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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


382547
STA0375-0182
Somm. e Sten. d'Aula n. 375 del 18 giugno 1998 (STA13-375)
(suddiviso in 396 Unità Documento)
Unità Documento n.182 (che inizia a pag.30 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.174)
SEGUITO ESAME: C4626. ...(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 4626) LAVASS
...SEGUITO ESAME: C4626. ...(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 4626)
SANDRA FEI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA180698 ZZSTA980618 ZZSTA000698 ZZSTA000098 ZZSTA375 ZZ13 ZZDI ZZLL
    SANDRA FEI.  Il punto che stiamo discutendo e sul quale ci
  siamo arenati la volta scorsa è quello della possibilità di
  accesso da parte dell'adottato alle informazioni sui genitori
  di origine.  Questo punto è contenuto nella convenzione fatta a
  l'Aja, che stiamo ratificando, in cui è richiesto
  espressamente che lo Stato assicuri l'accesso per l'adottato
  ai dati riguardanti le sue origini biologiche e i suoi
  genitori di origine.
     La volta scorsa, come stavo dicendo, ci siamo scontrati
  perché a tutti quanti noi sono state fatte fortissime
  pressioni da parte di una delle tante associazioni che si
  occupano di adozioni e che si sono pesantemente opposte al
  diritto di accesso alle informazioni dei ragazzi.
     Ricordo anche che il testo licenziato dalla Commissione
  prevedeva la possibilità del diritto di accesso, cosa che
  impediva l'emendamento che ha appena ritirato l'onorevole
  Corsini, con il quale si rinviava il tutto ad una revisione
  della legge n. 184.
     Abbiamo presentato un subemendamento al nuovo emendamento
  della Commissione; lo abbiamo presentato perché non siamo
  d'accordo su vari punti.
     Anzitutto sosteniamo che se il diritto all'accesso e
  all'informazione sui genitori di origine è un diritto
  acquisito, non si capisce allora per quale ragione debba
  intervenire un tribunale nel dare un'autorizzazione ulteriore
  all'esercizio di un diritto, supponendo oltre tutto
  (esplicitamente, nell'emendamento della Commissione cui ci si
  riferisce) che tale autorizzazione può essere non concessa,
  può essere negata "in presenza di comprovati motivi e se
  ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio
  psico-affettivo dell'adottato".
     Se il legislatore deve arrivare fino ad interferire con la
  vita privata ed intima delle persone e fino a giudicare
  l'equilibrio psico-affettivo delle persone a cui si
  attribuisce un diritto, allora debbo dire che è completamente
  sbagliato e malinteso il nostro compito di legislatori e che
  forse sarebbe molto meglio che cercassimo di tutelare
  maggiormente il nostro compito ossia quello di fare delle
  buone leggi che servono al cittadino, senza arrivare a
  decidere addirittura sulla vita privata delle persone.
     Un tribunale, del resto, tutela i diritti dei cittadini e
  quindi può intervenire soltanto se un diritto acquisito, come
  si suppone debba essere questo, viene negato, e non per
  riconfermare che questo diritto viene attribuito!
     Nella nuova formulazione dell'emendamento della
  Commissione...
 
DATA=980618 FASCID=STA13-375 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0375 TOTPAG=0126 TOTDOC=0396 NDOC=0182 TIPDOC=O DOCTIT=0174 COMM= DI PAGINIZ=0042 RIGINIZ=015 PAGFIN=0042 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=30 SORTRES=9806183 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00375 SORTNAV=59806182 00375 200000 ZZSTA375 NDOC0182 TIPDOCO DOCTIT0174 NDOC0174



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