| Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Principi organizzativi).
1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti
è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dai centri
regionali o interregionali di riferimento per i trapianti,
dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per i
trapianti, dalle strutture per la conservazione dei tessuti
prelevati e dalle aziende sanitarie locali.
2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti
nell'ambito del sistema informativo sanitario.
3. Il Ministro della sanità entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e
l'architettura del Sistema informativo dei trapianti, comprese
le necessità e le modalità dei collegamenti telematici tra i
soggetti di cui al
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comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche
disponibili per il sistema sanitario nazionale ed in coerenza
con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica
amministrazione.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le
parole: rete telematica con le seguenti: sistema
informativo dei trapianti.
7. 3. Relatori.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La presenta legge disciplina i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
stabilisce i termini per il collegamento in via telematica tra
gli enti e le strutture di cui al comma 1.
7. 1. Bianchi Clerici, Santandrea.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Il collegamento in via telematica di cui al
comma 2 deve essere realizzato entro due anni
dall'approvazione della presente legge.
7. 2. Cè.
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