dei quotidiani o
  periodici destinatari dei contributi all'editoria di partito,
  che attualmente sono previsti in favore delle forze politiche
  che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti
  nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento
  europeo.  Riguardo al comma 3, sembra opportuno che il Governo
  fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della norma di
  interpretazione autentica, che, benché di lettura tutt'altro
  che agevole, sembra comunque comportare l'elevazione del
  "tetto" dei contributi in favore delle imprese editrici di
  quotidiani.
     L'articolo aggiuntivo Di Bisceglie 1.02 contiene una norma
  di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 14
  agosto 1991, n. 278, ai sensi della quale i contributi annui
  ivi previsti in favore di quotidiani in lingua slovena si
  devono intendere come aggiuntivi ed integrativi dei contributi
  già previsti da altre leggi in materia di editoria, ai quali
  si sommano a tutti gli effetti contabili.
     Al riguardo, sembrano opportuni chiarimenti, da parte del
  Governo, onde comprendere se attualmente i contributi
  assegnati ai quotidiani in lingua slovena ai sensi della legge
  n. 278 del 1991 (che stanzia 2 miliardi annui) siano
  aggiuntivi o sostitutivi rispetto ai contributi per l'editoria
  previsti in via generale dalla normativa vigente: nella
  seconda ipotesi, dall'articolo aggiuntivo in esame potrebbero
  derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
     Infine, l'articolo aggiuntivo De Murtas 1.01 consente, tra
  l'altro, una modifica dei piani di ammortamento dei mutui
  agevolati per l'estinzione delle passività per il settore
  editoriale concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge n.
  67 del 1997 e dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del
  1991.
     Al riguardo, sembrano necessari chiarimenti, da parte del
  Governo, sulle implicazioni per il bilancio dello Stato (al
  quale spetta assicurare la garanzia primaria) di tali
  modifiche ai piani di ammortamento.
 
                              Pag. 34
 
     Il sottosegretario Vincenzo VITA, nel rispondere, per
  quanto di sua competenza, alle richieste di chiarimento poste
  dal relatore avverte che sul provvedimento all'ordine del
  giorno il Governo ha inteso sin dall'inizio, una volta
  presentato un proprio disegno di legge in materia, rimettersi
  alle scelte compiute dalle Camere nel corso dell'esame
  parlamentare, visto che si tratta di decidere le forme di
  trasmissione dei lavori parlamentari. E, in effetti, tale
  testo è stato sostanzialmente modificato sia nel corso
  dell'esame presso il Senato sia durante i lavori fin qui
  svoltisi alla Camera.
     In merito all'aumento dell'onere alla quota di 11 miliardi
  e 500 milioni annui, ricorda che nel testo inizialmente
  presentato dal Governo si parlava non di rinnovo ma solo di
  prosecuzione nel tempo, alle medesime condizioni della
  convenzione già in essere con il Centro di produzione s.p.a.
  Nell'emendamento approvato dalla Commissione di merito si
  ipotizza invece un rinnovo triennale della convenzione, al
  termine del quale si procederà poi ad una gara.  L'aumento
  dell'onere deriva dalla necessità, che si è avvertita nel
  corso dell'ultima fase del dibattito parlamentare, di
  computare nell'ambito dell'importo relativo al rinnovo della
  convenzione l'aumento del costo della vita registratosi dal
  1993 ad oggi.
     Giudica inoltre evidente che i contratti collettivi di
  lavoro devono essere rispettati a prescindere da un esplicito
  richiamo legislativo.  In questo caso il riferimento deve
  intendersi operato al contratto unico giornalistico, che non
  può non applicarsi nei confronti di un'emittente che, per
  effetto della suddetta convenzione, viene a svolgere
  un'attività che si è scelto di configurare come un servizio
  pubblico.
     Riguardo alla proibizione, rivolta nei confronti della
  RAI, ad estendere la rete degli impianti di trasmissione,
  precisa che nel testo in esame si è compiuto un passo in
  avanti rispetto ad altre ipotesi pure prospettate nel corso
  del dibattito, in quanto esso consente comunque alla RAI di
  proseguire le trasmissioni già avviate.  Precisa inoltre che la
  previsione contenuta nel comma 2 dell'emendamento 1.1 del
  relatore non origina in alcun modo nuovi o maggiori oneri a
  carico del bilancio dello Stato.
     Relativamente all'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03, fa
  presente che la disciplina attualmente in vigore circa i
  contributi alla cosiddetta "editoria di partito" presuppone
  unicamente la presenza di due parlamentari che dichiarino di
  riconoscersi in un organo di stampa per attribuire allo stesso
  il diritto ai contributi in questione; per effetto
  dell'articolo aggiuntivo Giulietti 1.03 si limiterebbe perciò,
  dal 1998 in poi, l'ambito di applicazione di tali contributi.
  Tale norma, pertanto, non determina maggiori spese ma anzi ha
  effetti positivi sul bilancio dello Stato, dal momento che
  richiede che il periodico finanziato faccia riferimento ad un
  gruppo parlamentare costituito presso la Camera o il Senato,
  ovvero presso il Parlamento europeo (in quest'ultimo caso
  occorre anche la presenza di un parlamentare nazionale).
     Infine, fa presente che l'articolo aggiuntivo Di Bisceglie
  1.02 contiene una norma di interpretazione autentica dalla
  quale non discendono ulteriori oneri, dal momento che i
  contributi in questione rientrano comunque nel "tetto" massimo
  di due miliardi l'anno.
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, nel concordare con
  il collega Vita sulla non onerosità dell'articolo aggiuntivo
  Di Bisceglie 1.02, fa presente in linea generale che il
  Tesoro, su questo provvedimento, non può che aderire alle
  scelte compiute in sede parlamentare.  Sull'articolo aggiuntivo
  De Murtas 1.01, chiarisce che esso è volto a prendere in
  considerazione il caso nel quale le testate finanziate
  attraverso mutui agevolati abbiano cambiato l'assetto
  proprietario: si vuole far sì che la garanzia prestata dallo
  Stato possa estendersi anche alla fattispecie in questione, a
  condizione però che il debito primario risulti essere stato
  estinto.  Pertanto, dall'articolo aggiuntivo non deriveranno
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
                              Pag. 35
 
     Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
  dichiara di concordare con il contenuto del provvedimento in
  esame.  Desidera peraltro sollevare un problema relativo alla
  previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1,
  dell'emendamento 1.1 del relatore, nella parte in cui prevede
  soltanto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
  data di entrata in vigore della legge l'applicabilità ai
  dipendenti del Centro di produzione s.p.a. del contratto unico
  nazionale di lavoro dei giornalisti: l'introduzione di questa
  specifica  vacatio legis  di 60 giorni rischia infatti di
  avere ricadute negative sia sul gettito tributario che su
  quello contributivo, oltre a minacciare di ledere i diritti
  dei singoli lavoratori.
     Si augura inoltre che possa essere organicamente
  ridefinita, in tempi rapidi, la materia dei contributi
  pubblici all'editoria, che appare caratterizzata da un caotico
  sovrapporsi di normative volte ad estendere sempre a nuovi
  soggetti l'applicabilità di tali benefici.
     Antonio BOCCIA,  presidente, relatore,  concorda con
  il rilievo formulato dal deputato Cherchi sul termine di
  entrata in vigore della previsione relativa all'applicabilità
  dei contratti collettivi, osservando inoltre che occorre
  evitare che la suddetta previsione venga interpretata come una
  sanatoria nei confronti del passato: anche in questo caso, vi
  sarebbero infatti effetti negativi sulle entrate pubbliche.
     Il sottosegretario Vincenzo VITA, in risposta al rilievo
  formulato dal deputato Cherchi, ricorda che l'argomento è
  stato a lungo approfondito nell'ambito dell'esame della
  Commissione di merito, avvertendo peraltro che forse esso
  potrebbe essere ripreso in considerazione in tale sede.
     Antonio BOCCIA,  presidente,   relatore,  ritiene
  che il Comitato potrebbe esprimersi favorevolmente sugli
  emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, rilevando
  peraltro, in un'apposita osservazione, che la norma di cui
  all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, dell'emendamento
  1.1 del relatore non deve configurare una sanatoria e che la
  norma stessa dovrebbe essere modificata escludendo il termine
  di 60 giorni per la sua applicazione.
     Giancarlo GIORGETTI (gruppo lega nord per l'indipendenza
  della Padania) concorda con il giudizio favorevole espresso
  dal relatore sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di
  merito, rilevando però che l'osservazione da lui prospettata
  non appare condivisibile: infatti, dalla norma in questione
  non dovrebbero derivare perdite di gettito, visto che anche i
  contratti attualmente in applicazione garantiscono il
  versamento dei contributi previdenziali.  Si tratta perciò di
  un'osservazione che rientra piuttosto nelle competenze della
  Commissione lavoro.
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ritiene che il parere
  del Comitato debba incentrarsi essenzialmente sulla questione
  della  vacatio legis  di 60 giorni, relativamente alla
  quale si potrebbe anche apporre una condizione anziché una
  semplice osservazione.  Il problema relativo al pregresso
  rientra invece soprattutto nelle competenze della Commissione
  lavoro.
     Antonio BOCCIA,  presidente,   relatore,  alla
  luce delle precisazioni fornite dai rappresentanti del
  Governo, formula la seguente proposta di parere:
                      PARERE FAVOREVOLE
     sull'emendamento 1.1 del relatore, a condizione che
  all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 siano soppresse
  le parole: "a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
  alla data di entrata in vigore della presente legge e", allo
  scopo di evitare una perdita di gettito tributario e
  contributivo che non appare in alcun modo giustificata;
     e con la seguente osservazione:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare il medesimo ultimo periodo del comma 1
  dell'articolo 1,
 
                              Pag. 36
 
  allo scopo di evitare perdite di gettito tributario e
  contributivo, precisando che l'applicazione ai dipendenti del
  Centro di produzione S.p.A. dei contratti collettivi nazionali
  di lavoro, ivi prevista, non configura in alcun modo
  un'implicita sanatoria per l'eventuale mancato rispetto dei
  contratti collettivi di lavoro nel periodo precedente
  all'entrata in vigore del provvedimento in esame, né
  un'autorizzazione a non rispettarli dopo la scadenza della
  convenzione;
                          NULLA OSTA
  sugli emendamenti Giulietti 1.03, Di Bisceglie 1.02 e De
  Murtas 1.01.
     Il Comitato approva quindi la proposta di parere formulata
  dal relatore.
 
     La seduta termina alle 9.35.
 
DATA=980618 FASCID=SMC13-363 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0363 TOTPAG=0103 TOTDOC=0075 NDOC=0023 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0032 RIGINIZ=001 PAGFIN=0036 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=36 SORTRES=9806183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00363 SORTNAV=59806180 00363 b00000 ZZSMC363 NDOC0023 TIPDOCB DOCTIT0023 NDOC0023



Ritorna al menu della banca dati