| (Autorizzazione allo smaltimento).
1. Le attività elencate nell'allegato II A alla direttiva
91/156/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 1991, con l'esclusione
dell'autosmaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 27, comma
Pag. 44
1, della presente legge, sono sottoposte ad autorizzazione
della regione competente per territorio. Nell'autorizzazione
sono indicati:
a) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da
smaltire;
b) i requisiti tecnici;
c) le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza;
d) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza e chiusura dell'impianto;
e) il luogo di smaltimento;
f) il metodo di trattamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può contenere
ulteriori condizioni ed obblighi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un
periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
4. Per il rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1, i
titolari devono presentare, centottanta giorni prima della
scadenza, una apposita domanda alla regione, che decide entro
la data di scadenza dell'autorizzazione originaria.
| |