| (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti
di smaltimento).
1. I soggetti che intendono realizzare impianti di
smaltimento dei rifiuti devono presentare la domanda alla
regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto, corredato dalla documentazione
tecnica prevista dalla normativa vigente in materia
urbanistica, di tutela ambientale e di igiene pubblica al fine
del rilascio degli atti prescritti dalle predette normative
per la realizzazione dello stesso. Al progetto è altresì
allegata la pronuncia dell'amministrazione competente in
ordine alla valutazione di impatto ambientale, ove richiesta.
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2. Agli effetti istruttori la regione si avvale
dell'organo tecnico individuato ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera c).
3. La domanda di approvazione dei progetti degli impianti
e di autorizzazione alla realizzazione dei medesimi è
presentata alla regione territorialmente competente che, non
oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa, convoca, ai
sensi dell'articolo 22, una conferenza di servizi cui
partecipano i responsabili degli uffici competenti, il
rappresentante dell'organo tecnico di cui al comma 2, i
rappresentanti degli enti locali interessati e il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di fornire
informazioni o chiarimenti.
4. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza
valuta i progetti acquisendo, ove previsto dalla normativa
vigente, il giudizio sulla compatibilità degli stessi con le
esigenze ambientali e territoriali.
5. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 4, la
conferenza, con provvedimento motivato, approva i progetti con
eventuali prescrizioni relative alla costruzione, ovvero
esprime parere negativo su di essi, e trasmette i relativi
atti alla giunta regionale che nei successivi trenta giorni,
rilascia o nega l'autorizzazione alla realizzazione degli
impianti in conformità al parere della conferenza.
6. Trascorso il termine complessivo del procedimento di
cui ai commi 3, 4 e 5, senza che siano stati assunti
provvedimenti da parte delle autorità competenti, il soggetto
richiedente può avanzare istanza al presidente della giunta
regionale che si esprime in modo definitivo entro trenta
giorni dal ricevimento della medesima. Il presidente della
giunta regionale acquisisce gli atti istruttori e si avvale
della collaborazione dell'ANPA e dell'ENEA.
7. Le varianti in corso di esercizio che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
conformi all'autorizzazione rilasciata, devono essere
approvate preventivamente dalla regione con le procedure di
cui al presente articolo.
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