| Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e
confermando lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel
quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema
delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con
decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni del
21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997
per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in lire
11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso
articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di
lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro
di produzione S.p.A. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete
radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve,
comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti
all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata
in vigore della presente legge. Entro 30 giorni da tale data,
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. è tenuta a
presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa
documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni
di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.A. è tenuto ad
evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il
termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente
organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
determinati in lire 11.500.000.000 per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
1. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.
All'articolo aggiuntivo 1. 01 sostituire le parole:
degli istituti e aziende di credito con le seguenti:
delle banche.
0. 1. 01. Il Relatore.
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