| Sostituirlo con il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 3.300 milioni per l'anno 1998, in lire
3.800 milioni per l'anno 1999, in lire 4.200 milioni per
l'anno 2000, in lire 5.000 milioni per l'anno 2001, in lire
5.200 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in lire
5.100 milioni per gli anni successivi, si provvede per gli
anni 1998 e 1999 mediante corrisponde riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento riguardante il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, per gli anni successivi mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1.
"Occupazione" dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla
legge 19 luglio 1993 n. 236.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 1. Il Relatore.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
1. Le disposizioni della legge 15 febbraio 1974, n. 36, si
applicano anche ai lavoratori dipendenti della pubblica
amministrazione il cui rapporto di lavoro sia stato risolto,
tra il 1^ gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che,
indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte,
siano da ricondurre a ragioni di
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credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un
sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero
a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o
manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo
politico.
2. Ai fini di cui alla presente legge la domanda di cui
all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve
essere presentata, dagli aventi diritto, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 1. Capuano, Trabattoni.
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