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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3825
DDL0206-0030
Progetto di legge Camera n. 206 - testo presentato - (DDL13-206)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.44 dello stampato)
...C206. TESTIPDL
...C206.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC206 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Approvazione del progetto e autorizzazione alla
                 realizzazione degli impianti
                       di smaltimento).
      1.  I soggetti che intendono realizzare impianti di
  smaltimento dei rifiuti devono presentare la domanda alla
  regione competente per territorio, allegando il progetto
  definitivo dell'impianto, corredato dalla documentazione
  tecnica prevista dalla normativa vigente in materia
  urbanistica, di tutela ambientale e di igiene pubblica al fine
  del rilascio degli atti prescritti dalle predette normative
  per la realizzazione dello stesso.  Al progetto è altresì
  allegata la pronuncia dell'amministrazione competente in
  ordine alla valutazione di impatto ambientale, ove richiesta.
 
                              Pag. 45
 
     2.  Agli effetti istruttori la regione si avvale
  dell'organo tecnico individuato ai sensi dell'articolo 16,
  comma 1, lettera  c).
     3.  La domanda di approvazione dei progetti degli impianti
  e di autorizzazione alla realizzazione dei medesimi è
  presentata alla regione territorialmente competente che, non
  oltre dieci giorni dal ricevimento della stessa, convoca, ai
  sensi dell'articolo 22, una conferenza di servizi cui
  partecipano i responsabili degli uffici competenti, il
  rappresentante dell'organo tecnico di cui al comma 2, i
  rappresentanti degli enti locali interessati e il richiedente
  l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di fornire
  informazioni o chiarimenti.
     4.  Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza
  valuta i progetti acquisendo, ove previsto dalla normativa
  vigente, il giudizio sulla compatibilità degli stessi con le
  esigenze ambientali e territoriali.
     5.  Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 4, la
  conferenza, con provvedimento motivato, approva i progetti con
  eventuali prescrizioni relative alla costruzione, ovvero
  esprime parere negativo su di essi, e trasmette i relativi
  atti alla giunta regionale che nei successivi trenta giorni,
  rilascia o nega l'autorizzazione alla realizzazione degli
  impianti in conformità al parere della conferenza.
     6.  Trascorso il termine complessivo del procedimento di
  cui ai commi 3, 4 e 5, senza che siano stati assunti
  provvedimenti da parte delle autorità competenti, il soggetto
  richiedente può avanzare istanza al presidente della giunta
  regionale che si esprime in modo definitivo entro trenta
  giorni dal ricevimento della medesima.  Il presidente della
  giunta regionale acquisisce gli atti istruttori e si avvale
  della collaborazione dell'ANPA e dell'ENEA.
     7.  Le varianti in corso di esercizio che comportano
  modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
  conformi all'autorizzazione rilasciata, devono essere
  approvate preventivamente dalla regione con le procedure di
  cui al presente articolo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-206 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0206 TOTPAG=0074 TOTDOC=0066 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0044 RIGINIZ=022 PAGFIN=0045 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=45 SORTRES= SORTDDL=020600 00 FASCIDC=13DDL0206 SORTNAV=0020600 000 00000 ZZDDLC206 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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