| ENNIO PARRELLI, Relatore. Ciò per ordinare e
richiedere l'arresto del colonnello dei carabinieri Roberto
Conforti, al solo fine di compiacere le proprie mogli, che si
dolevano - come dire? - della silente e opaca loro attività
giudiziaria. E sempre da siffatti coniugali interventi sarebbe
stato determinato anche il successivo provvedimento di
scarcerazione poiché l'effetto pubblicitario televisivo era
stato al di là del previsto e del desiderato.
E così, come riassume l'ordinanza del 25 maggio 1996 del
GIP del tribunale di Trieste e come se ne duole il querelante
Gianesini, l'onorevole Sgarbi aggiungeva alle surriferite
accuse espressioni quali: "ridicoli, mafiosi, ignoranti,
dissennati", eccetera.
Ed è sulla richiesta del GIP che la Giunta ha ritenuto che
il comportamento dell'onorevole Sgarbi non possa, in concreto,
godere della tutela accordata dall'articolo 68 della
Costituzione, neppure
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nella dilatazione concettuale delle "attività divulgative
connesse pur se svolte fuori dal Parlamento".
Non è infatti pensabile che il parlamentare possa godere
extra moenia dello scudo che protegge la funzione quando
perfino in aula alcune espressioni non sarebbero
consentite.
Qui si conclude la mia relazione redatta circa due anni or
sono, signor Presidente, signori colleghi. Tuttavia, se penso
all'esperienza successivamente acquisita anche in quest'aula,
come ad esempio in occasione dell'accanita discussione sulle
attribuzioni riproduttive appunto dell'onorevole Sgarbi,
allora qualche dubbio mi assale che la parte finale della mia
relazione (laddove si dice "perfino in aula alcune espressioni
non sarebbero consentite") possa essere di attualità.
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